TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-05-08, n. 201200500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-05-08, n. 201200500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200500
Data del deposito : 8 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2007 REG.RIC.

N. 00500/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Agricola Garnero F.lli S.S., rappresentata e difesa dall'avv. E B, con domicilio eletto presso E B in Torino, via Susa, 30;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Fattorie Osella S.p.A.;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

1) della Comunicazione Agea CRE21-00000190-P, Prot. n. 2007.831 datata 12.03.2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione del prelievo supplementare dovuto con gli aiuti comunitari" inviata con raccomandata n. 11683100035-4 del 07.05.2007;

2) del Provvedimento 14.12.2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario (Repertorio atti n. 2714);

3) nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito del presente ricorso ed in particolare del provvedimento Agea Disposizione di pagamento n. 4 del 03.04.2007 e del provvedimento Agea di imputazione di cui alla raccomandata n. 119136063361 del 04.08.2003, atto citato senza alcuna ulteriore specificazione nelle comunicazioni Agea prot. n. 2007.831 del 12.03.2007 sub 1 qui impugnata, nella parte in cui detto atto incide nella sfera giuridica della ricorrente;

nonchè, quanto ai motivi aggiunti depositati in data 07.11.2007, per l'annullamento,

1) della Comunicazione Agea CRE21-00034638-P, Prot. n. 2007.37972 datata 19.06.2007 ad oggetto "Regime Quote Latte - Compensazione con gli aiuti comunitari del prelievo supplementare non versato" inviata con raccomandata n. 13359265150-6 ricevuta il 28.06.2007;

2) del Provvedimento 14.12.2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario (Repertorio atti n. 2714);

3) nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito del presente ricorso ed in particolare del provvedimento Agea Disposizione di pagamento n. 6 del 29.05.2007 e del provvedimento Agea di imputazione di cui alle raccomandate n. 119136063361 del 04.08.2003, atto citato senza alcuna ulteriore specificazione nelle comunicazioni Agea prot. n. 2007.37972 del 19.06.2007 sub 1 qui impugnata, nella parte in cui detto atto incide nella sfera giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso si espone che le ricorrenti aziende agricole sono specializzate nella produzione di latte vaccino e, come tali, sono soggette al noto regime delle "quote latte" (finalizzato alla riduzione delle eccedenze di produzione gravanti sul bilancio CEE) ed avviato nella Comunità europea con i reg. n. 856/84, n. 3950/92 e n. 1392/01, con l'assegnazione a ciascun Stato membro di un Quantitativo Globale Garantito (Q.G.G.) di latte disponibile per ciascuna annata La citata normativa comunitaria dispone che ogni Stato membro debba suddividere il Q.G.G. tra i singoli produttori mediante l'assegnazione di un Quantitativo di Riferimento Individuale (Q.R.I.);
provvedere annualmente ad aggiornare i Q.R.I. prima dell'inizio di ogni campagna lattiera;
applicare il prelievo supplementare nei confronti di quei produttori di latte che, avendo superato il proprio Q.R.I., hanno contribuito al superamento del Q.G.G., accertando i quantitativi di latte effettivamente commercializzato e compensando le maggiori e minori quantità prodotte;
riscuotere il prelievo supplementare anteriormente al 1° settembre di ciascun anno. Detto regime - introdotto in Italia con la legge 26.11.1992 n. 468 - si incentra sull'attribuzione a ogni singolo produttore di un limite produttivo (corrispondente alla produzione commercializzata nel periodo 1988/89: quota A, unita alla maggior quantità commercializzata nel periodo 1991/92: quota B), indicato in appositi bollettini che I la P.A. deve pubblicare entro il 31 gennaio anteriore al periodo di riferimento. Di tali bollettini deve avvalersi l'Amministrazione statale (prima AIMA, ora AGEA) per l'applicazione del c.d. "prelievo supplementare" (che, in forza dell'art. 1 reg. CEE 28.12.1992 n. 3950, è pari al 115% del prezzo indicativo del latte) sul quantitativo di latte prodotto in eccedenza rispetto alla quota assegnata. Detto prelievo viene imputato al singolo produttore che ha superato la propria quota a seguito dello svolgimento - entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo (cioè entro il 31 luglio) - delle operazioni di compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori.

L'Amministrazione deve provvedere all'assegnazione delle c.d. quote al produttore entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno (imposto dall'art. 4 comma 2 della legge 468/1992), in relazione al periodo avente inizio il 1° aprile successivo. In concreto, tuttavia, l'assegnazione delle quote è avvenuta sempre con notevole ritardo e l'intero meccanismo di contenimento della produzione lattiera ha avuto un'applicazione tardiva ed illegittima.

Anche per i periodi 1995/96 e 1996/97, oggetto del contenzioso, l'AIMA ha provveduto alla comunicazione dei Q.R.I. assegnati in via definitiva solo a partire dal 18.4.1998, vale a dire addirittura a distanza di anni dalle conclusione delle campagne lattiere interessate, per di più, riconfermando un taglio della quota B pari al 75%. In ordine all'applicazione del prelievo supplementare, invece, i risultati delle due compensazioni nazionali per le due annate 1995/96 e 1996/97 (effettuate congiuntamente dall'Amministrazione Statale e racchiuse in un unico atto) sono stati comunicati alle aziende agricole ricorrenti a partire dal giorno 14.10.1999, mediante lettera raccomandata contenente anche la circolare

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