TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-09-08, n. 202009363

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-09-08, n. 202009363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009363
Data del deposito : 8 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2020

N. 09363/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09652/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione numero di registro generale 9652 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. F P, G R e D P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Bazzoni 3;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;



per

A) l’annullamento del verbale di visita medica del giorno 8 ottobre 2009, notificato il 30 novembre 2019, con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari degli aspiranti all’arruolamento nell’Esercito Italiano quale volontario in ferma prefissata quadriennale ha riconosciuto -OMISSIS-non idoneo per essere risultato positivo al virus HCV confermato al RIBA test (punto n. 3 dell’allegato al d.m. 4 aprile 2000 n. 114, recante l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare);

B) l’accertamento dell’idoneità di -OMISSIS-all’arruolamento nell’Esercito Italiano quale volontario in ferma prefissata quadriennale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, 22 ottobre 2010 n. 7614, con cui, in accoglimento di ricorso per regolamento di competenza, il TAR per il Lazio è stato indicato come competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado avanti al TAR per la Sicilia;

Visto l’atto di riassunzione del ricorso avanti a questo Tribunale, notificato il 14 dicembre 2010 e depositato il 5 gennaio 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 24 luglio 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS-è un militare dell’Esercito Italiano ove ha prestato servizio in qualità di volontario in ferma prefissata annuale dal 10 dicembre 2007 al 9 dicembre 2008, incluso un periodo di 12 mesi disposto a domanda ex art. 5, l. 23 agosto 2004 n. 226.

L’odierno ricorrente ha quindi partecipato al concorso per il reclutamento di n. 5.083 volontari in ferma prefissata quadriennale per le Forze armate di cui al decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. 154 del 3 settembre 2008, pubblicato sulla GU n. 70 del 9 settembre 2008, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale, ai sensi dell’art. 16, l. n. 226 del 2004. All’esito della visita medica del giorno 8 ottobre 2009, la competente commissione medica incaricata degli accertamenti sanitari ha riconosciuto -OMISSIS-non idoneo, per essere risultato positivo al virus HCV confermato al RIBA test, ai sensi del punto n. 3 dell’allegato al d.m. 4 aprile 2000 n. 114, recante l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 19

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi