TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300132
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
J S, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M e B M G, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;

nei confronti

P T, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 2022-190-0, rilasciato dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Bolzano in codice pratica SUAP: TRGPLA59M27A952Z-26052022-1145, avente ad oggetto: “manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62 l.p. n. 9/2018) ad oggetto: installazione impianto fotovoltaico da eseguirsi all'interno dell'area insediabile nella seguente zona del Piano Comunale Territorio e Paesaggio/Piano Urbanistico comunale di Bolzano, zona di verde agricolo, dati catastali p.ed. 5021 C.C. G, ubicazione via Eisenkeller n. 9/A” (doc. 1 della ricorrente),

nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso, collegato, infra-procedimentale e conseguente, in particolare della presupposta ed ivi richiamata non conosciuta 2) proposta di accoglimento (art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018) del Responsabile del Procedimento del 14.09.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente).



1. La ricorrente è proprietaria tavolare della p.ed. 4622 e delle pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 in C.C. G, che, unitamente alla p.ed. 3838 e alle pp.ff. 3283/5, 3913 e 3915 in C.C. Appiano, costituiscono un maso chiuso, sede dell’omonima azienda agricola (cfr. doc. 2). Tutte le particelle, che si trovano in C.C. G, sono destinate tavolarmente a “vigna”.



2. La p.ed. 4622 ad uso abitazione e le pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 destinate a vigneto sono inserite urbanisticamente in zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica e sono soggette alla Tutela degli Insiemi ai sensi del vigente P.U.C. di Bolzano, appartenendo al c.d. “cuneo verde di G” (cfr. scheda n. 57 della Tutela degli Insiemi sub doc. 3).



3. Il maso chiuso della ricorrente è antistante all’area di proprietà del controinteressato, catastalmente contraddistinta sub p.ed. 5021 e 5003 C.C. G, anch’essa urbanisticamente inserita nella medesima zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica nonché di Tutela degli Insiemi, essendo separata dalla proprietà della ricorrente soltanto dalla ivi esistente strada consortile di via Eisenkeller (cfr. estratto catastale p.ed. 5021 e 5003 C.C. G sub doc. 4).



4. In data 1 giugno 2022, il controinteressato presentava al Comune di Bolzano tramite SUAP una domanda di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione ai sensi della lett. d), dell’art. 62, della l.p. n. 9/2018, per l’installazione di un impianto fotovoltaico a copertura di una pergola già esistente ed autorizzata sull’area sub p.ed. 5021, C.C. G, di sua proprietà (cfr. doc. 5).



5. In data 29.7.2022 il Comune di Bolzano comunicava al controinteressato i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta domanda di permesso di costruire (cfr.doc. n. 4 del Comune), poiché l’impianto fotovoltaico avrebbe ricoperto l’intera superficie della pergola, andando così a costituire una vera e propria tettoia (cfr. primo progetto del 22.5.2022 sub doc. 6).



6. In data 26.8.2022 il controinteressato prendeva posizione sulla comunicazione dei motivi ostativi osservando che: “als Hintergrund für die Bedeckung der Pergola mit Photovoltaikepaneelen führen sie an, dass die geplante Anlage die gesamte Oberfläche der Pergola bedeckt und somit eine Überdachung bilden würde. Dies nehme ich natürlich zur Kenntnis. Zugleich möchte ich einen Variantenvorschlag bzw. neuen Vorschlag vorbringen. Gestützt auf Artikel 2, Abs. 1 des Landesgesetzes für Raum und Landschaft;
gestützt auf Artikel 2 des DLH Nr. 13 vom 8.4.2020, gestützt auf die geltende Rechtsprechung zum speziellen Thema “Pergole/PV Anlage” wonach Pergole auch Solarpaneele tragen können unter der Bedingung, dass daraus kein regelrechtes, geschlossenes Dach entsteht sondern, dass sia in ogni caso garantita la permeabilità ovvero il passaggio di luce e dell’acqua, sowie unter der Voraussetzung, dass die widmungsgemäße Nutzung der Bauten nicht beeinträchtigt wird, werde ich durch Herr geom. Alexander Pichler ein entsprechendes Varianteprojekt zur Überprüfung vorlegen” (cfr. doc. 7).



