TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-07-08, n. 201401964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-07-08, n. 201401964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401964
Data del deposito : 8 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03248/1995 REG.RIC.

N. 01964/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03248/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 1995, proposto da:
B S, B G, C S, C S, Dell’Albani Luigina, M V, P S, R G e C A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti G N e F M, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

U.S.L. n. 25 di Noto, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione n. 211/95 in data 10 marzo 1995 del Commissario Straordinario della U.S.L. n. 25 di Noto;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 49, sesto comma, d.p.r. n. 384/1990;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti, infermieri professionali addetti alla Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale “G. Di Maria” di Avola, hanno impugnato la deliberazione n. 211/95 in data 10 marzo 1995 del Commissario Straordinario della U.S.L. n. 25 di Noto, con cui è stata loro negata la concessione del beneficio economico previsto dall’art. 49, sesto comma, d.p.r. n. 384/1990, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione del beneficio medesimo.

Deve precisarsi che il citato art. 49 dispone quanto segue: al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un’indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L.

8.000 giornaliere
(quinto comma);
l’indennità di cui al comma 5, maggiorata di L.

2.000 giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive
(sesto comma).

I ricorrenti hanno rappresentato al Collegio le circostanze di seguito indicate: a) nella Provincia di Siracusa esiste un solo reparto, presso l’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, destinato ad accogliere i pazienti portatori di patologie infettive;
b) a causa della limitata capacità ricettiva di tale reparto, da alcuni anni sono ricoverati presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale “G. Di Maria” di Avola numerosi pazienti portatori di patologie infettive;
c) in particolare, nel corso degli anni, sono stati ricoverati presso la menzionata Divisione di Medicina Generale il seguente numero di pazienti portatori di patologie infettive: 146 pazienti nell’anno 1986, 120 pazienti nell’anno 1987, 164 pazienti nell’anno 1988, 148 pazienti nell’anno 1989, 139 pazienti nell’anno 1990, 237 pazienti nell’anno 1991, 179 pazienti nell’anno 1992, 236 pazienti nell’anno 1993, 260 pazienti nell’anno 1994;
d) la previsione di cui al citato art. 49, sesto comma, contempla un beneficio che va riconosciuto a tutto il personale infermieristico che operi costantemente in reparti ove siano ricoverati pazienti portatori di malattie infettive, a nulla rilevando la circostanza formale che il reparto non sia istituzionalmente destinato al ricovero di questo tipo di pazienti;
e) il Commissario Straordinario ha negato ai ricorrenti la concessione del beneficio sull’erroneo rilievo che il reparto ove gli stessi operano è formalmente destinato alla Medicina Generale e non al ricovero di pazienti portatori di malattie infettive.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 49 contempla una generale indennità per il personale infermieristico, sia professionale (primo comma) che generico (secondo comma). Tale indennità tiene conto, come si desume dal rinvio operato dal citato art. 49 al precedente art. 8, comma sesto, della specificità del ruolo professionale infermieristico.

La medesima disposizione contempla, inoltre, a certe condizioni, indennità specifiche ed ulteriori per il personale infermieristico che operi in servizi di diagnosi e cura (terzo comma), nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi (quinto comma), nonché in favore del personale infermieristico che sia assegnato ai servizi di malattie infettive (sesto comma).

Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui l’indennità di cui al citato sesto comma compenserebbe il rischio derivante dal contatto sistematico e costante dell’infermiere con i pazienti portatori di malattie infettive.

Come si desume dalla analoga disciplina di cui ai precedenti commi terzo e quinto del medesimo art. 49, le indennità specifiche compensano, piuttosto, il particolare sforzo professionale richiesto al personale infermieristico assegnato a particolari mansioni, indipendentemente dai rischi di esposizione a patologie infettive (che ordinariamente non sussistono, ad esempio, nei servizi di diagnosi e cura, nei reparti di terapie intensive o sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi).

Tanto precisato, deve aggiungersi che il contatto con pazienti portatori di patologie infettive costituisce conseguenza inevitabile della professione infermieristica, indipendentemente dall’assegnazione del singolo infermiere a servizi esclusivamente destinati alla cura di pazienti infettivi.

Il paziente portatore di una patologia infettiva, invero, può ordinariamente transitare nei diversi reparti (come il pronto soccorso, la medicina generale, l’ortopedia, etc.), in tutti i casi in cui l’intervento terapeutico non sia giustificato dalla necessità di intervenire direttamente sulla patologia infettiva, ma dalla necessità di intervenire su patologie di altra natura.

In questa prospettiva, deve osservarsi, in primo luogo, che la circostanza che presso la Divisione di Medicina Generale ove operano i ricorrenti sia intervenuto il ricovero di un numero significativo di pazienti portatori di patologie infettive non dimostra necessariamente che la Divisione stessa abbia assolto anche le funzioni proprie di un servizio destinato alla cura di malattie infettive. Ciò in quanto, come già rilevato, può ben darsi il caso che tali pazienti siano stati ricoverati presso la Divisione di Medicina Generale perché non necessitavano di interventi finalizzati a fronteggiare direttamente ed immediatamente la patologia infettiva.

Ma, anche prescindendo da tale rilievo, la circostanza che solo una parte dei pazienti ricoverati presso la Divisione di cui si tratta fosse affetta da una patologia infettiva impedisce il riconoscimento in favore dei ricorrenti della richiesta indennità, posto che essa, come già indicato, non compensa il rischio derivante dal contatto sistematico e continuo dell’infermiere con i pazienti infettivi, ma il particolare sforzo professionale dell’infermiere il quale, assegnato ad un servizio di malattie infettive, sia tenuto a dedicarsi esclusivamente alla cura ed assistenza di questo genere di pazienti.

Posto che, come si desume implicitamente dallo stesso tenore del ricorso, i pazienti infettivi ricoverati, negli anni in questione, presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale “G. Di Maria” di Avola hanno costituito soltanto una ridotta percentuale del totale dei pazienti ricoverati, deve escludersi che i ricorrenti siano stati chiamati a quel particolare sforzo professionale caratteristico del personale infermieristico assegnato (esclusivamente) a servizi di malattie infettive e che, soltanto, potrebbe giustificare l’attribuzione dell’indennità di cui si discute.

In conclusione il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

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