TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-29, n. 201502030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-12-29, n. 201502030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201502030
Data del deposito : 29 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01684/2014 REG.RIC.

N. 02030/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01684/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R. G. n. 1684 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Società Cooperativa di Trasporto a r.l. "L'Aurora", con sede in Nardodipace (VV), piazza Calvario, n. 2, in persona del legale rappresentante, sig. L F, rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio S Conte, in Catanzaro, via Bausan, n. 20;

contro

Comune di Nardodipace, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco L, in Catanzaro, viale De Filippis, n. 214;

per l'annullamento

-della nota del responsabile del servizio amministrativo del Comune di Nardodipace n. 2996 dell'11.9.2014, nella parte in cui ha limitato la durata delle licenze di noleggio autobus con conducente di cui è in possesso la Cooperativa ricorrente e nella parte in cui ha ritenuto queste licenze " alla stato tutte sostanzialmente scadute ";

- di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, dei seguenti atti: 1) la nota del medesimo responsabile del servizio amministrativo del Comune di Nardodipace n. 2622 del 5.8.2014, contenente il preavviso di rigetto di un'istanza di rinnovo di licenza di noleggio autobus con conducente sul presupposto che il regolamento comunale relativo ai servizi di noleggio con conducente approvato nel 2001 non contemplerebbe i casi di rinnovo delle licenze, ma ne limiterebbe la durata a soli 5 anni;
2) l'art. 13 del Regolamento Comunale disciplinante i servizi di trasporto con conducente nella parte in cui fissa in cinque anni la durata delle licenze di noleggio autobus con conducente;

- con atto per motivi aggiunti notificato il 16.7.2015 e depositato il 23.7.2015 : oltre a tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale di Nardodipace n. 12 del 28.5.2015, con cui è stata, allo stato, rigettata l'istanza della Cooperativa n. 1210 del 25 marzo 2015 tesa ad ottenere il riconoscimento del rinnovo della licenza n. 4 rilasciata sull'autobus tipo “Setra 328, telaio WKK319000001000124”, targato DZ922HN;
di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, della nota del citato responsabile del servizio amministrativo n. 1489 del 16 aprile 2015;
E PER L'ADOZIONE di ogni opportuno provvedimento teso a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dalla cooperativa ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardodipace;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2015, il cons. Concetta A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato il 29.9.2014 e depositato il 29.10.2014, la ricorrente società premetteva che la propria istanza prot. n. 2279 del 3.7.2014, con cui aveva chiesto, al Comune di Nardodipace, il rinnovo della licenza di noleggio con conducente dell'autobus Mercedes, targato DW9 I 4YT, veniva riscontrata con la nota comunale n. 2622 del 5.8.2014, di preavviso di rigetto, poiché il Regolamento Comunale relativo ai servizi con conducente, approvato nell'anno 2001, non contemplerebbe i casi di rinnovo delle licenze, ma, anzi, ne limiterebbe la durata a soli 5 anni.

Esponeva che, a seguito delle proprie controdeduzioni, presentate con nota prot. n. 2716 del 14.8.2014, il Comune di Nardodipace si determinava con la nota n. 2996 dell'11.9.2014, con cui disponeva la proroga di soli 90 giorni tutte le licenze rilasciate alla ricorrente cooperativa, compresa la n. 1, previa produzione dei documenti che indicava.

Lamentava che, nonostante con nota prot. n. 3052 del 15.9.2014, avesse ribadito le ragioni a sostegno della legittimità del rinnovo e trasmesso al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Nardodipace i documenti richiesti, si vedeva costretta ad impugnare l’epigrafata nota n. 2996 dell'11.9.2014, nella parte in cui limitava la durata delle proprie licenze di noleggio autobus con conducente.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione degli artt. 6 e 10 del D. Lgs..n. 59/2010. Sussistenza dei presupposti per il mantenimento a tempo indeterminato dell’efficacia delle licenze. Violazione del diritto di libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione ;

L'art. 6 del D. Lgs. 26/03/2010 n.59, nell’escludere dall'ambito di applicazione del testo normativo i servizi di noleggio con conducente (“ Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente” ) avrebbe precisato che detta esclusione varrebbe soltanto per i servizi di noleggio auto con conducente, ammettendo, implicitamente, il principio di piena libertà di esercizio per i servizi di noleggio AUTOBUS con conducente .

