TAR Potenza, sez. I, decreto decisorio 2013-02-22, n. 201300021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, decreto decisorio 2013-02-22, n. 201300021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201300021
Data del deposito : 22 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00101/2006 REG.RIC.

N. 00021/2013 REG.PROV.PRES.

N. 00101/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2006, proposto da:
C.A.E.C. Soc.Coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’Avv. Loredana Bruno in Potenza, via Plebiscito, 7;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E O, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

nei confronti di

F Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

per l'annullamento

Del provvedimento di esclusione dalla gara appalto lavori di restauro e ristrutturazione dell'ex Convento di S. Lucia Nova.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm., approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 marzo 2006;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Considerato che, a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


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