TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-11-03, n. 202011289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-11-03, n. 202011289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011289
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2020

N. 11289/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12684/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12684 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E R e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento ex art.398 RGA presentata in data 5.04.2019, emesso in data 15.07.2019, notificato in data 23.07.2019;
di ogni altro atto a questa annesso, connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, del giudizio espresso dalla Direzione di Sanità, che ha valutato di media rilevanza il complesso patologico rappresentato del figlio e poco rilevante quello del padre.

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\3\2020:

del provvedimento prot.n.354002/C1-T-7 del 18.01.2020, notificato in data 23.01.2020, con cui l’intimata amministrazione ha reiterato il diniego opposto alla istanza presentata ex art.398 RGA in data 5.04.2019;
di ogni altro atto a questa annesso, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Generale dell’Arma– “addetto” al Reparto Autonomo – chiedeva il trasferimento definitivo ex art. 398 R.G.A. alla Legione Carabinieri Lazio per l’impiego alla Sezione Amministrativa o alla Sezione Operazioni e Logistica dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, al Reparto Operativo – Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, ovvero al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo o Frosinone.

Motivava la richiesta di trasferimento con ragioni familiari, anche in relazione alla ragioni di salute della figlia, cui veniva diagnosticata una “-OMISSIS-” con conseguente necessità del “supporto costante di entrambe le figure genitoriali”, e dei genitori.

L’Amministrazione rigettava la domanda di trasferimento ex art. 398 RGA e parte ricorrente impugnava il provvedimento di diniego.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 7966/2019 accoglieva l’istanza cautelare in funzione di riesame: “Atteso che, prima facie, il ricorso introduttivo non si palesa manifestamente infondato e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare mediante l’ordine all’Amministrazione di riesaminare, entro quaranta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa, alla luce delle esigenze e disponibilità (qualsiasi sede allocata in un raggio di venti chilometri dal luogo di residenza) manifestate da parte ricorrente, nonché delle specifiche esigenze di organico e di servizio”.

L’Amministrazione procedeva al riesame e riprovvedeva nuovamente sull’istanza della ricorrente, con atto di cui al prot.n.354002/C1-T-7 del 18.01.2020, reiterando il diniego opposto alla istanza presentata ex art. 398 R.G.A.

Part ricorrente impugnava il nuovo diniego con ricorso per motivi aggiunti, formulando articolate censure.

L’adito T.A.R. rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 3530/2020 con la seguente motivazione: “rilevata l’eccezionalità del trasferimento a titolo definitivo ex art. 398 R.G.A., la sua subordinazione alle esigenze di servizio, l’assenza di profili di irragionevolezza e illogicità dei motivi del diniego anche in relazione alla valutazione delle specifiche motivazioni inerenti alla richiesta di trasferimento, nonché i profili di discrezionalità che connotano tali valutazioni”

La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23.10.2020.

DIRITTO

1) Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va rigettato.

2) A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare formulata nel ricorso principale, con ordinanza n. 7966/2019, l’Amministrazione ha provveduto, come ordinato, al riesame della vicenda, annullando il provvedimento originario e adottando un nuovo provvedimento di rigetto che ha preso il posto di quello inziale.

L’interesse del ricorrente si incentra, quindi, ormai su questo nuovo atto, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, rendendo improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.

3) Il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.

In via preliminare va rilevato come il provvedimento impugnato per motivi aggiunti non violi il cosiddetto giudicato cautelare. L’ordinanza tutelare, infatti, aveva ordinato all’Amministrazione un riesame, anche indicando dei profili da esaminare, ma senza vincolare in alcun modo l’Amministrazione all’esito finale del riesame.

Inoltre, sempre in via preliminare, va rilevato, in punto di diritto, che l'istanza presentata dalla ricorrente è volta al trasferimento definitivo straordinario, ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri (RGA). Quest’ultima norma prevede che "I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".

Si tratta di una disposizione che prevede un'ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo del personale dell'Arma, tant'è che consente il trasferimento in deroga all'obbligo di permanenza per il periodo minimo nella sede assegnata.

Considerata la natura eccezionale di tale trasferimento, l'Amministrazione, nel concederlo o negarlo, gode di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com'è noto, può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti.

Inoltre, la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull'organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta. L'accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all'insussistenza di ostative ragioni di servizio (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2378;
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 253).

Chiarito il presupposto giuridico di riferimento e dunque il perimetro dell'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, il Collegio rileva che la motivazione espressa a sostegno del rigetto dell'istanza non si presta a censure di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il corpus motivazionale del provvedimento di rigetto è incentrato sulle esigenze organizzative e di servizio che non travalicano il limite della logicità, tenuto conto anche della discrezionalità che connota questo tipo di trasferimento e le valutazioni riguardanti l’aspetto organizzativo e gestionale, stante che a fronte delle esigenze di servizio, le esigenze personali dell'istante devono essere ritenute recessive (T.A.R. Marche, sez. I, n. 822/2018).

Nel provvedimento viene, infatti, rilevata l’assenza di disponibilità nelle sedi di possibile trasferimento, nell’ambito di una valutazione complessiva della forza disponibile, le carenze organiche nella sede di servizio e la valutazione di una professionalità e competenza maturata in uno specifico incarico (di indirizzo economico/amministrativo) di difficile rimpiazzo, con ripercussioni sulla funzionalità del reparto.

Le suddette ragioni sono idonee a motivare il provvedimento gravato.

4) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo si rileva improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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