7. Il controinteressato, quindi, presentava in data 29.8.2022 una variante al progetto, prevedendo, per la copertura fotovoltaica, l’installazione di 18 pannelli fotovoltaici in file distanziate tra di loro di 10 cm e la variazione in tal modo della superficie occupata dalla copertura della pergola esistente. Difatti la copertura della pergola esistente occupava una superficie di 24,85 mq, mentre i pannelli fotovoltaici previsti nel progetto in variante comportavano un aumento della superficie occupata dalla copertura della pergola sino a mq 36,93 (cfr. progetto in variante approvato del 29.8.2022 sub doc. 8).



9. Il progetto in variante veniva quindi approvato dal Comune di Bolzano (cfr. doc. 1), che, qualificandolo come intervento di manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62, LP n. 9/2018), riteneva così di accogliere le osservazioni del controinteressato sull’ammissibilità dell’installazione di un impianto fotovoltaico su una pergola, laddove i pannelli fotovoltaici avessero consentito il passaggio della luce e dell’acqua.

10. La ricorrente, ritenendosi lesa dall’approvazione di tale progetto, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio, che paesaggistico, ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

11. Primo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano ed in particolare dell’art. 21. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 13 dd. 8.4.2020. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62, lett. e) della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. f, punto 1), del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano. Violazione della prescrizione specifica contenuta nei titoli edilizi rispettivamente nn. 206/2005 e 108/2011 rilasciati dal Comune di Bolzano.”.

12. Parte ricorrente ritiene violato l’art. 76, comma 4, della L.P. n. 9/2018 (d’ora in poi abbreviata in LPTP) che prescrive che : “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”.

13. In questo caso difetterebbe, anzitutto, la conformità con le previsioni del Regolamento edilizio comunale. Il Comune di Bolzano avrebbe omesso di applicare al caso di specie l’art. 21 dello stesso, secondo cui i pergolati devono essere intesi “ quali strutture aperte su almeno 2/3 del perimetro e aperti completamente nella parte superiore” (cfr. doc. 14). Il permesso di costruire qui impugnato andrebbe infatti a confliggere con tale norma, in quanto i pannelli fotovoltaici andranno in ogni caso a coprire per intero la parte superiore della pergola, che invece deve rimanere completamente scoperta.

14. Un’ulteriore difformità viene dedotta dal ricorrente in merito all’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020, disciplinante l’“ uso dell’energia da fonti rinnovabili ” (cfr. doc. 15). Tale art. 2, rubricato “ Impianti all’interno o su costruzioni ”, dispone che: “fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostini prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo di costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso”.

15. La norma provinciale citata, infatti, si riferisce solo ad impianti all’ ”interno o su costruzioni”, ma la pergola in parola non sarebbe all’evidenza una “ costruzione ”, perché, se lo fosse, dovrebbe soggiacere a tutti i parametri urbanistici, compresi gli indici di edificabilità e le distanze tra costruzioni e dal confine. La pergola, infatti, è a ridosso del confine (vedasi il doc. n. 6).

16. Inoltre, la medesima norma provinciale farebbe salve le limitazioni degli articoli successivi ed il successivo art. 4, che riguarda nello specifico i “ pannelli fotovoltaici ”, ammette la possibilità di installare pannelli solari “ esclusivamente su edifici ”, mentre la pergola, così come non è una costruzione, a fortiori non potrebbe considerarsi “ un edificio ”.

17. Il permesso di costruire qui aggredito lederebbe anche i disposti di cui all’art. 62, lett. e) della LPTP. Con questo articolo il legislatore provinciale si sarebbe premurato di specificare quali sono gli interventi di “ nuova costruzione ”, che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, e avrebbe previsto che tra questi sono comunque compresi anche i “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte camper, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi , magazzini e simili ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Per la ricorrente, i pannelli fotovoltaici installati su un pergolato sono senz’altro idonei a trasformare il manufatto (se anche lo volessimo considerare leggero) in una “costruzione” ai sensi dell’art. 62 della LPTP, come tale rilevante dal punto di vista urbanistico, svolgendo essi una indubbia funzione permanente di copertura. Ciò sarebbe confermato anche dalla circostanza, che, come emergerebbe dalle Tavole di progetto, al di sotto del pergolato è prevista una stazione di ricarica per auto elettriche. Il provvedimento impugnato sarebbe invece intitolato intervento di manutenzione straordinaria ex art. 62, lett. b), della medesima legge urbanistica.

