TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-09-09, n. 202211736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-09-09, n. 202211736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211736
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 11736/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02204/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

-del provvedimento (non noto negli estremi) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha individuato gli Ispettori prescelti per l'incarico quadriennale di Rappresentanze Diplomatiche Italiane all'Estero – Anno 2021 e 1^ semestre 2022, definendo il procedimento avviato con interpellanza n. 900001-154/T1-2 di prot. Pers. Mar.;
dell'elenco oggetto di recente ostensione ad esito di accesso agli atti e indicato nell'elenco “atti concessi in visione con facoltà di estrazione in copia” come “graduatoria di merito”;
dell'Allegato B al f. n. 900001-154/T10-2 di prot. Pers. Mar. del 13 dicembre 2021, contenente elenco del personale di “riserva”, conosciuto in data 21 dicembre 2021;
del verbale della Commissione giudicatrice n. 5/4 di prot. “R” 2021 relativo agli avvicendamenti del Personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero, relativo alle sedute del giorno 6 dicembre 2021;
dell'Appunto prot. n. 020001-6/T-702 del 27 aprile 2021 del I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri richiamato nel verbale della Commissione;
dei “criteri di selezione in vigore da aprile 2021”;
di tutte le schede di valutazione dei candidati e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, specificamente comprendendo la Nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli n. 900001-154/T1-2 di Prot. Pers. Mar. in data 13 marzo 2021;
la Nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli n. 900001-154/T9-2 di Prot. Pers. Mar. in data 6 dicembre 2021, contenente elenco candidati ammessi alla comparazione;
nonché, qualora occorresse, la Nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli n. 900001-154/T1-2 di prot. Pers. Mar. in data 4 febbraio 2021, contenente iniziale interpellanza ed indicazione dei requisiti necessari per partecipare alla procedura nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in dipendenza degli atti impugnati e della loro attuazione, aggiunti annessi di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente impugna gli atti di una procedura comparativa, indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per la selezione di personale da impiegare con mandato quadriennale presso le Rappresentanza Diplomatiche Italiane all’Estero (2021- 2025), all’esito della quale non risulta utilmente collocato in graduatoria (precisamente occupa il 16esimo posto su 17 riserve).

Il ricorrente formula, altresì, domanda risarcitoria connessa e conseguente alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati.

Nel ricorso, affidato ad un unico motivo di diritto, vengono dedotte le seguenti censure:

Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Assume parte ricorrente che:

- in disparte il fatto che non si era a conoscenza (all’atto dell’adesione all’interpellanza) di quali sarebbero stati i criteri di valutazione per la selezione dei partecipanti, ma soltanto dei requisiti necessari ad essere ammessi alla procedura, ad ogni singolo requisito sarebbe dovuto corrispondere un punteggio da attribuire, al fine di pervenire a quel giudizio di idoneità “complessiva” richiesto dal bando;

- nel merito, i punteggi correlati a ciascun requisito avrebbero determinato una distorsione della graduatoria, essendo irragionevole la diversità di “peso” attribuita a molti di essi;

- l’ampio e variegato ventaglio di esperienze di servizio, i titoli culturali e professionali, le specializzazioni e, in particolare, la conoscenza accertata di tre lingue straniere non sarebbero stati correttamente valutati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Invero la valutazione solo dell’ultimo quinquennio di note caratteristiche, essendo anche il requisito minimo per partecipare all’interpellanza (valutazione nell’ultimo quinquennio di “eccellente”), di fatto non avrebbe comportato alcuna differenziazione essendo uguale per tutti i concorrenti. Parimenti per quanto riguarda l’attribuzione a tutti i concorrenti di un punteggio minimo di 11 punti per la conoscenza della lingua inglese, atteso che anche in questo caso tale requisito è il minimo richiesto per poter accedere alla selezione;

- avrebbe subito una decurtazione di 12 punti, per avere svolto in passato incarico analogo a quello per cui concorre, criterio che sarebbe del tutto sproporzionato;

- atteso che, per poter partecipare alla procedura contestata, dovevano essere trascorsi almeno 8 anni dal pregresso analogo impiego, questo tempo avrebbe dovuto fungere da “sanatoria” rispetto alla situazione di chi non aveva mai svolto tale tipo di esperienze professionali, consentendo - ad entrambe le categorie di aspiranti - di partecipare su un piano di parità (e dunque senza le penalizzazioni di cui al precedente alinea) alla selezione in questione.

