TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300132
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
J S, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;



contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M e B M G, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;



nei confronti

P T, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del permesso di costruire n. 2022-190-0, rilasciato dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Bolzano in codice pratica SUAP: TRGPLA59M27A952Z-26052022-1145, avente ad oggetto: “manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62 l.p. n. 9/2018) ad oggetto: installazione impianto fotovoltaico da eseguirsi all'interno dell'area insediabile nella seguente zona del Piano Comunale Territorio e Paesaggio/Piano Urbanistico comunale di Bolzano, zona di verde agricolo, dati catastali p.ed. 5021 C.C. G, ubicazione via Eisenkeller n. 9/A” (doc. 1 della ricorrente),

nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso, collegato, infra-procedimentale e conseguente, in particolare della presupposta ed ivi richiamata non conosciuta 2) proposta di accoglimento (art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018) del Responsabile del Procedimento del 14.09.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente).

1. La ricorrente è proprietaria tavolare della p.ed. 4622 e delle pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 in C.C. G, che, unitamente alla p.ed. 3838 e alle pp.ff. 3283/5, 3913 e 3915 in C.C. Appiano, costituiscono un maso chiuso, sede dell’omonima azienda agricola (cfr. doc. 2). Tutte le particelle, che si trovano in C.C. G, sono destinate tavolarmente a “vigna”.

2. La p.ed. 4622 ad uso abitazione e le pp.ff. 1133/6, 1133/1 e 1133/4 destinate a vigneto sono inserite urbanisticamente in zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica e sono soggette alla Tutela degli Insiemi ai sensi del vigente P.U.C. di Bolzano, appartenendo al c.d. “cuneo verde di G” (cfr. scheda n. 57 della Tutela degli Insiemi sub doc. 3).

3. Il maso chiuso della ricorrente è antistante all’area di proprietà del controinteressato, catastalmente contraddistinta sub p.ed. 5021 e 5003 C.C. G, anch’essa urbanisticamente inserita nella medesima zona di verde agricolo e di tutela paesaggistica nonché di Tutela degli Insiemi, essendo separata dalla proprietà della ricorrente soltanto dalla ivi esistente strada consortile di via Eisenkeller (cfr. estratto catastale p.ed. 5021 e 5003 C.C. G sub doc. 4).

4. In data 1 giugno 2022, il controinteressato presentava al Comune di Bolzano tramite SUAP una domanda di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione ai sensi della lett. d), dell’art. 62, della l.p. n. 9/2018, per l’installazione di un impianto fotovoltaico a copertura di una pergola già esistente ed autorizzata sull’area sub p.ed. 5021, C.C. G, di sua proprietà (cfr. doc. 5).

5. In data 29.7.2022 il Comune di Bolzano comunicava al controinteressato i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta domanda di permesso di costruire (cfr.doc. n. 4 del Comune), poiché l’impianto fotovoltaico avrebbe ricoperto l’intera superficie della pergola, andando così a costituire una vera e propria tettoia (cfr. primo progetto del 22.5.2022 sub doc. 6).

6. In data 26.8.2022 il controinteressato prendeva posizione sulla comunicazione dei motivi ostativi osservando che: “als Hintergrund für die Bedeckung der Pergola mit Photovoltaikepaneelen führen sie an, dass die geplante Anlage die gesamte Oberfläche der Pergola bedeckt und somit eine Überdachung bilden würde. Dies nehme ich natürlich zur Kenntnis. Zugleich möchte ich einen Variantenvorschlag bzw. neuen Vorschlag vorbringen. Gestützt auf Artikel 2, Abs. 1 des Landesgesetzes für Raum und Landschaft; gestützt auf Artikel 2 des DLH Nr. 13 vom 8.4.2020, gestützt auf die geltende Rechtsprechung zum speziellen Thema “Pergole/PV Anlage” wonach Pergole auch Solarpaneele tragen können unter der Bedingung, dass daraus kein regelrechtes, geschlossenes Dach entsteht sondern, dass sia in ogni caso garantita la permeabilità ovvero il passaggio di luce e dell’acqua, sowie unter der Voraussetzung, dass die widmungsgemäße Nutzung der Bauten nicht beeinträchtigt wird, werde ich durch Herr geom. Alexander Pichler ein entsprechendes Varianteprojekt zur Überprüfung vorlegen” (cfr. doc. 7).