18. Sotto ulteriore aspetto, si profilerebbe anche una violazione dell’art. 4, comma1, lett. f), punto 1), del Regolamento edilizio comunale, che prevede l’obbligatorietà del parere motivato della Commissione Comunale Territorio e Paesaggio nel caso di interventi di nuova costruzione , come sarebbe quello in esame di trasformazione di una pergola in una tettoia con funzione permanente di copertura.

19. Da ultimo, l’autorizzata pergola fotovoltaica lederebbe anche le specifiche prescrizioni assunte dal Comune di Bolzano in occasione del rilascio dei titoli edilizi per la demolizione e ricostruzione, sulle aree di proprietà del controinteressato sub p.ed. 5003 e 5021 C.C. G, di un edificio residenziale e, poi, per la sua ristrutturazione, secondo le quali la superficie non edificata avrebbe dovuto essere coltivata a vigneto (vedansi i docc. nn. 9 e 10). Infatti, realizzato l’impianto fotovoltaico a copertura della pergola, non sarebbe più possibile farvi arrampicare i vitigni, né farli crescere sotto il pergolato, la cui funzione quindi non sarebbe più quella di “sostegno” di piante, ma nella sostanza quella di “tettoia”. Il pergolato andrebbe in tal modo a perdere la funzione agricola di elemento di sostegno per la coltivazione della vite, come sarebbe testimoniato dalla presenza delle autovetture ivi parcheggiate e dalla previsione di una stazione di ricarica per auto elettriche (cfr. doc. 8);
andando in tal modo a confliggere con il limite dell’immodificabilità dell’uso precedente sancito dalla stessa giurisprudenza addotta dal controinteressato a sostegno della propria variante di progetto (cfr. doc. 7).

20. Secondo motivo di ricorso. ”Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 14 della l.p. n.9/2018. Violazione del Piano Paesaggistico del Comune di Bolzano e degli artt. 2, 4, 8, 9 e 13 delle norme di attuazione al Piano paesaggistico del Comune di Bolzano. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A, lett. 6a) e lett. 6b) alla l.p. n.9/2018.”.

21. Per la ricorrente, dalla collocazione in area paesaggistica della contestata pergola fotovoltaica non sarebbe revocabile in dubbio che, per gli interventi nella stessa area, debbano applicarsi gli artt. 11 e 13 nonché 14 della LPTP. Secondo quest’ultimo articolo “ le aree e gli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui agli artt. 11, 12 e 13 non possono essere alterati senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 65 ”. Il predetto art. 14 contiene una prescrizione relativa, in quanto è derogato dal successivo art. 66, rubricato “ Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, per il quale:” ( 1) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le attività che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi e le attività elencati nell’allegato A alla presente legge .”. Con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, tale allegato esclude che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica soltanto “ l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni ” (A- 6a) ed inoltre “ l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza a tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi del regolamento di cui all’art. 29, c. 3” (A- 6b).

22. Nessuna di queste fattispecie sarebbe integrata nel presente caso. Difatti, i pannelli solari previsti sulla pergola non sarebbero a servizio di alcun edificio e sarebbero comunque visibili dalla via Eisenkeller;
né si tratterebbe di pannelli solari integrati nella singola copertura ovvero posti in aderenza a tetti di edifici.

23. Terzo motivo di ricorso: “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione al Piano Paesaggistico del Comune di Bolzano. Violazione della Tutela degli Insiemi ed in particolare della scheda n. 57 della deliberazione di Giunta provinciale n. 3477/2007.”.

