TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-04-10, n. 201500358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-04-10, n. 201500358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500358
Data del deposito : 10 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00629/2013 REG.RIC.

N. 00358/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2013, proposto dal signor P S, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P, in Reggio Calabria alla Via Pietro Foti 1 ;

contro

il Comune di Bianco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P e C Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M G M , in Reggio Calabria, Via dei Garibaldini, 105/A Catona;

per l'annullamento

dell'Ordinanza n.44 del 9.8.2013 con la quale il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bianco ha ordinato la demolizione delle opere edili, riguardanti un manufatto a due piani fuori terra (in catasto al fl. di mappa 16, p.lla n.73 sub 1) , eseguite in difformità alla concessione edilizia di ristrutturazione n.20 rilasciata il 15 maggio 1991, con invito al medesimo ricorrente "a conformare" entro novanta giorni dalla notifica dello stesso provvedimento, nonché avverso ogni atto prodromico, connesso e /o consequenziale alla predetta ordinanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bianco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 la dottoressa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza n. 44 del 9 agosto 2013 emessa dal Comune di Bianco con la quale, accertata la difformità delle opere edilizie realizzate dal signor P S rispetto alla concessione edilizia n. 20 del 1991, veniva ordinata la demolizione delle opere medesime ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001.

In particolare, l’Amministrazione ha verificato gravi difformità rispetto al progetto di opera originariamente autorizzato in quanto:

- la larghezza del balcone, pari a mt. 1,50 rispetto a quello indicato in progetto, pari a mt. 0,70;

- l’immobile è posizionato ad una distanza di metri 3,30 (anziche’ metri 4,00) dal confine del vicino;

- la distanza tra le pareti finestrate (nel locale disimpegno) è inferiore a quella consentita dal DM 1444/1968 (mt 1,90 anziché mt. 10,00);

- il terrazzo ed il locale disimpegno sono stati eseguiti in difformità delle disposizioni di cui all’art. 907 del codice civile.

2 Avverso tale provvedimento ricorre il signor S P, con articolati motivi di ricorso nei quali deduce la violazione di legge per difetto di motivazione, la violazione del principio dell’affidamento, la violazione delle norme del Testo Unico in materia edilizia, la violazione dell’articolo 2 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bianco, difendendo la piena legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

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