TAR Torino, sez. II, decreto presidenziale 2017-02-08, n. 201700032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto presidenziale 2017-02-08, n. 201700032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700032
Data del deposito : 8 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00430/2015 REG.RIC.

N. 00032/2017 REG.PROV.PRES.

N. 00430/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2015, proposto da:
Immobiliare Le Torri S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E A B e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E A B in Torino, corso Inghilterra, 41;

contro

Citta' di V, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L S e E I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E I in Torino, corso G. Ferraris, 120;

nei confronti di

Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Lovisetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G.B. Vico, 10;

per l'annullamento

- del decreto n. 46 del Direttore del Settore Urbanistica e Sviluppo economico, in data 12/02/2015, successivamente notificato in data 16/02/2015 alla ricorrente, con il quale viene ordinato alla Immobiliare Le Torri S.r.l. di " provvedere contestualmente alla notifica della presente ordinanza al transennamento del suolo pubblico interessato dallo stato di pericolo, e, entro 30 giorni, a far eseguire gli interventi utili al ripristino delle condizioni di sicurezza " relativamente al salto idraulico ex Soc. An. Fecoloide;

- nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati e, in particolare, la nota protocollare n. 0003181/2014 in data 11/12/2014, n. 000213/2015 in data 27/01/2015 e n. 0000666/2015 in data 25/02/2015 tutte a firma del Direttore Generale dell'A.I.O.S., consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge.


Vista l’ordinanza n. 137 del 14 maggio 2015 con cui questo Tribunale ha disposto, nel giudizio sul ricorso in epigrafe, lo svolgimento di una verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, nominando verificatore il Dirigente del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria o suo delegato;

Vista la nota del 29/5/2015 con cui il predetto Provveditore ha delegato allo svolgimento dell’incarico di cui sopra l’ing. M M, Dirigente dell’Ufficio tecnico del medesimo Provveditorato;

Vista la sentenza n. 244 del 26 febbraio 2016 che ha definito il giudizio accogliendo il ricorso e compensando tra le parti le spese processuali, da intendersi comprensive di quelle relative alla verificazione;

Vista la nota in data 13/1/2016 con cui il verificatore ing. M M ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta nella misura di euro 700,00, pari al compenso fissato nella citata ordinanza n. 137/2015;

Visti il D.P.R. n. 115/2002 (“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ”: artt. 49 e ss.) e il D.M. 30 maggio 2002 (“ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ”);

Ritenuto che, in considerazione della natura dell’incarico, dell’attività effettivamente svolta e della esaustività dell’elaborato peritale depositato in giudizio, risulta congruo liquidare il compenso nella misura richiesta;


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