TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300696
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00696/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato L M V, con studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio personale Ufficiali, Legione Carabinieri Emilia Romagna, Comando Provinciale di Forlì Cesena, Comando Legione dei Carabinieri “Piemonte Valle D'Aosta” e Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, reg. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto a quest'ultimo comunque connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 luglio 2023 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente, maggiore dell’Arma dei carabinieri, venne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché indagato per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto, approfittando del proprio incarico, contattava, dietro compenso economico, le vittime di sinistri stradali, inducendole a rivolgersi a una determinata società per il risarcimento del danno e, il successivo -OMISSIS-, egli venne sospeso dal servizio, ex art. 915, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, con decorrenza -OMISSIS-.
2. Il -OMISSIS- il ricorrente venne sottoposto ad inchiesta formale, all’esito della quale venne deferito alla competente Commissione di disciplina la quale, il -OMISSIS-, sospese il procedimento disciplinare sino a quando l’Autorità Giudiziaria non avrebbe consentito all’Ufficiale di essere sentito dalla Commissione.
3. Il -OMISSIS- il Tribunale condannò il militare a tre anni e otto mesi di reclusione nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e, il successivo -OMISSIS-, lo autorizzò a partecipare alla riunione della Commissione di disciplina del -OMISSIS-, all’esito della quale il militare venne ritenuto non meritevole di conservare il grado.
A seguito della decisione il ricorrente formulò un’istanza di clemenza, che venne respinta dal Ministero della Difesa il -OMISSIS-.
4. Il -OMISSIS- l’amministrazione procedente ha irrogato al ricorrente la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ex artt. 861, comma 1, lettera d) e 867, comma 5, del d.lgs. 66/10, con decorrenza giuridica -OMISSIS-.
5. Il -OMISSIS- la Corte di Appello ha confermato la condanna del ricorrente, riducendone tuttavia la pena a 2 anni di reclusione e a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
6. La destituzione è stata impugnata dal ricorrente innanzi a questo TAR che, avendo rilevato il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali perentori, ha accolto il ricorso e annullato la sanzione (sentenza 770/2021), la decisione è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato e il giudizio è attualmente pendente.
Il -OMISSIS- il militare è stato reintegrato in servizio.
7. Il -OMISSIS- la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso