TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-23, n. 202215532

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-23, n. 202215532
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215532
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 15532/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13770/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13770 del 2014, proposto da
Soc Lottomatica Videolot Rete Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F L, M T, D C, con domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore e del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota prot. 63474 del 10 luglio 2014, inviata tramite PEC, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Lombardia, correggendo e sostituendo una sua precedente determinazione del 30 giugno 2014 prot. 59093, comunicava alla ricorrente di aver "accertato che il versamento previsto dall'art.1, comma 81 lett. d, della legge 220/2010, pari a 300 euro per mese per ciascun apparecchio [installato oltre i limiti previsti per lo specifico esercizio commerciale presso il quale era stato ubicato] per un totale di 217.200,00 = per il periodo gennaio 2011 - agosto 2011, non è stato effettuato", preavvertendo che decorsi 30 giorni, entro i quali la società destinataria avrebbe potuto presentare osservazioni, l'ufficio avrebbe proceduto ai sensi del Regio Decreto 14.4.1910, n.639 sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio;

- per quanto occorra, della nota del 30 giugno 2014 prot. 59093, con la quale la ADM - Direzione Territoriale per la Lombardia, "identificati dalla consultazione dei dati contenuti nella banca dati di AAMS/SOGEI gli apparecchi allocati in sovrannumero negli esercizi per i quali, in relazione alla tipologia di appartenenza, è previsto un numero massimo di unità installabili", invitava la Lottomatica Videolot Rete (di seguito Lottomatica) al pagamento di 21.720,00 euro quale contributo mensile di euro 300/mese, per il periodo da gennaio 2011 ad agosto 2011, per ciascuno degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 TULPS in eccedenza rispetto ai parametri numerici - quantitativi già stabiliti dal decreto dirigenziale

AAMS

27 luglio 2011, n. 30011;

- per quanto occorra, della nota del 30 ottobre 2014 con la quale l'ADM - Direzione Territoriale per la Lombardia - riscontrava la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente, comunicando di non essere in possesso dei dai richiesti e di avere interessato la direzione Giochi della Direzione Generale ai fini dell'esame della documentazione in questione da parte della stessa Direzione della Lombardia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Dir Territ della Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di società titolare della concessione per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali di gioco, sulla base della quale, congiuntamente agli altri concessionari selezionati dall'ADM all'esito di procedura ad evidenza pubblica, provvede alla realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di gioco previsti dall'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché all'esecuzione delle attività e delle funzioni connesse, direttamente o indirettamente, alla gestione telematica del gioco lecito attraverso gli apparecchi di gioco, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse oppositivo alla determinazione dell’Amministrazione resistente in merito al numero di apparecchi in eccedenza rispetto a quelli installabili in ciascun esercizio, secondo un contingente massimo per effetto dei decreti – adottati in applicazione dell’art. 22, comma 6, della Legge n. 289 del 2002.

In ragione di quanto rappresentato, la Lottomatica si vede

costretta ad impugnare anche la nota indicata in epigrafe, in quanto risultato di un modus procedendi che, indipendentemente dalla quantificazione economica a cui potrà addivenire la ADM una volta riscontrate le eccezioni opposte, risulta essere affetta da un evidente travisamento della norma di cui all'art. 1, comma 81 lett d), della legge n. 220 del 2010 in applicazione della quale la concessionaria ha già corrisposto ben 5.027.100,00 euro. Se, infatti, l'ADM a fronte dei dati ricevuti dalle concessionarie avesse per tempo comunicato gli esercizi per i quali era stato riscontrato un extracontigentamento, le società concessionarie avrebbero potuto verificare i dati in loro possesso, contestarne se del caso la veridicità, o, comunque, se ritenuto opportuno disinstallare le apparecchiature in sovrannumero: la norma, infatti, configura la possibilità di pagare 300 euro al mese per un apparecchio in sovrannumero come una facoltà che la concessionaria non ha potuto esercitare correttamente.

La relativa domanda impugnatoria proposta si affida alla prospettazione delle seguenti doglianze:

- Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 81, della legge n. 220 del 2010. Eccesso di poter per sviamento e per carenza istruttoria. eccesso di poter per carenza di motivazione, poiché l'ADM, in conformità alle previsioni della Legge n.220 del 2010, prima di chiedere il pagamento del contributo di 300 euro previsto dal citato art 1, comma 81 lett. d), avrebbe dovuto, all'esito di trentamila controlli da effettuarsi nel corso del 2011, identificare: i) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio e, con essi, la titolarità, il possesso, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della loro installazione nell'esercizio;
ii) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
le informazioni, infatti, sarebbero state necessarie alle società concessionarie per esercitare per tempo, ed in modo corretto, la loro facoltà di mantenere o meno installati gli apparecchi eventualmente mantenuti in soprannumero;
il disallineamento temporale fra la pretesa economica fatta valere ed i fatti posti a fondamento di essa, in ogni caso, sarebbe di per sé sufficiente ad inficiare i provvedimenti impugnati ed a rendere perplessa l'azione di ADM;
il mancato allineamento temporale di cui si è detto rende, infatti, completamente inattendibile ogni valutazione (postuma) sulla presenza o meno di apparecchi in sovrannumero nel periodo di riferimento (gennaio 2011 - agosto 2011);
è di solare evidenza che accertamenti afferenti al periodo gennaio 2011 all'agosto 2011 avrebbero dovuto essere coevi: la circostanza che invece continuino ad essere effettuati sulla base di dati che successivamente sono stati modificati in ragione delle fisiologiche modificazioni che gli esercizi commerciali subiscono nel corso degli anni, priva di oggettività e di fondatezza la richiesta dell'Amministrazione;
inoltre rileva la circostanza che l'esorbitate pretesa, "lievitata" in pochi giorni di dieci volte, non è invero sorretta da alcuna motivazione che possa illustrare le ragioni sottese;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 81, della legge n.220/2010. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Eccesso di potere per insussistenza di presupposti di fatto e di diritto, atteso che le pretese dell'ADM sarebbero addirittura fondate su macroscopici errori relativi all'an e al quantum della "qualificazione" e della "dimensione" degli esercizi presi in considerazione per le verifiche e, conseguentemente, su quale fosse il numero massimo di apparecchi installabili presso di essi;