24. Parte ricorrente deduce che la Tutela degli Insiemi richiederebbe, oltre al rispetto delle specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche e di vincolo paesaggistico esistenti, anche l’osservanza delle modalità di presentazione dei progetti, che per il c.d. “cuneo verde di G” sono riportate nella scheda n. 57. Qui si prevede, in particolare, che, per ogni intervento che superi la categoria a) di cui all’art. 59 della l.p. n. 13/1997 (che ricomprendeva gli interventi di manutenzione ordinaria), “ il progetto deve essere corredato, oltre che di adeguata documentazione fotografica e storica, di un rilievo generale della topografia del terreno e/o della preesistenza edilizia e di dettaglio dei particolari interessati, il tutto rappresentato dalla scala idonea ”. Ora, il progetto approvato dal Comune di Bolzano con il permesso di costruire impugnato, relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria, consterebbe soltanto di tre Tavole progettuali (Tavola 02 – Bestand;
Tavola 03 - Projekt e Tavola 04 – Endstand), ma sarebbe privo di documentazione fotografica e storica ed inoltre del rilievo generale della topografia del terreno, documenti che sarebbe stato necessario acquisire per una verifica del rispetto del vincolo della Tutela degli Insiemi, che invece nel caso di specie sarebbero stati del tutto omessi.

25. Il Comune di Bolzano si è costituito in giudizio e si è difeso su ogni motivo di ricorso.

Trattando del primo, ha evidenziato che l’installazione di pannelli fotovoltaici sarebbe considerata dall’art. 71, comma 1, della LPTP tra i casi di edilizia libera, pertanto non sarebbe soggetta ad alcun permesso da parte dell’ente comunale, purché a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico, come nel caso in esame.

26. Anche la normativa di settore relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al D.P.P. n. 13/2020, articoli 2 e 4, non sarebbe stata violata, poiché l’art. 2 consente che dette strutture possano essere realizzate su qualsivoglia costruzione ammessa in base ai piani e alle disposizioni vigenti, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, e, all’art. 4, sarebbe espressamente ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici specificatamente anche nel verde agricolo, purché in aderenza al tetto o alle facciate degli immobili.

27. Ancora, ai sensi dell’art. 66, comma 1, della LPTP e del punto 6a) del relativo allegato A, non sarebbe soggetta ad autorizzazione paesaggistica “ l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”.

28. Essendo l’intera disciplina di settore improntata all’esigenza di massima agevolazione possibile dell’implementazione delle energie da fonti alternative (sempre più cogente, a fronte delle problematiche connesse con il cambiamento climatico), ammesse anche laddove di norma interventi edilizi sono vietati e/o sottoposti a particolari restrittive condizioni, la relativa normativa andrebbe letta ed interpretata di conseguenza, estendendo i concetti di costruzione e di edificio a qualsiasi manufatto.

29. La giurisprudenza sarebbe inoltre univoca nel ritenere che la nozione di pergolato non venga meno laddove nella parte superiore siano installati dei pannelli fotovoltaici, purché venga garantito il filtraggio di luce ed acqua. La difesa del Comune richiama a tale proposito: T.A.R. Lombardia, sez. II, Brescia, dd. 7 gennaio 2021, n. 29, e Consiglio di Stato, sez. I, 25 giugno 2014, n. 2162.

30. Ancora, il D.P.P. dd. 8 aprile 2020, n. 13, che ammette espressamente all’art. 2 che detti impianti possano essere realizzati su qualsivoglia costruzione ammessa in base ai piani e alle disposizioni vigenti, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, dovrebbe ritenersi prevalente rispetto alla norma regolamentare di cui all’art. 21 del Regolamento edilizio comunale.

31. Infine, la coltivazione delle vigne non sarebbe inibita lungo i lati della pergola dalla presenza dei pannelli sul tetto e pertanto detta prescrizione risulterebbe in ogni caso soddisfatta.

35. Difendendosi, poi, dal secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della disciplina paesaggistica, il Comune resistente ha richiamato l’art. 66, comma 1, della LPTP ed il punto 6a) del relativo allegato A, per il quale non sarebbe soggetta ad autorizzazione paesaggistica l’” installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni”. Né l’edificio della ricorrente, né la via Eisenkeller, che rappresenta una strada consortile ed ha di conseguenza come destinatari una limitata platea di utenti, costituirebbero tecnicamente degli “spazi pubblici esterni”.

37. Quanto alle difese sul terzo motivo di ricorso, il Comune ha nuovamente eccepito, che, trattandosi di un intervento libero, non sarebbe stato neppure prescritto il rilascio di un titolo abilitativo da parte del Comune. Pertanto, il signor T non sarebbe stato in verità tenuto a presentare alcun progetto in Comune.

38. Con memoria dd.

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