TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-12-29, n. 202217792
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 17792/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13910/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13910 del 2022, proposto da
P.A. Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
Lutiviem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale repertorio n. CN/1985/2022 del 9 novembre 2022 protocollo n. CN/133473/2022 del 09/11/2022 comunicata a mezzo p.e.c. in data 10 novembre 2022 con cui è stata disposta la “Revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, dell’aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale rep. CN/1043/2021 della gara a procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di “Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di L.go Tien an Men - PT20200288, Viale Camillo Sabatini- completamento - PT20200291, Via Cina - da Piazza Cina a via del Fosso del Torrino - PT20200315 - Via di Mezzocammino (Alfonsine-Ostiense-tratti rampe C. Colombo) PT20200279 Via di Mezzocammino (tratti manto stradale Eroi di Cefalonia-Caduti Resistenza) PT20200286 CUP J87H19004200005 - J87H19004220005 - J87H19004230005 - J87H19004250005 - J87H19004290005 (CIG 85741837A4)”. Nomina Responsabile del Procedimento a parziale modifica della Determinazione Dirigenziale rep. CN/826/2020”, nonché di ogni altro atto ad essa preordinato, pedissequo, collegato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, P.A. Costruzioni Generali s.r.l. impugna l’atto in epigrafe, con cui Roma Capitale ha revocato la precedente determinazione del 6 luglio 2021 di aggiudicazione in suo favore della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di “ Manutenzione straordinaria delle sedi stradali ” ivi specificate, disposta dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione dell’essere tale società “ risultata iscritta nel casellario informatico dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi dell'art. 213, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 ”, in relazione all’annotazione a suo carico del provvedimento antimafia prot. n. 17328 emesso dal Prefetto di Latina il 10 marzo 2021.
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto di revoca, recante anche la conseguente contestuale aggiudicazione dell’appalto in favore della società Lutiviem s.r.l., sostanzialmente invocando la sospensione temporanea degli effetti interdittivi del presupposto provvedimento di cancellazione dalla c.d. “ white list ”, in ragione della successiva ammissione il 25 ottobre 2021 della ricorrente alla misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011, venendo per l’effetto meno, ai sensi del novellato comma 7 di tale articolo (come sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. c), del d.l. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 233/2021) il divieto di contrarre con la P.A. sancito all’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/11.
Sostiene, dunque, la società l’illegittimità del contestato atto di ritiro, evidenziando come esso andrebbe “ ad incidere su una situazione obiettivamente già cristallizzata con l’aggiudicazione definitiva (del tutto legittima) dell’appalto, in data 6 luglio 2021, nei confronti di un soggetto giuridico – la ricorrente - che allo stato, in forza del provvedimento giudiziario volontario disposto, è legittimato non solo a stipulare il relativo contratto ma anche a partecipare ad altre procedure di affidamento” .
Roma Capitale si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità della propria determinazione, non potendo l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario avere effetti retroattivi a sanatoria della precedente perdita dei requisiti di carattere generale, bensì solo limitatamente alle gare indette successivamente all’accesso alla misura di prevenzione.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2022, la