TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-07-22, n. 202101525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-07-22, n. 202101525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101525
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 01525/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01266/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A T, in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale Edil Service, rappresentato e difeso dall’Avv. F O, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

riguardo al ricorso introduttivo:

del rigetto di otto domande di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, da marzo a novembre 2019, a causa della sospensione di lavori pubblici nei Comuni di Belvedere Marittimo e di San Giovanni in Fiore;


per l’annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

di tre decisioni di irricevibilità dei ricorsi amministrativi medio tempore presentati dall’impresa ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Edil Service, impresa operante nel settore edile, espone di essere risultata aggiudicataria di un appalto per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico sito nel Comune di Belvedere Marittimo.

Il 7.03.2019, nel corso dell’esecuzione, il direttore dei lavori ha ordinato alla ricorrente di sospendere le attività poiché “ …le lavorazioni restanti non potevano procedere, se non venivano appaltati i lavori di completamento approvati con Disposizione del Presidente della Provincia nr. 271 del 18.12.2018 a causa di interferenze tra le lavorazioni in itinere e quelle da appaltare ”.

Rileva ancora l’esponente di avere ottenuto un appalto relativo a lavori pubblici di edilizia sociale nel centro storico Comune di San Giovanni in Fiore, la cui esecuzione è stata tuttavia anch’essa sospesa il 26.06.2019 dal direttore dei lavori per la sopravvenuta necessità di redigere una perizia, subordinata all’approvazione della Regione Calabria.

In conseguenza delle forzose sospensioni dell’attività lavorativa prescritte dalle rispettive stazioni appaltanti, il ricorrente ha inoltrato all’I.n.p.s., ex art. 8, comma 2, Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442/2016, specifiche istanze di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per il numero di lavoratori e per i distinti periodi.

L’Ente resistente -con provvedimenti n. 10000106 del 10.04.2019, mese marzo 2019, n. 10000107 del 9.05.2019, mese aprile 2019, n. 10000108 dell’11.06.2019, mese maggio 2019, n. 10000109 del 12.07.2019, mese giugno 2019, riguardanti l’appalto nel Comune di Belvedere Marittimo, e n. 10000110 del 07.08.2019, mese luglio 2019, n. 10000111 del 18.10.2019, mese settembre 2019, n. 10000112 del 14.11.2019, mese ottobre 2019, e n. 10000113 del 18.12.2019, mese novembre 2019, relativi alla commessa presso il Comune di San Giovanni in Fiore- ha tuttavia respinto le richieste di concessione del sussidio, perché le causali indicate nelle rispettive domande non integrerebbero casi di concessione della C.I.G.O.

Per mezzo di ricorsi amministrativi presentati al competente Comitato, inoltrati tutti il 17.02.2020, l’impresa deducente ha quindi avversato, ai sensi della L. n. 88/1989, le determinazioni di diniego.

Con ricorso principale, a seguito del silenzio rigetto perfezionatosi sui ricorsi amministrativi, l’esponente impugna del determinazioni di diniego, poiché viziate da difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge.

1.1. Non si è costituito l’I.n.p.s.

2. Con motivi aggiunti, la ricorrente agisce per l’annullamento dei provvedimenti notificati 17.02.2021, con cui l’intimata p.a. ha dichiarato l’irricevibilità dei ricorsi amministrativi avverso il rigetto delle domande C.I.G.O. disposto con provvedimenti n. 10000110/2019, mese luglio 2019, n. 10000111/2019, mese settembre 2019, n. 10000112/2019, mese ottobre 2019, tutti riferiti al cantiere di San Giovanni in Fiore.

Lamenta, in particolare, la tardività e la contraddittorietà delle avversate determinazioni decisorie.

2.1. Non si è costituito l’I.n.p.s.

3. All’udienza pubblica del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare va pronunciata la parziale declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., riguardo alla domanda di annullamento dei provvedimenti di diniego nn. 10000110/2019, 10000111/2019 e 10000112/2019, poiché rispetto ad essi si è registrato il sopravvenire di tre distinte decisioni espresse di reiezione dei rispettivi ricorsi amministrativi, gravate con motivi aggiunti.

5. In riferimento alle restanti domande caducatorie dei provvedimenti di diniego nn. 10000106/2019, 10000107/2019, 10000108/2019, 10000109/2019, relativi all’appalto nel Comune di Belvedere Marittimo, e n. 10000113/2019 relativo all’appalto di San Giovanni in Fiore, il ricorso merita accoglimento, essendo fondata e assorbente la doglianza relativa al difetto di motivazione.