nel novero degli apparecchi rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al comma 81 dell'art.1 della Legge 220 del 2010, infatti, non avrebbero potuto rientravi quelli sottoposti: (i) a procedure di blocco da remoto e di manutenzione straordinaria, in quanto tale status è incompatibile con qualsiasi possibilità di raccolta di gioco;
(ii) a procedure di sequestro giudiziario, in quanto tali apparecchi non sarebbero neppure removibili ai fini del mancato esercizio della facoltà di cui alla lett. d) del comma 81, oltre a non essere ovviamente abilitati alla raccolta di gioco;
(iii) a furto, tutte circostanze appositamente comunicate all'ADM, o comunque risultati dalla consultazione del sistema centrale in quanto telematicamente notificate;
tuttavia la ADM ha preso in considerazione anche i succitati apparecchi;
la carenza istruttoria in cui è incorsa l'ADM è evidente, tant'è che in risposta all'istanza di accesso alla documentazione amministrazione richiesta dalla Lottomatica, l'ADM - Lombardia ha comunicato in data 3 ottobre 2014 di non essere in possesso dei dati in questione e di aver richiesto la documentazione alla Direzione Centrale, attestando in tal modo di aver formulato la richiesta quivi impugnata senza possedere i documenti idonei a dimostrarne la fondatezza.

E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui si eccepisce, in rito, l’inammissibilità del gravame stante la natura non provedimentale e definitiva degli atti impugnati e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.

All’udienza pubblica straordinaria del 14 ottobre 2022 la causa è stata posta in decisione.

Nel caso di specie, le doglianze prospettate con il ricorso in esame non possono essere esaminate, mancando la natura provvedimentale e definitiva degli atti impugnati.

Come rilevato dalla difesa erariale, con piena condivisione del Collegio, in applicazione delle disposizioni normative più volte richiamate ed in particolare dell’art. 1, comma 81, lett. d) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la Direzione Territoriale della Lombardia ha inviato alla società ricorrente (così come ad altri concessionari di apparecchi da divertimento e intrattenimento) la nota prot. 63474 del 10 luglio 2014, ex adverso impugnata, con la quale è stato comunicato alla controparte l’esito dell’accertamento dei corrispettivi versati e la richiesta di pagamento della cifra che risultava non ancora effettuata. L’invito al pagamento, come si evince inequivocabilmente dal suo tenore letterale, è un atto di natura prettamente interlocutorio.

Si limita, infatti, a sollecitare il pagamento delle somme in contestazione a favore dell’Agenzia senza indicare alcun termine per il pagamento. Anzi, contiene l’invito, rivolto sempre alla società concessionaria, a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento le proprie osservazioni in merito alla richiesta. E per di più specifica al periodo successivo che “Decorso tale termine si procederà ai sensi del Regio Decreto 14/4/1910, n.639, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio”.

La nota interlocutoria del 10 luglio 2014, inviata al concessionario, dunque, non può essere qualificata quale atto provvedimentale, di per sé impugnabile, in quanto non contiene alcuna disposizione idonea ad arrecare un pregiudizio diretto e immediato nella sfera giuridica della ricorrente.

Il predetto invito al pagamento, infatti, non integra alcuna manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione ed è pertanto privo dei caratteri dell’autoritarietà e della esecutorietà;
tant’è che, in caso di inottemperanza all’invito, l’Agenzia non avrebbe avuto alcuna possibilità di portare ad esecuzione la pretesa creditoria, senza aver prima emesso un’ingiunzione ai sensi del Regio Decreto 14/4/1910, n.639 o un atto equipollente.

A conferma di quanto fin esposto sovviene la successiva nota prot. 91770 del 2 ottobre 2014 – anch’essa gravata dalla società interessata - con cui la predetta Direzione Territoriale ha comunicato alla ricorrente che, a seguito dell’istanza di accesso documentale presentata da quest’ultima, aveva interessato la Direzione Generale Giochi per “la produzione della documentazione“ idonea ad accertare i denunciati “disallineamenti” tra i dati utilizzati dall'Agenzia e quelli a suo tempo comunicati dalla società concessionaria.

La Direzione Territoriale aggiungeva che, una volta esaminata la documentazione richiesta alla Direzione Generale, avrebbe disposto la “eventuale emissione di un atto ingiuntivo”. E soprattutto precisava che “la comunicazione delle 10/07/2014 non costituisce atto di ingiunzione bensì mero invito al pagamento”.

Per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va dichiarato inammissibile per evidente natura non provvedimentale e definitiva degli atti gravati.

Per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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