TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-29, n. 202102937
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2021
N. 02937/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L'Igiene Urbana Evolution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Res, Isola Verde Ecologia S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
ex artt. 31, comma 1, e 117 c.p.a., previa adozione delle opportune misure cautelari anche propulsive, dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal comune di Amalfi sull'istanza, formulata dalla società ricorrente in data 2.4.2021, di riesame in autotutela dell'affidamento del “servizio di raccolta rsu, con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di recupero e/o smaltimento, spazzamento del territorio comunale e servizi accessori progettazione e realizzazione di infrastrutture a supporto dei servizi di igiene urbana” in favore del consorzio Res, nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a dichiarare/disporre la decadenza e/ revocare e/o annullare l'aggiudicazione dell'appalto in favore del consorzio Res ex art.
31 comma 3 c.p.a., ovvero comunque a pronunciarsi sull'istanza di autotutela promossa dalla società odierna ricorrente in data 2.4.2021 mediante adozione di un provvedimento espresso (ricorso introduttivo),
nonché per l’annullamento, in relazione alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021:
- della nota prot. n. 0006619 del 18.5.2021 con cui il Comune di Amalfi ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara controversa a favore del Consorzio RES avanzata da L’Igiene Urbana Evolution con propria nota del 2.4.2021 (primi motivi aggiunti);
- del verbale di sopralluogo del 6.5.2021 a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- del verbale di riunione del 10.12.2020 sottoscritto dal Comune di Amalfi e dal legale rappresentante del Consorzio RES (secondi motivi aggiunti);
- - della nota prot. n. 0012786 del 8.9.2021, comunicata in pari data alla Società deducente, con cui il Comune di Amalfi ha disposto l’esclusione della A.M. Tecnology S.r.l. (dante causa della società odierna ricorrente) dalla procedura di gara indetta per l’affidamento del “Servizio di raccolta RSU, con sistema porta a porta, e conferimento negli impianti di recupero e/o smaltimento, spazzamento
del territorio comunale e servizi accessori. Progettazione e realizzazione di infrastrutture a supporto dei servizi di igiene urbana”;
- della nota prot. n. 0010660 del 27.7.2021 con cui il Comune resistente ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione di AM Tecnology s.r.l. dalla gara controversa (terzi motivi aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 14.5.2021 al Comune di Amalfi (Sa) ed ai restanti soggetti in epigrafe, tempestivamente depositato in pari data, la società ricorrente ha adito questo Tribunale:
- per l’accertamento ex artt. 31, comma 1, e 117 c.p.a., previa adozione delle opportune misure cautelari anche propulsive, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Amalfi sull’istanza, formulata dalla Società ricorrente in data 2.4.2021, di riesame in autotutela dell’affidamento del “Servizio di raccolta rsu, con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di recupero e/o smaltimento, spazzamento del territorio comunale e servizi accessori Progettazione e realizzazione di infrastrutture a supporto dei servizi di igiene urbana” in favore del Consorzio Res,
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a dichiarare/disporre la decadenza e/ revocare e/o annullare l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Consorzio RES ex art. 31 comma 3 c.p.a., ovvero comunque a pronunciarsi sull’istanza di autotutela promossa dalla Società odierna ricorrente in data 2.4.2021 mediante adozione di un provvedimento espresso.
2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con determina a contrarre n. 157 del 14.2.2019 il Comune di Amalfi ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio di raccolta RSU, con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di recupero e/o smaltimento, spazzamento del territorio comunale e servizi accessori. Progettazione e realizzazione di infrastrutture a supporto dei servizi di igiene urbana”, di durata pari a tre anni, per un importo pari a € 5.043.970,99;
- alla procedura di gara hanno partecipato due operatori, la società AM Tecnology s.r.l., dante causa della Società odierna ricorrente, ed il Consorzio RES;
- con determinazione n. 209 del 20.2.2020 il Comune di Amalfi ha disposto l’aggiudicazione della commessa a favore del Consorzio RES, consegnando il servizio sotto le riserve di legge in data 25.6.2020;
- avendo avuto modo di apprendere che, decorso quasi un anno dall’aggiudicazione della commessa, il contratto non era stato ancora stipulato, in data 1.12.2020 la dante causa dell’odierna ricorrente ha trasmesso al Comune resistente un’istanza di accesso agli atti successivi all’aggiudicazione dell’appalto, con contestuale richiesta di informazioni circa lo stato della procedura. Stante il contegno inerte serbato dal Comune di Amalfi, in data 24.1.2021 AM Tecnology ha reiterato la domanda di accesso, insistendo per l’ostensione del contratto d’appalto e della documentazione inerente alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo al Consorzio aggiudicatario;
- in data 3.3.2021 il Comune di Amalfi ha finalmente dato riscontro alla prefata istanza, esibendo il contratto stipulato con il Consorzio RES in data 22.12.2020 e, a comprova del possesso del requisito di cui all’art. 33 del CSA, un contratto di locazione dell’area da (pretesamente) adibire a Centro Servizi;
- successivamente, in data 31.3.2021, la ricorrente ha comunicato al Comune di Amalfi l’intervenuto subentro alla propria dante causa nella posizione di partecipante alla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, giusta atto notarile rep. n. 12.023, racc. n. 8.641 del 19.12.2020 come successivamente precisato ed integrato dall’atto notarile rep. n. 12.294, racc. n. 8.838 del 29.3.2021;
- in data 2.4.2021 la ricorrente ha altresì formulato al Comune di Amalfi un’istanza di riesame degli atti inerenti all’affidamento della commessa al Consorzio RES, con conseguente declaratoria di decadenza del Consorzio dall’aggiudicazione ed inefficacia/caducazione del contratto di appalto inter partes stipulato, avendo accertato che il Consorzio RES era (e tutt’ora è) privo del requisito di esecuzione di cui all’art. 33 del CSA (disponibilità di un Centro Servizi nel Comune di Amalfi ovvero in un territorio limitrofo) richiesto dalla lex specialis a pena di “impossibilità di sottoscrizione del contratto e la revoca dell’affidamento”.
3. Con motivi aggiunti (primi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec il 17.6.2021 e tempestivamente depositati il 20.6.2021, la ricorrente provvedeva altresì all’impugnazione:
- della nota prot. n. 0006619 del 18.5.2021 con cui il Comune di Amalfi ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara controversa a favore del Consorzio RES avanzata da L’Igiene Urbana Evolution con propria nota del 2.4.2021;
- di ogni altro atto connesso o conseguente con quelli impugnati,
nonché per l’accertamento dell’illegittimità della disposta aggiudicazione della commessa a favore del Consorzio Res e per la condanna dell’ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione
della gara con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto stipulato ex art. 122 c.p.a. e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario
qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Venivano proposti i motivi di ricorso di seguito rubricati, e come meglio articolati nel relativo atto processuale:
3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 1,
COMMA 1, E ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990, CON PRECIPUO RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 32, COMMA 7, ART. 80, COMMA 6, E ART. 100 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33 DEL CAPITOLATO SPE¬CIALE D’APPALTO.
ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI SINTOMATICI DEL DI¬FETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE.
4. Con successivi motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec il 12.7.2021 e tempestivamente depositati il 14.7.2021, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento:
- del verbale di sopralluogo del 6.5.2021 a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- del verbale di riunione del 10.12.2020 sottoscritto dal Comune di Amalfi e dal legale rappresentante del Consorzio RES;
- di ogni altro atto connesso o conseguente a quelli impugnati.
Venivano proposti i motivi di ricorso di seguito rubricati, e come meglio articolati nel relativo atto processuale:
4.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 1,