TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-17, n. 202000458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-17, n. 202000458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000458
Data del deposito : 17 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2020

N. 00458/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall’avvocato A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

R M e R F, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in relazione all’istanza di accesso presentata in data 2 dicembre 2019;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione Regionale resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa oggetto della richiesta di cui sopra;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 24 maggio 2020, per l’annullamento, previa declaratoria dell’inefficacia della D.G.R.M. n. 171 del 2020 di affidamento dell’incarico legale, per conflitto di interessi del difensore già membro del Comitato di Direzione che ha approvato la proposta di incarico a favore del controinteressato Rocchi, data la sospensione ope legis ex art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000:

- del verbale della riunione del Comitato di Direzione della Giunta Regionale in data 2 settembre 2019;

- della deliberazione della G.R.M. n. 171 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto: “T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n.0122674 del Registro unico della Giunta Regionale in data 30/1/2020. Costituzione in giudizio, Affidamento incarico …”;

- di tutti gli atti preparatori strumentali a quelli sopra impugnati, di tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, di tutti quelli in ognuno di essi richiamati, pur se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché di tutti quelli meramente consequenziali, come per legge;

- e per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sulla richiesta di accesso agli atti della procedura di interpello, non potendosi considerare adempimento la produzione nel presente giudizio della nota prot. n. 18930936/03-02-2020, nonché del verbale della riunione del Comitato di Direzione della Giunta Regionale in data 2 settembre 2019 per tutte le ragioni spiegate in ricorso;

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti richiesti con l’istanza datata 1 dicembre 2019, con conseguente ordine alla Regione Marche, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione, entro il termine di 30 giorni, di tutto quanto richiesto con la suddetta istanza di accesso;

- e per la condanna al risarcimento del danno determinato da tutti i comportamenti stigmatizzati in ognuno dei motivi di ricorso che saranno, in appresso, articolati nell’ammontare di € 1.500,00;

- il tutto con condanna dell’Autorità resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, comprese le somme versate dal ricorrente a titolo di contributo unificato per ognuno dei due ricorsi proposti, oltre agli onorari, con conseguente obbligo per l’Autorità resistente di conformarsi al giudicato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, e s.m.i.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa S D M e rilevato che l’udienza si è svolta attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza di accesso assunta al protocollo della Regione Marche n. 1436700 del 4 dicembre 2019, il ricorrente ha chiesto al predetto Ente di poter prendere visione ed estrarre copia dei verbali di valutazione del proprio curriculum e di quello del funzionario a cui, con delibera n. 1054 del 9 settembre 2019, è stato conferito l’incarico di direzione della posizione di funzione “Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione”, all’esito della procedura di interpello indetta con decreto del Segretario Generale n. 25 del 26 luglio 2019, alla quale anche l’istante ha preso parte.

Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale rispetto a detta istanza di accesso, il ricorrente è insorto con l’atto introduttivo del presente giudizio, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti richiesti.



2. Nel costituirsi in giudizio, la Regione Marche ha rappresentato di aver dato tardivamente seguito all’istanza di accesso del ricorrente con nota ID 18930936 del 3 febbraio 2020, con cui il dirigente del servizio regionale competente ha precisato che non esiste alcun atto nei confronti del quale consentire l’accesso, oltre alla DGR n. 1054 del 9 settembre 2019, quest’ultima regolarmente pubblicata e quindi nella piena disponibilità del ricorrente medesimo. Ciò in quanto la vigente normativa che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 28 della legge regionale n. 20 del 2001) non prevede la redazione di un “verbale” di valutazione, ma richiede che la scelta sia effettuata sulla base di una serie di elementi di valutazione dei quali, nel caso di specie, si è dato conto direttamente nel documento istruttorio di cui alla DGR n. 1054 del 2019. La Regione eccepisce, altresì, la genericità dell’istanza di accesso, precisando, con particolare riferimento alla richiesta di ostensione del verbale della seduta del Comitato di direzione, che detto documento (in disparte la considerazione che esso non integrerebbe gli estremi di un verbale di valutazione) non sarebbe stato indicato in occasione della richiesta di accesso.

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