TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-19, n. 202401167
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 01167/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2019, proposto da
Anaao-Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi dell’Insubria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alessandro Squizzato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore generale dell'ASST L n. 331 del 4.04.2019 recante ad oggetto “ Approvazione di convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria, attuativa del Protocollo preliminare d'intesa, ai sensi delle linee guida regionali, nel campo della formazione prelaurea e postlaurea ”;
- del decreto del Rettore dell'Università dell’Insubria di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione con l'ASST L (non noto);
- di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità e, in particolare, della deliberazione del Direttore generale dell'ASST L n. 1094, del 27.12.2017, recante ad oggetto “Approvazione del Protocollo preliminare d'intesa, ai sensi delle Linee guida regionali nel campo della formazione prelaurea L”;
nonché
- della deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2017 - n. X/7436 recante ad oggetto “Integrazione del polo universitario di Varese afferente all'Università degli studi dell'Insubria con l'ASST L”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Socio Sanitaria Territoriale L, della Università degli Studi dell’Insubria e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’Anaao-Assomed - Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia impugnava la deliberazione del Direttore generale dell’ASST L n. 331 del 4 aprile 2019 recante a oggetto “ Approvazione di convenzione con l’Università degli Studi dell’Insubria, attuativa del Protocollo preliminare d’intesa, ai sensi delle linee guida regionali, nel campo della formazione prelaurea e postlaurea ”, un decreto non noto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria di autorizzazione alla stipula della convenzione con la predetta ASST L, nonchè “ ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità ”, ivi compresa la deliberazione del Direttore generale dell’ASST L n. 1094 del 27 dicembre 2017 di “ Approvazione del Protocollo preliminare d’intesa, ai sensi delle Linee guida regionali nel campo della formazione prelaurea postlaurea, tra l’Università degli Studi dell’Insubria e l’ASST L ” e, ancora, la deliberazione della Giunta regionale n. X/7436 del 28 novembre 2017, attraverso cui era stata disposta la integrazione del polo universitario di Varese afferente all’Università degli studi dell’Insubria con l’ASST L.
1.1. La associazione ricorrente –dopo avere preliminarmente rimarcato la giurisdizione di questo TAR, vertendosi in tema di impugnazione di atti di macro-organizzazione, e la propria legittimazione quale sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale e regionale della dirigenza medica, pregiudicata da atti con i quali si dispone la integrazione di una ASST con la Università e la “trasformazione” di una struttura ospedaliera si essa ASST, attribuendole una direzione universitaria- a mezzi di gravame essenzialmente deduceva:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 lett. d) e 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 517/1999. Violazione di legge per violazione dell’articolo 2 del D.P.C.M. 24 maggio 2001. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, atteso che la delibera della Giunta regionale n. X/7436 del 28 novembre 2017 – che ha consentito l’ingresso dell’ASST L nel Polo universitario di Varese afferente all’Università degli studi dell’Insubria- violerebbe il disposto degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 517/1999; e, invero, la regola generale sarebbe quella per cui la collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Università si realizza attraverso le aziende ospedaliere universitarie; solo in casi eccezionali, indi, quando non siano disponibili nell’azienda ospedaliera universitaria strutture essenziali per attività didattica, sarebbe possibile il ricorso ad altre strutture pubbliche, da individuare nell’ambito di protocolli d’intesa tra Università e Regione, in guisa da contemperare le esigenze assistenziali con quelle formative, di didattica e di ricerca (anche in ossequio alle linee guida di cui al DPCM 24 maggio 2001); la giustificazione di tale evenienza, non ordinaria e residuale, non sarebbe stata fornita dalle intimate Amminiostrazioni; immotivata, poi, sarebbe la scelta censurata (di individuazione dell’ASST L), stante la mancata verifica circa la effettiva indisponibilità di altre specifiche strutture, ad esempio afferenti all’ASST Sette Laghi;
- Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 15, comma 7- bis , lett. a) e b) del d.lgs. n. 502/1992 - Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, stante la illegittimità della previsione del protocollo d’intesa approvato con delibera n. 1094/17 circa la chiamata diretta nel ruolo dei direttori delle UU.OO.CC. “clinicizzate, ossia a direzione universitaria, in assenza delle procedure selettive previste dalla normativa statale (art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92)”;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della Legge regionale della Lombardia,