2.- Si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per il rigetto del gravame, atteso che:

- il provvedimento di trasferimento all’estero sarebbe inquadrabile nella categoria degli “ordini” e, dunque, sottratto all’obbligo di motivazione ed alle garanzie procedimentali di cui alla l. 241/90;

- ad ogni modo, la procedura contestata, di natura para-concorsuale, sarebbe connotata da un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel ricercare, secondo i parametri di cui all’interpellanza, le migliori professionalità da destinare a tali incarichi ed il pubblico potere sarebbe stato esercitato secondo i canoni della logicità, coerenza e ragionevolezza.

3.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Collegio ha fissato, ai sensi dell’art. 55, co.10, c.p.a., l’udienza pubblica alla data odierna.

4.- Le parti hanno scambiato memorie in vista dell’udienza di discussione. Mentre la parte pubblica concludeva per l’infondatezza del ricorso e per la mancanza del danno di cui il ricorrente chiedeva il risarcimento - chiedendo, altresì rinvio della discussione ad altra data, in quanto comunicava di aver proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. -OMISSIS-, emessa da questa Sezione per la medesima questione oggetto della presente controversia, relativa alla valutazione precedente - il ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame e depositava relazione peritale circa il danno patito in conseguenza dell’asserita illegittimità degli atti gravati.

5.- Il ricorso è fondato.

5.1- Come già affermato con la pronuncia n. -OMISSIS-, è assorbente la censura con cui parte ricorrente contesta l’incidenza della decurtazione di 12 punti sul giudizio complessivo del candidato, atteso che determina ex se una irragionevole disparità di trattamento tra i partecipanti ed uno sproporzionato sbilanciamento della valutazione in chiave negativa.

Il Collegio rileva che, se da un lato le valutazioni dell’Amministrazione sono assolutamente intrise di quella discrezionalità orientata a raggiungere le finalità che si prefigge, pur tuttavia queste devono essere comunque sostenute da una logicità e coerenza di impianto.

Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente colgono nel segno sotto due profili:

- da un lato, in quanto appare illogico creare una differenziazione di trattamento tra chi per la prima volta partecipa ad una selezione per questo tipo di impiego e chi lo ha già svolto (sul presupposto che, comunque, ha già trascorso un periodo di 8 anni in altri incarichi sul territorio nazionale), in tal modo non valorizzando l’esperienza maturata nel settore in quella valutazione di idoneità complessiva allo svolgimento delle funzioni;

- dall’altro, perché se anche l’Amministrazione volesse ampliare la platea di accesso a tali tipi di incarichi, questa decisione non può non transitare attraverso un coerente bilanciamento delle posizioni di partenza delle due categorie di partecipanti: in altri termini, come facilmente evincibile anche effettuando delle “prove di resistenza” sul punteggio dei singoli candidati, una decurtazione di un certo numero di punti per chi ha già avuto esperienze pregresse non può generare il risultato di escludere completamente la possibilità di vittoria a chi appartiene a quest’ultima categoria.

Da ultimo, se lo scopo dell’Amministrazione è individuare le professionalità che presentino i migliori requisiti complessivi, anche sotto il profilo delle competenze linguistiche, la decurtazione dei punti genera un evidente stravolgimento della portata che i singoli punteggi vanno a conferire nella valutazione globale, di talché questa perde quella connotazione inizialmente voluta.

5.2- Per le ragioni sopra esposte il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, i provvedimenti gravati vanno annullati.

Restano salvi i conseguenti provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in esecuzione della presente sentenza.

5.3 Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento, annullato in sede giurisdizionale, non può essere accolta ove persistano in capo all’Amministrazione significativi spazi di discrezionalità in sede di riesercizio del potere (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3887 e 8 febbraio 2011 n. 854, nonché Sez. IV, 15 gennaio 2009 n. 148 e 30 giugno 2006 n. 4234);
e, in tale particolare contesto il privato ha titolo al risarcimento ove, sussistendo gli altri requisiti dell’illecito, riesca a dimostrare, in questo caso proprio lui, che la propria aspirazione al provvedimento era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole (così Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2288).Nel caso di specie, invero, se da un lato il provvedimento impugnato è illegittimo perché non coerente con la ratio sottesa ai criteri individuati dal bando i quali, così come applicati, danno vita ad un effetto sproporzionato ed illogico rispetto alla funzione cui sono preposti, dall’altro rimane nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione emendare detti criteri e la loro applicazione dai vizi prospettati, operazione all’esito della quale, tuttavia, ben potrebbe, il ricorrente, collocarsi nuovamente in posizione non utile nella graduatoria per la selezione di personale da impiegare con mandato quadriennale presso le Rappresentanza Diplomatiche Italiane all’Estero.

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