TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202201838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-08-01, n. 202201838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201838
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 01838/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00938/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2018, proposto da
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, E B L, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E B L in Milano, via G. Serbelloni n. 7;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Commissario Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Raffaela Bosso, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 63/2018/S/idr dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato”, notificata alla GORI in data 15 febbraio 2018;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso al procedimento sanzionatorio a carico di GORI, ivi espressamente inclusi la deliberazione dell'ARERA n. 380/2014/S/idr del 31 luglio 2014 e la nota prot. n. 6788 del 4 marzo 2016, con cui il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Commissario Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 5 luglio 2022 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA ha disposto, nel febbraio 2014, lo svolgimento di verifiche d’ufficio nei confronti dell’odierna ricorrente, quale gestore del servizio idrico integrato dell’ATO n. 3 della Regione Campania.

All’esito delle ispezioni svoltesi tra il 15 e il 18 aprile 2014 e concernenti l’ambito della regolazione tariffaria per gli anni 2012 e 2013 e della restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, l’Autorità (con deliberazione n. 380/2014/S/idr del 31 luglio 2014) ha avviato nei confronti della società GORI un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato.

Ricevute le memorie difensive di GORI in data 3 ottobre 2014, l’Autorità ha comunicato le risultanze istruttorie con nota prot. n. 6788 del 4 marzo 2016 e – dopo lo svolgimento dell’audizione finale del 16 maggio 2017 – ha adottato la delibera n. 63/2018/S/idr dell’8 febbraio 2018, con cui sono state appurate delle violazioni di disposizioni in materia di regolazione tariffaria (articoli 1, comma 1, 7, comma 1 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI ed 8, comma 4 del MTT e punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI;
art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr). E’ stata conseguentemente disposta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 491.000, congiuntamente alla prescrizione di restituire gli importi addebitati agli utenti a titolo di tariffa di depurazione per gli anni 2012 e 2013.

2) Avverso la deliberazione n. 63/2018/S/idr, GORI ha presentato il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.

Si sono costituiti in giudizio ARERA - contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto – e il Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, interveniente ad adiuvandum.

Con ordinanza n. 649 del 10 maggio 2018, codesto Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

In vista della trattazione nel merito, le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

All’udienza di smaltimento del 5 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

3) Il ricorso risulta affidato ai motivi di impugnazione come di seguito sintetizzati.

I. Illegittimità per violazione degli artt. 24, 97 Cost., dell’art. 41 Carta di Nizza, dell’art. 6 CEDU;
per violazione dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. 481/95, dell’art. 14, l. 689/81;
per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 244/2001;
per violazione delle delibere ARERA n. 380/2014/S/idr e n. 243/2012/E/com;
eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e violazione del giusto procedimento.

Sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 14, comma 2, l. 689/81, la ricorrente lamenta che la contestazione degli addebiti avrebbe dovuto essere notificata entro novanta giorni dalla chiusura delle verifiche ispettive: in particolare, la notificazione della delibera n. 380/2014/S/idr avrebbe dovuto essere compiuta entro il 17 luglio 2014. Nel caso di specie, tuttavia, l’atto di avvio del procedimento era stato adottato il 31 luglio e notificato il 4 agosto 2014.

Inoltre, il termine di conclusione del procedimento, determinabile dall’Autorità caso per caso in base a una valutazione discrezionale, sarebbe caratterizzato – secondo GORI - da una natura perentoria;
di talché, la violazione dello stesso dovrebbe comportare la consumazione del potere, essendo inaccettabile – conformemente alla giurisprudenza in materia di sanzioni delle Autorità di regolazione - che il privato rimanga sottoposto a una perdurante incertezza circa l’an e il quantum della sanzione.

Nel caso in esame, l’Autorità aveva stabilito in 180 giorni il termine per la conclusione dell’istruttoria (a partire dalla delibera di contestazione degli addebiti) e in 90 giorni il termine per la successiva adozione del provvedimento finale.

La Società evidenzia, dunque, che il procedimento avrebbe dovuto concludersi nell’aprile 2015, non già nel febbraio 2018.

II. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. 481/95;
delle deliberazioni ARERA n. 347/2012/R/idr e n. 585/2012/R/idr;
della determina ARERA n. 2/2012 TQI;
per violazione dell’art. 3, l. 241/90;
per eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione.

La ricorrente contesta l’infondatezza degli addebiti formulati in relazione all’elemento oggettivo dell’illecito. In particolare, con riferimento al primo insieme di contestazioni (circa il mancato rispetto della disciplina in materia di trasmissione dei dati e di procedure del metodo tariffario transitorio), GORI, in base a quanto sostenuto dall’Autorità, avrebbe, violato l’art. 1, comma 1 dell’All. A, delibera n. 585/2012/R/idr. Ciò in quanto avrebbe indicato quale valore di rimborso dei mutui ai proprietari (MTp 2013) la somma di euro 7.153.437,00, non corrispondente al valore della rata di mutuo approvata dall’Ente d’Ambito anteriormente all’adozione della citata delibera.

La ricorrente, d’altra parte, sostiene di aver correttamente adempiuto all’obbligo di trasmettere i dati imposti dalla delibera n. 347/2012/R/idr, indicando dati di previsione (per gli anni 2012 e 2013, come da modulistica approvata dall’Autorità con determina n. 2/2012 TQI) e non già i dati a consuntivo, non disponibili perché non ancora approvati dall’Ente d’Ambito.

