TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-07-13, n. 201200876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-07-13, n. 201200876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200876
Data del deposito : 13 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01200/2011 REG.RIC.

N. 00876/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01200/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2011, proposto da:
GENERAL SMONTAGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. P S e C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;



contro

PROVINCIA DI NOVARA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C E G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C E G in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 165;
COMUNE DI TRECATE, non costituito;



per l'annullamento

- della determinazione del dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara 14.7.2011 n. 2400, notificata in data 19.7.2011, con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione presentata in data 21.9.2009 dalla ricorrente;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, dei pareri resi dal dirigente del Settore Copianificazione Urbanistica di Novara - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, 13.6.2011 prot. n. 22148, e dagli altri partecipanti alla conferenza di servizi, oltre che del verbale della terza conferenza di servizi in data 10.6.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Novara e della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società G S s.p.a. ha sottoposto alla Provincia di Novara un progetto per il recupero di un’area nel Comune di Trecate già adibita a cava e attualmente dismessa.

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti su una parte del sito e il recupero ambientale e morfologico della parte residua.

In relazione a detto progetto, l’interessata ha chiesto alla Provincia di Novara il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, previa attivazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

In una prima fase, la conferenza di servizi indetta dalla Provincia si è conclusa favorevolmente con l’assenso al progetto di tutte le Amministrazioni coinvolte, fatta eccezione per la Regione che non vi ha preso parte benchè regolarmente convocata.

In un secondo momento, però - prima che l’autorizzazione fosse rilasciata – la Provincia ha ritenuto opportuno riconvocare la conferenza di servizi alla luce del diverso esito dell’analogo procedimento avviato su istanza della società Mauletta s.r.l. in relazione ad un’area adiacente a quella di G S (esito impugnato con ricorso a questo Tribunale R.G. 1001/2011, definito contestualmente a quello qui in esame con separato provvedimento).

L’esito della nuova conferenza di servizi - alla quale ha partecipato anche la Regione Piemonte - è stato questa volta negativo, sicchè con determinazione dirigenziale n. 2400/2011 del 14 luglio 2011 la Provincia di Novara ha respinto l’istanza.

Tale decisione è stata assunta sulla scorta del parere reso dal competente Settore della Regione Piemonte, secondo cui l’intervento non sarebbe conforme alla strumentazione urbanistica comunale vigente, trattandosi di un’area “preparco” (in quanto posta a confine del Parco Naturale della Valle del Ticino) nella quale non è ammessa la localizzazione di discariche di rifiuti.

Ha osservato la Regione - e la Provincia ha fatto proprie tali considerazioni nella motivazione del provvedimento di diniego - che il predetto vincolo è stato introdotto nel PRGC del Comune di Trecate in esecuzione di analogo vincolo contenuto nel Piano Territoriale Regionale (PRT) Ovest Ticino, il quale è strumento pianificatorio sovraordinato al PRGC; il che comporta che, se anche l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/2006 determina automaticamente “variante dello strumento urbanistico” , tale effetto è riferibile, però, solo allo strumento urbanistico “comunale” e non a quello “sovraordinato” , con l’ulteriore conseguenza che, in presenza di una norma pianificatoria di rango sovraordinato incompatibile con lo specifico progetto, quest’ultimo non può essere autorizzato perché l’autorizzazione, in tal caso, non potrebbe produrre l’effetto di variazione automatica della norma pianificatoria sovraordinata, per modificare la quale, peraltro, sarebbe necessario attivare altresì il procedimento preventivo di valutazione ambientale strategica (VAS).

3. Con ricorso ritualmente proposto, la società G S s.p.a. ha impugnato il predetto diniego dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi, con i quali ha dedotto e lamentato:

I) che il Comune di Cerano, comune limitrofo a quello di Trecate, non sia stato convocato alla terza riunione della conferenza di servizi, come invece sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 208 D. lgs. 152/2006; inoltre, la conferenza di servizi si sarebbe pronunciata secondo il criterio delle “posizioni prevalenti” , e non “a maggioranza” come invece richiede il citato articolo 208;

II) che l’esito finale della conferenza di servizi avrebbe leso l’affidamento ingenerato nella ricorrente dalla conclusione (positiva) della prima fase e non avrebbe tenuto conto, inoltre, dell’esistenza di altre 25 autorizzazioni rilasciate sull’area in questione per discariche di inerti;

III) che la rilevata contrarietà delle prescrizioni del PTR Ovest Ticino con la realizzazione di una discarica di inerti non costituirebbe una ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 dal momento che il potere di individuare le zone idonee e non idonee ad ospitare impianti di smaltimento di rifiuti compete alle Province e viene esercitato tramite l’adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, il quale, in forza del principio di specialità, prevale sulla pianificazione di settore generale; la pianificazione territoriale generale può giustificare il diniego di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica solo quando le previsioni abbiano finalità di tutela ambientale (e nel caso di specie non è così); soprattutto, l’autorizzazione unica di cui all’art. 208 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico senza necessità di VAS, e non v’è motivo di limitare tale effetto allo strumento urbanistico comunale, perché di tale limitazione non vi è traccia né nella lettera della legge e nemmeno nella sua ratio di semplificazione procedimentale;

IV) che, infine, l’intervento progettato dalla ricorrente avrebbe

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