7. Il controinteressato, quindi, presentava in data 29.8.2022 una variante al progetto, prevedendo, per la copertura fotovoltaica, l’installazione di 18 pannelli fotovoltaici in file distanziate tra di loro di 10 cm e la variazione in tal modo della superficie occupata dalla copertura della pergola esistente. Difatti la copertura della pergola esistente occupava una superficie di 24,85 mq, mentre i pannelli fotovoltaici previsti nel progetto in variante comportavano un aumento della superficie occupata dalla copertura della pergola sino a mq 36,93 (cfr. progetto in variante approvato del 29.8.2022 sub doc. 8).

9. Il progetto in variante veniva quindi approvato dal Comune di Bolzano (cfr. doc. 1), che, qualificandolo come intervento di manutenzione straordinaria (lett. b, art. 62, LP n. 9/2018), riteneva così di accogliere le osservazioni del controinteressato sull’ammissibilità dell’installazione di un impianto fotovoltaico su una pergola, laddove i pannelli fotovoltaici avessero consentito il passaggio della luce e dell’acqua.

10. La ricorrente, ritenendosi lesa dall’approvazione di tale progetto, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio, che paesaggistico, ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

11. Primo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 76, comma 4 della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano ed in particolare dell’art. 21. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 13 dd. 8.4.2020. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62, lett. e) della l.p. n. 9/2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. f, punto 1), del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano. Violazione della prescrizione specifica contenuta nei titoli edilizi rispettivamente nn. 206/2005 e 108/2011 rilasciati dal Comune di Bolzano.”.

12. Parte ricorrente ritiene violato l’art. 76, comma 4, della L.P. n. 9/2018 (d’ora in poi abbreviata in LPTP) che prescrive che : “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”.

13. In questo caso difetterebbe, anzitutto, la conformità con le previsioni del Regolamento edilizio comunale. Il Comune di Bolzano avrebbe omesso di applicare al caso di specie l’art. 21 dello stesso, secondo cui i pergolati devono essere intesi “ quali strutture aperte su almeno 2/3 del perimetro e aperti completamente nella parte superiore” (cfr. doc. 14). Il permesso di costruire qui impugnato andrebbe infatti a confliggere con tale norma, in quanto i pannelli fotovoltaici andranno in ogni caso a coprire per intero la parte superiore della pergola, che invece deve rimanere completamente scoperta.

14. Un’ulteriore difformità viene dedotta dal ricorrente in merito all’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020, disciplinante l’“ uso dell’energia da fonti rinnovabili ” (cfr. doc. 15). Tale art. 2, rubricato “ Impianti all’interno o su costruzioni ”, dispone che: “fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostini prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo di costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso”.

15. La norma provinciale citata, infatti, si riferisce solo ad impianti all’ ”interno o su costruzioni”, ma la pergola in parola non sarebbe all’evidenza una “ costruzione ”, perché, se lo fosse, dovrebbe soggiacere a tutti i parametri urbanistici, compresi gli indici di edificabilità e le distanze tra costruzioni e dal confine. La pergola, infatti, è a ridosso del confine (vedasi il doc. n. 6).

16. Inoltre, la medesima norma provinciale farebbe salve le limitazioni degli articoli successivi ed il successivo art. 4, che riguarda nello specifico i “ pannelli fotovoltaici ”, ammette la possibilità di installare pannelli solari “ esclusivamente su edifici ”, mentre la pergola, così come non è una costruzione, a fortiori non potrebbe considerarsi “ un edificio ”.

17. Il permesso di costruire qui aggredito lederebbe

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