Sul punto giova premettere che l’art. 11 D.M. n. 95442/2016 -al quale l’art. 16 comma 2 D. Lgs. n. 148/15 rinvia la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione del beneficio- stabilisce espressamente che “ Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa ”. Tale principio dell’adeguata motivazione è stato ribadito dall’I.n.p.s. nel messaggio n. 2908/2016 e nella circolare n. 139/2016.

Tanto chiarito, nel caso in esame le determinazioni avversate sono motivate, riguardo al rigetto delle domande per la sospensione del cantiere di Belvedere Marittimo, con il seguente tenore « Causale non integrabile… in considerazione della fase lavorativa in atto, indicata nella relazione tecnica allegata alla domanda, e di quanto stabilito nella circolare n. 139/2016, la causale “Lavorazioni restanti non potevano procedere, se non venivano appaltati i lavori di completamento approvati con Disposizione del Presidente della Provincia nr. 271 del 18.12.2018 a causa di interferenze tra le lavorazioni in itinere e quelle da appaltare” non è integrabile dalla CIG » e per il cantiere di San Giovanni in Fiore da « Causale non integrabile… in considerazione della fase lavorativa in atto, indicata nella relazione tecnica allegata alla domanda, e di quanto stabilito nella circolare n. 139/2016 “La sospensione dei lavori, per poi riprenderli ad approvazione della perizia (lavori di completamento) subordinata all’autorizzazione della Regione Calabria” non rientrano nella causale per la concessione della CIGO ».

Le riportate motivazioni, ad ogni evidenza, sono generiche e tautologiche, poiché, per un verso, non indicano le ragioni specifiche per le quali le domande di concessione del beneficio sono state respinte e, sotto distinto profilo, si risolvo in una ripetizione letterale dei motivi sottesi alle istanze presentate dall’esponente.

6. Il ricorso principale, pertanto, è in parte improcedibile e in parte accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

7. Si impone, quindi, lo scrutinio dei motivi aggiunti, incentrato sulle decisioni di irricevibilità dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego nn. 10000110/2019, 10000111/2019, n. 10000112/2019, riguardanti il cantiere di San Giovanni in Fiore.

7.1. Va disattesa, in via preliminare, la doglianza con cui l’impresa ricorrente lamenta la tardività delle decisioni di irricevibilità, poiché intervenute il 17.02.2021, a distanza di un anno dalla presentazione dei ricorsi amministrativi, avvenuta il 17.02.2020.

Invero, ai sensi dell’art. 18, comma 2, Regolamento I.n.p.s. n. 195/2013, recante la disciplina delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, “ Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni di cui all’art. 46 L. 88/89 hanno potestà ad esaminare i ricorsi anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione ”.

7.2. Con l’ulteriore censura l’esponente denuncia l’infondatezza e la contraddittorietà delle decisioni di irricevibilità, motivate ai sensi dell’art. 8 Regolamento n. 195/2013 per “ carenza elementi essenziali del ricorso. Gli allegati (verbale di sospensione del…?) sono parzialmente illeggibili e non consentono di verificare con certezza assoluta la data di sospensione dei lavori cantierati ”.

La censura è fondata.

La documentazione allegata in fase di istanza di ammissione alla cassa integrazione guadagni è invero del tutto coincidente con quella vagliata dall’I.n.p.s. in sede di istruttoria delle domande, respinte tuttavia non per illeggibilità degli atti ma, nel merito, per causale non integrabile.

Come emerge dalla documentazione versata in giudizio, inoltre, la data di sospensione dei cantieri è comunque evincibile dai verbali e dalle relative relazioni, essendo individuata nel 26.06.2019.

Da ultimo, occorre rilevare che il richiamo all’art. 8 Regolamento n. 195/2013 risulta comunque inconferente, poiché individua gli elementi essenziali del ricorso amministrativo -la cui assenza implica l’irricevibilità del gravame- nel “ soggetto, oggetto, motivazione ”, ben potendo il Comitato nelle diverse ipotesi di riscontrate carenze, come quella in esame, disporre un supplemento di istruttoria ai sensi del successivo art. 17.

8. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto, con conseguente annullamento delle avversate decisioni di irricevibilità.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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