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 della L. n. 218/2003. Sussistenza dei presupposti per il mantenimento dell’efficacia delle licenze. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;

In base al regime transitorio previsto dall'art. 11, comma 1°, della legge n. 218 del 2003 , tutte le licenze di noleggio autobus con conducente, rilasciate dai comuni calabresi, dovrebbero ritenersi in vigore fino alla data di emanazione di una specifica legge regionale. Di conseguenza, quand'anche si ritenesse non operante il regime di piena liberalizzazione, si dovrebbe in ogni caso ammettere che le licenze di cui sarebbe in possesso la cooperativa "L'Aurora" resterebbero ancora valide fino alla data dell'adozione della legge regionale.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 18.11.2014, si costituiva il Comune di Nardodipace, per resistere al presente ricorso e depositava documentazione. Preliminarmente eccepiva irricevibilità del ricorso nella parte interposta avverso l’art. 13 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 28.4.2001 nonché inammissibilità del ricorso: a) per omessa notifica al Responsabile del Procedimento: b) nella parte rivolta avverso una nota interlocutoria . Nel merito, insisteva per l’infondatezza delle tesi di parte ricorrente.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 632 del 5.12.2014, accoglieva la domanda di sospensione cautelare, motivando in relazione alla interpretazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 59/2010.

2. Con atto per motivi aggiunti notificato il 16.7.2015 e depositato il 23.7.2015, la ricorrente società premetteva che, a seguito dell’accoglimento dell’Ordinanza Cautelare, per ragioni inerenti la corretta interpretazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 59/2010, invitava formalmente gli organi del Comune di Nardodipace, con nota del 12.12.2014, a prendere atto dell'ordinanza del TAR Catanzaro e, permanendo l’inerzia dell’ente, con la successiva istanza prot. n. 1210 del 25.3.2015, il legale rappresentante della Coop. "l'Aurora" s.r.1., chiedeva il rinnovo della licenza NCC n. 4, con scadenza 1'8.4.2015, rilasciata in relazione all’autobus tipo Salt 328. telaio WKK31900001000124 targato DZ 922 IIN.

Precisava che, alla suddetta istanza, faceva seguito la nota del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Nardodipace n. 1489 del 16.4.2015, di preavviso di rigetto, a cui parte ricorrente rispondeva con nota prot. n. 1587 del 24.4.2015, con cui, fra l’altro, evidenziava che, con il ricorso principale, sarebbe stato impugnato anche il Regolamento comunale, in parte qua .

Lamentava che, infine, il Comune di Nardodipace si determinava con l’epigrafato provvedimento di rigetto, avverso cui deduceva:

1) violazione del giudicato cautelare. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione;

La corretta esecuzione dell’Ordinanza n. 632 del 2014 avrebbe imposto la formale presa d'atto da parte dell'ente locale della durata a tempo determinato delle licenze de quibus .

2) violazione degli artt. 6 e 10 del D.LGS. n. 59/2010. Sussistenza dei presupposti per il mantenimento a tempo indeterminato dell’efficacia delle licenze. Violazione del diritto di libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà. Difetto di istruttoria e di motivazione;

L’abrogazione delle restrizioni non varrebbe per i servizi di taxi e noleggio con conducente svolti con autoveicoli dotati al massimo di nove posti a sedere, compreso quel del conducente (comma 11 bis dell'art. 3 del D.L. n. 138/2011), ma varrebbe per tutti gli altri servizi di noleggio con conducente e, perciò, anche quelli di noleggio autobus (ricadenti nella categoria M3 dell'art. 47 c.d.s.).

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 della L. n. 218/2003. Sussistenza dei presupposti per il mantenimento dell’efficacia delle licenze. Sussistenza dei presupposti per il mantenimento dell’efficacia delle licenze. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento de fatti e difetto dei presupposti;

Poiché la Regione Calabria non avrebbe ancora adottato alcuna normativa in materia, tutte le licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate dai comuni calabresi dovrebbero essere considerate ancora in vigore.

Con memoria depositata in data 8.9.2015, si costituiva il Comune ed eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti, perché interposti avverso provvedimenti di diniego di diversa concessione e diversi mezzi. Nel merito, illustrava ampiamente le argomentazioni a sostegno della legittimità del proprio operato.

Con memoria depositata in data 12.10.2015, il Comune di Nardodipace sviluppava ulteriormente le proprie argomentazioni, insistendo, in particolare, nell’eccezione di inammissibilità del presente gravame.

Con memoria depositata in data 13.10.2015, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni e, con memoria depositata in data 21.10.2015, replicava alle osservazioni di parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2015, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

A. Con il ricorso principale, vengono impugnati: a) la nota n. 2996 dell'11.9.2014, con cui il Comune di Nardodipace ha dichiarato prorogabili di soli 90 giorni “ tutte le licenze rilasciate” alla ricorrente “ Cooperativa, compresa, quindi, la numero uno” , previa produzione dei documenti indicati, con avvertenza che l’omessa produzione di anche “ uno solo dei documenti richiesti ” avrebbe determinato “ ipso iure, il ritiro delle licenze già rilasciate ”;
b) l’art. 13 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 28.4.2001, che limita a 5 anni la durata di tutte le licenze;
c) altri atti connessi.

A.

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