TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-05-28, n. 202101759

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-05-28, n. 202101759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101759
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 01759/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00387/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2008, proposto da
S M e M G U, rappresentati e difesi dall'avvocato A F A, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso, 42;

contro

Comune di Belpasso, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale Vitt. Veneto, 97;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) del provvedimento del 12 novembre 2007, prot. n. 38447, notificato in data 23 novembre 2007, con il quale il responsabile del procedimento comunicava ai ricorrenti atto di diniego del provvedimento di concessione edilizia, richiesto con istanza del 21.02.2006, assunta al prot. 7224;

2) nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un lotto di terreno agricolo sito nel Comune di Belpasso, contrada Grotta D’Angelo, della superficie catastale di are 44,85, censito al N.C.T. del Comune di Belpasso, al foglio 12, particelle 167 – 237, per averlo acquistato con atto del 26 ottobre 2004, in seno al quale i venditori dichiaravano che l’immobile de quo aveva la destinazione urbanistica che risultava dal relativo certificato rilasciato dal Comune di Belpasso in data 24 settembre 2004, progr. 595/2004 e che, successivamente, non erano state apportate modificazioni negli strumenti urbanistici vigenti nel medesimo Comune.

Dopo aver richiamato il contenuto del predetto certificato (con particolare riguardo alla zona omogenea E – verde agricolo, ove ricade l’immobile e ai manufatti ammessi), i ricorrenti hanno precisato che in vigenza del sopracitato strumento urbanistico, con istanza del 21 febbraio 2006, assunta al prot. n. 7224, hanno chiesto il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale con annesso deposito-attrezzi, serra e magazzino sul lotto di terreno agricolo sopraindicato allegando, all’uopo, progetto redatto in conformità alle prescrizioni esecutive ed alle destinazioni d’uso consentite dal P.R.G., dell’annesso R.E. del Comune di Belpasso e dalla variante alle norme d’attuazione al P.R.G., art. 24 Zona “E” agricola (parametri urbanistici ed edilizi) approvata con D. Dir. 873 del 4 agosto 2004 e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 37, Parte I del 17 settembre 2004.

I ricorrenti - dopo aver precisato che l’immobile interessato dal progetto è costituito da un edificio rurale che si sviluppa su unico livello, comprendente due diverse zone, una destinata a residenza, insediamento di tipo “a” (costruzione da adibire ad edilizia per scopi residenziali, con superficie coperta di mq. 49,68, altezza massima di ml. 2,70 e cubatura complessiva di mc. 134,13), e una zona di tipo “b” (zona destinata alla conduzione del fondo agricolo, serra, magazzini depositi attrezzi: la zona è a sua volta suddivisa in due locali, spogliatoio, servizio igienico ed una serra di mq. 15,84 ed un locale destinato a magazzini di mq. 111,76 per una superficie coperta totale da realizzare pari a mq. 256,06) - hanno chiarito che, in conformità a quanto indicato nel certificato rilasciato dal Comune di Belpasso in data 24 settembre 2004, progr. 595/2004, alle prescrizioni esecutive e alle destinazioni d’uso consentite dal vigente P.R.G., dell’annesso R.E. del Comune di Belpasso e dalla variante alle norme d’attuazione al P.R.G., il progetto prevedeva una altezza utile di tutti i locali pari a 2,70 ml., avendo il lotto di terreno una superficie inferiore ai 5.000 mq..

Successivamente, hanno aggiunto i deducenti, con raccomandata a.r. del 27 settembre 2006, prot. n. 329227 il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Belpasso ha comunicato che la commissione edilizia comunale nella seduta del 18 settembre 2006, verbale n. 13109, ritenendo necessaria una interpretazione autentica degli artt. 24.4.1.e 24.4.2 da parte del Consiglio Comunale di Belpasso aveva rinviato l’approvazione del “progetto di un fabbricato rurale con annesso deposito – attrezzi, serra e magazzino”, in attesa di chiarimenti da parte del Consiglio Comunale.

Quindi, la V commissione consiliare permanente, chiamata ad esprimere parere preventivo sulla proposta di deliberazione, ha incaricato l’Ufficio Urbanistica VII Settore di provvedere a riscrivere l’intero articolato, che veniva successivamente approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 aprile 2007;
allo stato attuale - precisano i deducenti - si è in attesa di sottoporre le modifiche del P.R.G. all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per l’eventuale e definitiva approvazione.

Tuttavia, in data 12 novembre 2007, il responsabile del procedimento ha comunicato che “[…] la C.E.C. nella seduta del 08.11.2007 con verbale n. 13412 si è espressa come segue: <<… Visto il parere istruttorio dell’ufficio urbanistica, che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto esprime parere contrario all’approvazione…>>. Pertanto, costituendo la presente atto di diniego, il successivo provvedimento di concessione edilizia non può essere rilasciato […]”.

Con ricorso notificato in data 22 gennaio 2008 e depositato in data 20 febbraio 2008 gli esponenti hanno proposto le domande in epigrafe.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi