TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-15, n. 202417838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-15, n. 202417838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417838
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 17838/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05454/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2020, proposto da
OR LC, ER CA, NS NI, IA AR, VA ER, VA VE, TE IN, PP RU, RM BU, RA UC, OS RU, AN MP, RI IC, MA TO, AR SA TA, CC AG, ST MA, OSrio RO, VA RE, SC PR, DA IU, SS AS, AN La CC, OB RO, NG EO, AN ET, RI MO, FA NT, VA CA, PP AN, DR EL AV, ET IC, AN LL, VI PP LL, TO TO, NC SP, CA Di RD, IO LI, FA ZO, GA IA, VI PO, AN Di RG, EL AS, TO GA, VA AC e OB De EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della nota del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, IV Reparto – Direzione Sanità n. 12/94-3 - 2019 – Sa-1^ Sez. di prot. del 20.04.2020, notificata in pari data recante oggetto: “LC OR e altri. Istanza per l'istituzione di un ruolo tecnico del personale sanitario presentata dallo Studio Legale Luigi Roma” con la quale comunica, limitatamente al capo 2): “(…) Per quanto attiene alcune richieste degli istanti, quali l'inquadramento nel Ruolo Tecnico e la libera professione, occorre evidenziare che le stesse non trovano applicabilità in considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 66/2010 (Codice dell''Ordinamento Militare).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. VI Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti premettono di essere militari dell’Arma dei Carabinieri impiegati nello svolgimento dei servizi sanitari nelle strutture preposte;

- di svolgere mansioni proprie della professione sanitaria per esigenze operative o di impiego, pur non essendo istituito un ruolo tecnico sanitario nell’Arma di appartenenza;

- che la legge n. 3/2018 l'art. 5, comma 2 oltre a prevedere che "per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo", ha istituito gli ordini delle professioni sanitarie tra cui quelle infermieristiche con obbligo di iscrizione all’albo, per coloro che sono in possesso del titolo accademico ed impiegati nell’esercizio della professione.

L’Arma dei Carabinieri, oltre a non riconoscere il ruolo tecnico, non avrebbe previsto per gli infermieri periodici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale obbligatoria attraverso i corsi di medicina continua (E.C.M.) con ricadute sulla tutela del paziente ed in chiara violazione dei principi costituzionali di cui all’ art. 32 della Costituzione.

L’Amministrazione, per soddisfare le esigenze di organico nel settore Sanitario provvede all’impiego di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri o che sono già in possesso del titolo di studio, previa interpellanza, oppure che vengono formati attraverso specifici corsi di laurea triennali presso università.

In data 15 novembre 2019 gli interessati hanno chiesto al Ministero della Difesa e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che l’Amministrazione provvedesse:

- a inquadrare i militari che espletavano la funzione di infermieri nel Ruolo Tecnico come era già avvenuto per gli Ufficiali medici al grado di Maresciallo, rispettando le anzianità già possedute e, per i già marescialli, consentire la possibilità di transitare nel ruolo degli Ufficiali ad esaurimento con posti riservati al personale tecnico;

- a prevedere l'iscrizione all'albo professionale con spese a carico dell'Amministrazione, con possibilità di svolgere attività extra professionale senza autorizzazione Ministeriale, così come previsto per gli Ufficiali medici;

- a prevedere periodici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

Con nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, IV Reparto - Direzione Sanità n. 12/94-3 - 2019 – Sa - 1^ Sez. di prot. del 20.4.2020, notificata in pari data, l’amministrazione comunicava che:

a) “(...) sulla G. U. n. 29 del 5 febbraio u. s. è stato pubblicato il D.lgs. 172/2019 che prevede che l’Amministrazione provveda – a decorrere dal 1° gennaio 2020 - al rimborso delle spese sostenute dal personale per l’iscrizione ai relativi albi professionali, secondo modalità amministrative che verranno comunicate agli interessati da questo Comando Generale;

b) “Per quanto attiene alcune richieste degli istanti, quali l’inquadramento nel Ruolo Tecnico e la libera professione, occorre evidenziare che le stesse non trovano applicabilità in considerazione di quanto previsto dal D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);

c) Infine si rappresenta che la formazione di tutti i militari esercenti una professione sanitaria è attualmente garantita”.

Il D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), nel disciplinare le attività del personale addetto alla Sanità Militare, individuerebbe le categorie di personale e stabilirebbe che il personale impiegato dalla Sanità Militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle forze armate.

Nelle altre forze armate sarebbe già previsto il ruolo marescialli, ciò riguarderebbe l’esercito, l’aeronautica militare, la marina militare e la Polizia di Stato, per la quale è riconosciuto l’analogo ruolo degli ispettori tecnici equiparato a

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