TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-10-23, n. 200902314
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N. 02314/2009 REG.SEN.
N. 00705/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 705 del 2009, proposto da:
ARCANGELO PORRICELLI, in proprio, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Comune di Settimo Torinese;
per la verifica
dei voti e delle preferenze assegnate alla lista "Italia dei Valori" in tutte le sezioni elettorali del Comune di Settimo Torinese.
Visto il ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e comparso il ricorrente;
Con ricorso depositato presso questo TAR in data 25 giugno 2009 il signor Arcangelo Porricelli, premesso di aver partecipato, in qualità di candidato nella lista “Italia dei Valori”, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Settimo Torinese, chiedeva a questo giudice la verifica dei voti e delle preferenze assegnate alla propria lista in tutte le sezioni elettorali del Comune di Settimo Torinese.
A fondamento della richiesta, deduceva che, mentre “nel sito del Comune” risultavano assegnate al suo nominativo quaranta preferenza, queste ultime, a seguito di successive verifiche, “si attestavano a sole n. 33 (trentatre)”.
Con decreto n. 7/2009 in data 26.06.2009, il Presidente della II Sezione di questo Tribunale, visti gli articoli 6, 1° comma e 19, 4° comma della legge 6.12.1971, n. 1034 e l’art. 1 della legge 23.12.1966, n. 1147, fissava l’udienza di discussione della causa in via d’urgenza per il giorno 14 ottobre 2009 e nominava il relatore.
All’udienza del 14 ottobre 2009, sentito il ricorrente, la causa veniva decisa dal collegio dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 83/11 della L. 16.05.1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) dispone che contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale (oggi tribunale amministrativo regionale), con ricorso che deve essere depositato nella segreteria (del TAR) entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti.
Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.
Nei successivi dieci giorni dalla notificazione, il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
Va precisato, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza 7 maggio 1996, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità della presente norma, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.
Nel caso di specie, il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione è stato comunicato al ricorrente in data 26 giugno 2009, mediante il deposito del provvedimento presso la Segreteria della Sezione, ove il ricorrente aveva eletto domicilio.
Successivamente, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia provveduto, né a notificare il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza, né a depositarlo nuovamente presso la segreteria di questo TAR con la prova delle avvenute notificazioni ad eventuali controinteressati e, in particolare, al Comune di Settimo Torinese, in persona del Sindaco eletto e a ciascuno dei consiglieri comunali eletti.
Poiché tali omissioni configurano la violazione degli incombenti processuali prescritti dal citato art. 83/11 D.P.R. 570/1960, il ricorso va dichiarato inammissibile.
D’altra parte, il ricorso appare inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto il ricorrente non ha provato che 40 preferenze (in luogo delle 33 effettivamente assegnategli) avrebbero modificato l’esito della consultazione elettorale: da cui la carenza di interesse a ricorrere.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di controparti processuali.