TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-10-25, n. 202213692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 13692/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05175/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M P e A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione della relativa efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione in favore della società -OMISSIS- - D.D. prot. M_D A61024F -OMISSIS- N. 85 del 18.3.2022 relativo al Lotto n. 3 (Lombardia) - CIG: 8763479BA3, comunicato con nota prot. M_D A61024F REG2022 -OMISSIS- in data 21.3.2022, inerente la procedura aperta, in modalità ASP (Application Service Provider), per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni lotto in gara, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 Lotto n. 3 (Lombardia), del provvedimento di ammissione alla gara della medesima concorrente, dei chiarimenti resi, della proposta di aggiudicazione, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta, della valutazione dell'offerta tecnica di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e
per la conseguente declaratoria
che la ricorrente è la legittima aggiudicataria della procedura di gara de qua con conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma, C.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- (di seguito, anche solo “-OMISSIS-”), odierna esponente, già quarta graduata nella graduatoria provvisoria e terza nella graduatoria definitiva della procedura aperta, in modalità ASP (Application Service Provider), bandita dal Ministero della Difesa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni lotto in gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 Lotto n. 3 (Lombardia), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, i seguenti atti: il provvedimento con il quale – preso atto che la prima classificata nella graduatoria provvisoria,-OMISSIS-., si era già aggiudicata 4 lotti di maggior valore nella medesima procedura di gara – è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società -OMISSIS-, odierna controinteressata, già seconda nella graduatoria provvisoria e prima graduata in quella definitiva;il provvedimento di ammissione alla gara della medesima concorrente e tutti gli atti connessi;nonché la valutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS-, seconda graduata nella graduatoria definitiva e odierna controinteressata.
L’odierna esponente ha altresì chiesto la declaratoria che la ricorrente è la legittima aggiudicataria della procedura di gara de qua nonché il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del contratto ovvero, solo in subordine, in forma equivalente.
Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero della Difesa, -OMISSIS- (di seguito, anche solo “-OMISSIS-”) e -OMISSIS- (di seguito, anche solo “-OMISSIS-”), per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto, le prime due affidando a successive memorie le rispettive difese;-OMISSIS- ha depositato agli atti copiosa documentazione pertinente alla controversia.
In via pregiudiziale, la difesa erariale ha eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, avvenuta il 4.5.2022 anziché nel termine perentorio del 2.5.2022, rispetto alla data di accesso agli atti di gara.
Anche -OMISSIS- ha eccepito la tardività dell’impugnazione, atteso che la ricorrente ha ricevuto in copia l’offerta di -OMISSIS- in data 1 aprile 2022.
In vista della udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno depositato memorie, le prime due anche di replica.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente affida l’impugnazione alle seguenti articolate censure:
I . Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) ed f-bis). Violazione del paragrafo 6 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- per una ritenuta carenza dei “ requisiti di moralità necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione ”.
Il vecchio Amministratore Delegato della società, -OMISSIS--OMISSIS- (in carica sino al 29.7.2021 e preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 274/1997, attualmente in carica, nonché socio di maggioranza della -OMISSIS- per il tramite della -OMISSIS-) risulterebbe sottoposto a giudizio per reati di falsa fatturazione e finanziamento illecito ai partiti.
Tale circostanza non sarebbe stata riportata da -OMISSIS- nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000, così privando la Stazione appaltante delle informazioni necessarie per verificare la sussistenza, in capo alla concorrente, dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara.
Sotto ulteriore profilo, l’Amministrazione della Difesa neppure sarebbe stata notiziata dell’inchiesta giudiziaria asseritamente in corso sull’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- dei 4 lotti per l’affidamento del servizio di ristorazione per conto della RAI.
II. Violazione dell’art.