TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2023-11-30, n. 202302880
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Pubblicato il 30/11/2023
N. 02880/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura della Provincia di Monza e Brianza in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del decreto della Prefettura- UTG di Monza e Brianza, protocollo N. 57393 del 1.09.2023, con cui il Prefetto della Provincia di Monza e Brianza ha revocato le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.
2) Con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente, in ragione della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.l.vo 2015 n. 142 le misure possono essere fruite dal richiedente che abbia formalizzato la domanda di protezione internazionale e che risulti privo di mezzi di sussistenza.
L’impugnazione è fondata e deve essere accolta.
Invero:
- il ricorrente riferisce di essersi recato in data 31.08.2023 presso la Questura di Monza e Brianza al fine di formalizzare la domanda di protezione internazionale;tuttavia in tale occasione l’amministrazione gli ha notificato il provvedimento di espulsione, in ragione della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale;
- l’amministrazione, pur costituita in giudizio, non contesta il dato fattuale riportato dal ricorrente, dato che, del resto, è stato posto a fondamento della decisione con la quale il Giudice di Pace competente ha annullato il provvedimento di espulsione;
- sul punto va osservato che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.l.vo n. 25/2008, la Questura non può esimersi dall’accettare le domande di protezione internazionale, la cui presentazione preclude l’espulsione dello straniero e impone la valutazione dell’istanza ad opera della Commissione territoriale (cfr. Cassazione ordinanza n. 23533/2023);
- una volta presentata la domanda di protezione, l’amministrazione non può disporre la revoca delle misure di accoglienza per omessa presentazione della domanda stessa, ma deve procedere nell’iter finalizzato all’esame della domanda;
- nel caso di specie, il ricorrente si è presentato presso la Questura, la quale, invece di accettare la domanda di protezione internazionale, ha notificato il provvedimento di espulsione redatto in pari data, per poi notificare, in data 06.09.2023 il provvedimento di revoca impugnato e datato 01.09.2023;
- tale modus procedendi elude sia il dovere di consentire allo straniero, che abbia avuto accesso alle misure di accoglienza, di presentare la domanda di protezione internazionale, sia il dovere di attivare la procedura che conduce alla valutazione della domanda;
- ne deriva la fondatezza del ricorso proposto.
Viceversa deve essere respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata ex novo dal ricorrente dopo il decreto con il quale la competente Commissione aveva respinto la richiesta.
Invero, la documentazione in atti evidenzia che continua ad essere carente la certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente maturati nel paese di origine.
La nota del Consolato depositata in data 18.10.2023 si limita a descrivere la procedura che l’interessato deve seguire per ottenere la certificazione, ma non reca l’attestazione relativa ai redditi esteri.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è infondata e deve essere respinta.
La fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese della lite.