La contestazione circa la violazione dell’art. 1, comma 1, delibera 585/2012/R/idr è, secondo la ricorrente, del tutto infondata, considerato che l’invio dei dati è avvenuto entro il termine fissato al 15 ottobre 2012 e che la citata delibera era stata approvata soltanto il 21 dicembre 2012.

Ad ogni modo, GORI ritiene di non dover essere considerata responsabile della violazione, in quanto non competente a determinare il valore da attribuire al coefficiente MTp: il potere di individuarne il valore (così come di modificare i dati fornite da GORI) sarebbe stato in capo all’Ente d’Ambito.

Si evidenzia, in proposito, che l’importo di MTp 2013 era stato qualificato proprio in euro 7.153.437 dal Commissario Straordinario dell’Ente nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe 2012-2013, nonché in seno al procedimento sanzionatorio con la produzione della nota n. 7438 del 30 settembre 2014.

La ricorrente aggiunge che l’ARERA aveva approvato (con delibera n. 104/2016/R/idr del 10 marzo 2016) le tariffe da GORI stabilite per il periodo 2012-2015, riqualificando la voce MTp – relativamente al computo del 2013 – in euro 3.090.680. Di talché, la contestazione mossa dall’Autorità sarebbe stata da considerarsi - al tempo della conclusione del procedimento sanzionatorio – già superata.

Un secondo profilo di contestazione - ritenuto infondato dalla Società - attiene all’indicazione di un FAIP (fondo di ammortamento del gestore) pari a zero per beni strumentali al servizio idrico integrato per i quali sussisteva l’obbligo di ammortamento.

La ricorrente sostiene di aver correttamente indicato il valore dei cespiti di proprietà. In base alla determina n. 2/2012 TQI (punto 3.4.4.), il valore del fondo di ammortamento per ciascuna categoria di cespite, per ciascun incremento patrimoniale associato e per ciascun anno, avrebbe dovuto essere quello risultante al 31 dicembre 2011. GORI ritiene di aver rispettato tale prescrizione, aggiungendo che le res d’interesse avrebbero riguardato beni pertinenziali a impianti del servizio idrico integrato consistenti in fabbricati civili, non soggetti ad ammortamento alla luce dei principi contabili nazionali.

L’addebito sarebbe risultato, peraltro, superato al momento dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio, posto che - con delibera n. 104/2016/R/idr del 10 marzo 2016 – l’ARERA aveva approvato le tariffe effettivamente applicate da GORI per gli anni 2012-2015.

Il terzo profilo della censura concerne la violazione dell’art. 8, comma 4, All. A della deliberazione n. 585/2012/R/idr e del punto 3.4.4. della determinazione n. 2/2012 TQI.

GORI lamenta l’illegittimità dell’addebito riguardante la valorizzazione, a fini tariffari, delle immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.A. comprensive delle rivalutazioni economiche e monetarie. Invero, dal momento che la ricorrente aveva incorporato la succitata S.p.A., le rivalutazioni contestate erano state effettuate dalla società incorporata anteriormente all’operazione di fusione. GORI si sarebbe limitata, quindi, a riportare il valore dei cespiti così come risultante nel 2005 e – nel corso del procedimento – avrebbe prontamente corretto i dati contabili.

Ad ogni modo, ciò non avrebbe inciso sulle tariffe applicate all’utenza a partire dall’anno 2012.

In ordine al secondo gruppo di contestazioni (circa l’applicazione dei corrispettivi inerenti al servizio di depurazione a utenti non serviti dall’impianto), la ricorrente rileva che – quanto all’applicazione della “quota fissa” (comprensiva, oltre che della componente relativa al servizio acquedotto e fognatura, anche della componente di costo - non variabile con il consumo - del servizio di depurazione), ad essa sarebbe imputabile l’attività di misurazione e di manutenzione degli apparecchi ad essa strumentali.

Tali attività verrebbero svolte dal gestore tanto nei casi di prestazione del solo servizio di acquedotto, quanto in quelli di prestazione anche del servizio di depurazione e fognatura. Conseguentemente, il corrispettivo (sub specie di “quota fissa”) avrebbe dovuto essere imposto agli utenti a prescindere dalla tipologia di servizio cui essi accedono, conformemente al sistema regolatorio antecedente alla deliberazione dell’ARERA n. 643/2013/R/idr.

In relazione alla “quota variabile”, GORI, secondo l’Autorità, avrebbe applicato anche ai soggetti non serviti da impianti di depurazione parte delle aliquote riconducibili al servizio di depurazione.

Di conseguenza, alla Società è stato imputato di aver restituito solo parzialmente all’utenza quanto indebitamente percepito per le spese inerenti a tale servizio. La Società avrebbe, infatti, restituito il 20,4% dell’incidenza complessiva della componente tariffaria inerente alla depurazione, in luogo di una frazione pari al 25,4%.

Secondo la ricorrente, il 20,4% rappresenta la componente dei costi operativi: l’unica voce cui la Società avrebbe dovuto fare riferimento, a fini restitutori, in base alla determinazione dell’Ente d’Ambito (deliberazione n. 6 del 2 agosto 2011, in attuazione della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale).

Peraltro, la porzione del 20,4% sarebbe comunque superiore alla percentuale (media) del 12,83%, corrispondente ai costi sostenuti dagli utenti dell’ATO non allacciati al servizio.

III. Illegittimità per violazione dell’art. 6 CEDU;
per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 698/81, dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. 481/95;
per violazione della deliberazione

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