TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201600615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201600615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600615
Data del deposito : 15 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00238/2012 REG.RIC.

N. 00615/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. C M, S C, con domicilio eletto presso C M in Cagliari, viale Bonaria n.80;

contro

Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. A O, con domicilio eletto presso A O in Cagliari, piazza Repubblica n. 10;
Università degli Studi diCagliari in persona del Direttore Amministrativo, Università degli Studi di Cagliari Gestione Amministrativa del personale Area Docenti Settore Docenti 1^ 2^ Fascia;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n.23;
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Assumma, Alessandro Doa, Mariantonietta Piras, con domicilio eletto presso Cagliari Ufficio Legale I.N.P.D.A.P. in Cagliari, viale Diaz n. 35;

e con l'intervento di


'OGGETTO'

per l'accertamento del diritto

del ricorrente a godere del trattamento economico ad personam previsto dall’art. 7 comma5 L. 27.04.1982 n. 186 come novellato dall’art. 18 L. 205/200, dall’art. 12 L. 117/1988, dalla L. 195/1958 e in particolare dal suo art. 40, dagli artt. 3 e 4 L. 312/1971, dall’art. 202 d.P.R. 3/1957;

e per l’annullamento

- della nota del direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari prot. 2906/07.02.2012 avente ad oggetto: richiesta trattamento economico ad personam ex art. 7 L. 186/1982, art. 12;

- di ogni altro atto presupposto inerente e consequenziale, ivi compresa la nota prot. 17198/16.11.2009 del dirigente della direzione per la gestione amministrativa del personale – area docenti – settore docenti 1° e 2° fascia dell’Università degli Studi di Cagliari;

e per l’annullamento

in via meramente subordinata, della nota del MIUR prot. 478/13.09.2010, nella parte in cui esclude che possa gravare sul medesimo Ministero l’onere dell’assegno ad personam.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari ed è stato eletto dal Senato della Repubblica componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

Cessato il mandato in data 25.5.2009, chiedeva all’Università di poter mantenere ad personam il trattamento economico goduto al momento della conclusione dell’incarico.

L’Università comunicava di non poter accogliere la richiesta ritenendo che l’importo non potesse gravare sull’Ateneo.

Insorgeva il ricorrente avverso gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti articolate censure:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5 L. 186/1982 come novellato dalla l. 205/2000, dell’art. 12 L. 117/1988, della L. 195/1958, in particolare del suo art. 40, degli artt. 3 e 4 L. 312/1971, dell’art. 202 d.P.R. 10.01.1957 n. 3 parte seconda.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto:

1) in via principale

- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dal 1 giugno 2009 l’assegno ad personam costituito dal trattamento economico complessivo spettante per stipendio e indennità di rappresentanza ai magistrati indicati nell’art. 6 n. 3 L. 302/1951 così come detto trattamento è stato determinato inizialmente, relativamente al mese di aprile 2009 dalla dirigente della Corte dei Conti dott.ssa M F;

- condannare l’Università degli Studi di Cagliari a corrispondere al ricorrente il trattamento suindicato a decorrere dal 1.6.2009;

2) in via subordinata

- dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dal 1.6.2009 l’assegno ad personam costituito dal trattamento economico complessivo spettante per stipendio e indennità di rappresentanza ai magistrati indicati nell’art. 6 n. 3 L. 302/1951;

- condannare l’Università degli Studi di Cagliari a corrispondere al ricorrente il trattamento suindicato a decorrere dal 1.6.2009;

3) in via di ulteriore subordine

dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l’assegno ad personam costituito dalla differenza tra lo stipendio in godimento presso l’Università degli Studi di Cagliari ed il trattamento economico complessivo spettante per stipendio e indennità di rappresentanza ai magistrati indicati nell’art. 6 n. 3 L. 24.05.1951 n. 302;

- condannare l’Università degli Studi di Cagliari a corrispondere al ricorrente il trattamento suindicato a decorrere dal 1.6.2009.

Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso. L’Inps eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il 1° luglio 2014 il ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:

- del decreto del dirigente per il personale dell’Università degli Studi di Cagliari n. 120/21.02.2014 con il quale, ai soli fini della determinazione della base pensionabile, è stata fissata la retribuzione a.l. relativa al 6° a.b. nella sesta classe di stipendio nel paragrafo 821;

- del decreto n. 116/21.02.2014 con il quale il dirigente per il personale dell’Università degli studi di Cagliari, ha disposto la cessazione della qualifica.

Il 14 novembre 2014 l’Inps depositava memoria difensiva.

Il 6 ottobre 2015 il ricorrente depositava memoria difensiva.

Il 9 ottobre 2015 l’università degli Studi di Cagliari depositava memoria difensiva.

Il 20 ottobre 2015 il ricorrente depositava memoria di replica.

Alla udienza pubblica dell’11 novembre 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che nessun atto dell’Inps è stato impugnato né alcuna pretesa è vantata nei confronti dello stesso ente che deve pertanto essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’istituto dell’assegno ad personam ha natura indennitaria ed ha una funzione chiaramente perequativa.

La pretesa del ricorrente è infondata poiché l’art. 12 della L. 117/1988 regola il trattamento economico dei membri non togati dell’organo di autogoverno per il periodo di svolgimento della funzione e non per il periodo successivo alla cessazione della carica.

Il citato art. 12 della L. 117/1988 così recita:

“Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento”.

Come già si è esposto, la funzione dell’assegno ad personam è semplicemente quella di evitare che il conferimento di un incarico si possa determinare una retribuzione inferiore a quella percepita prima dell’attribuzione dello stesso.

Insomma, quel che caratterizza l’assegno ad personam è la funzione di ristoro per un sacrificio economico connesso alla mancata percezione di altri proventi.

Ma la pretesa del ricorrente, come correttamente fatto rilevare dalla difesa dell’Università degli Studi di Cagliari nella memoria depositata il 9 ottobre 2015 (pagina 6), non trova riscontro nel dato normativo.

Va peraltro osservato che la ricostruzione della difesa dell’Università degli Studi di Cagliari è condivisibile sotto vari profili.

Intanto lo è nel richiamo all’art. 10 della L. 117/1988 che, nel porre il divieto di esercitare alcuna attivitàsuscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei Conti, pone limitazioni molto meno restrittive rispetto all’art. 33 della L. 195/1958 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura) che disciplina le incompatibilità dei membri del Csm.

Lo è poi nel richiamo all’art. 12 che opera una distinzione tra stato giuridico e stato economico dei componenti laici del Consiglio di Presidenza.

E’ vero, ad avviso di questo Collegio, che la corretta interpretazione di questa disposizione è decisiva per la soluzione della controversia.

Ed è altrettanto vero che sullo stato giuridico “si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958 n. 195 e successive modificazioni” mentre in ordine al trattamento economico la formulazione della norma è assai diversa posto che: “Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento”.

Quel che è certo è che non c’è un mero rinvio alla L. 195 del 1958. Il che giustifica un trattamento differenziato posto che differente è lo status giuridico dei componenti dell’uno e dell’altro organo di autogoverno.

Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

Le spese, stante la particolarità della questione possono essere compensate tra le parti in causa.

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