TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200682
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00682/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01486/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G P e C P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

a) della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Carabiniere in servizio presso la -OMISSIS-

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a)-OMISSIS-b) l’Amministrazione ha, quindi, avviato un procedimento disciplinare che non ha condotto all’adozione di alcuna misura sanzionatoria in ragione dell’insufficienza di elementi idonei a formulare una compiuta valutazione della condotta del militare sotto tale profilo; c) l’Amministrazione, tuttavia, ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego dell’interessato mediante gli atti in questa sede impugnati.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione -OMISSIS-; b) tali affermazioni apodittiche si coniugano con la circostanza che il ricorrente è semplicemente oggetto -OMISSIS-; c) l’Amministrazione non ha operato un adeguato

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