TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-07-02, n. 201800418
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2018
N. 00418/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Perugia – Sezione lavoro, n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione lavoro, per ottenere l’erogazione della rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmata dell’indennità integrativa speciale, quale componente dell’indennizzo di cui lo stesso è beneficiario ai sensi degli artt. 1 e 2 l. n. 210 del 1992, sin dalla decorrenza della prestazione, anziché dal 1° gennaio 2012 come erogato dal Ministero, per il tramite della Regione, oltre che la corresponsione degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, ha provveduto a:
i. dichiarare “il diritto di -OMISSIS- alla riliquidazione dell'indennizzo di cui lo stesso è beneficiario ai sensi dell'art. 1 l. n. 210 del 1992, comprensivo della rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmata dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2 legge cit., e, per l'effetto, condanna[re] il Ministero della salute all'erogazione della rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmata dell'indennità integrativa speciale, quale componente dell'indennizzo di cui lo stesso è beneficiario ai sensi degli artt. 1 e 2 l. n. 210 del 1992, ed al pagamento degli arretrati (dall'-OMISSIS- ad oggi) con interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo";
ii. condannare “il Ministero della salute al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. C M che si è dichiarato procuratore antistatario, liquidandole nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CpA come per legge”.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza richiamata, ed, in particolare, che il Tribunale amministrativo adito provveda a:
a) ordinare al Ministero della salute, in persona del Ministro p.t., di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia – Sez. lavoro n. -OMISSIS- nell’eventuale termine assegnando, ovvero di provvedere a:
- corrispondere a parte ricorrente la rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma secondo della legge n. 210 del 1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal -OMISSIS-al -OMISSIS- oltre interessi legali su ogni singolo rateo dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo;
- rifondere le spese del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, ivi liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P. ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore avv. C M dichiaratosi antistatario;
b) nominare un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, provveda al pagamento di quanto dovuto in favore di parte ricorrente, in forza della invocata sentenza, previa l’adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare il Ministero convenuto alla refusione