TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-11-21, n. 202401205
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 01205/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2024, proposto da
Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C M e M F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione alla “domanda di autorizzazione all'esercizio e istanza di accreditamento della Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, sita in Barletta (BT) alla via A, 192”, presentata dalla ricorrente in data 27.03.2023;
e per la condanna
della Regione Puglia alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine ad assegnarsi, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia oltre il predetto termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Massimo Ingravalle, per la ricorrente, e l'avv. Mariangela Rosato, su delega orale dell'avv. L V, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6.05.2024 e pervenuto in Segreteria in data 8.05.2024, il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con nota prot. n. 4631.2021, trasmessa alla Regione Puglia a mezzo p.e.c. in data 7.10.2021, aveva chiesto il rilascio, con unica istanza ai sensi degli artt. 24, co. 2, e 25, co. 1, della L.R. Puglia n. 9/2017, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (di cui all’art. 57 bis del R.R. Puglia n. 4/2007, introdotto dall’art. 6 R.R. Puglia n. 9/2016 e ss.mm.ii.), sita in Barletta (Bt), alla via A, n. 192, con dotazione prevista di 16 posti letto.
Con nota AOO_005/PROT/14/04/2022/0002823 del 14.04.2022, la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale informava il Consorzio Metropolis di aver condotto un approfondimento giuridico “in relazione alla dissociazione riscontrata tra la titolarità dell’accreditamento e/o dell’autorizzazione (alla realizzazione e) all’esercizio in capo al Consorzio Metropolis e la gestione effettiva dell’attività sanitaria (comprensiva dei rapporti di lavoro con il personale)” affidata dal Consorzio stesso alle singole cooperative consorziate.
Comunicava quindi al Consorzio Metropolis che, all’esito di tale approfondimento, era emerso che “la regola della