TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-11-21, n. 201201972

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-11-21, n. 201201972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201972
Data del deposito : 21 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01528/2010 REG.RIC.

N. 01972/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01528/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio eletto presso P L in Bari, via P. Amedeo, n.234;

contro

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. L R e A R S, con domicilio eletto presso L R in Bari, p.zza Umberto, n. 32;

per l'ottemperanza

alla sentenza di condanna generica del Tar Puglia – Bari- n. 789/99;

nonché (domanda proposta con ricorso per motivi aggiunti)

per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del ritardo nella esecuzione della sentenza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. P L e avv. Pierfrancesco Ursini, su delega dell'avv. L R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso verte (a seguito di riqualificazione dell’azione esercitata) sull’ottemperanza alla sentenza n. 789/99 di questo Tar.

La sentenza in questione ha accolto parzialmente il ricorso ed ha in particolare così letteralmente statuito: “Le considerazioni che precedono comportano sul punto l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità di contingenza nel suo valore effettivo e reale, sulla indennità di trasferta e diaria ridotta (Cons. St., Sez. VI, 14 novembre 1991, n.822).

Il diritto va accertato e riconosciuto per il periodo di anni cinque, che decorrono dalla presentazione del ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: i ratei antecedenti non possono essere liquidati, attesa la intervenuta prescrizione del relativo diritto, giusta eccezione formulata dalla difesa dell’Amministrazione.

Deve essere accolta, altresì, la pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità, che, in quanto competenze accessorie a carattere fisso e continuativo fanno parte della “retribuzione normale” ex art.6 lett. e) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976.

Deve invece essere esclusa la computabilità del compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria in base ad esigenze di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, in quanto la esclusione evita che le prestazioni di lavoro oltre l’orario normale, legate a necessità settoriali specifiche, determinino differenze di trattamento di fine rapporto (Sez. VI, 11.7.1991, n.437).

Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, essi vanno corrisposti e calcolati separatamente sull’importo nominale del credito (AP 15.6.1998, n.3) tenuto conto della disciplina intervenuta in materia di cumulo;
in particolare gli interessi vanno computati secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei.”

E’ incontestato che nulla sia stato corrisposto in esecuzione di quanto sopra disposto.

Con la memoria depositata il 27.4.2012 la società resistente ha rilevato che:

- stante quanto disposto dalla sentenza de qua, essa è stata condannata unicamente al ricalcolo delle indennità diaria e di trasferta, con inclusione nella retribuzione base della contingenza in misura piena, e non anche degli aumenti periodici di anzianità. Sul punto, infatti, la sentenza nulla dispone (nonostante la esplicita richiesta in tal senso contenuta nel ricorso introduttivo), ma non essendo stata gravata per l’omessa statuizione, non può che farsi riferimento al suo contenuto che nulla dice in ordine alla riliquidazione degli aumenti periodici di anzianità e di conseguenza nessuna condanna pronuncia sul punto.

- in esecuzione della sentenza in questione, essa ha già autonomamente provveduto al ricalcolo delle indennità in questione per il periodo intercorrente dal settembre 1982 al maggio 1992, ed ha provveduto a emettere 2 assegni circolari della BNL, mai ritirati (nonostante i solleciti). Deduce, pertanto, il configurarsi della mora credendi, con le conseguenze di legge;

- dal giugno 1992 la resistente modificato i criteri di calcolo delle indennità diaria e di trasferta, adeguandosi al dictum giurisprudenziale.

Le affermazioni di parte resistente non risultano in alcun modo smentite in punto di fatto e per ciò possono definirsi pacifiche.

Deve, pertanto, in primo luogo escludersi che sia dovuto alcunché dopo il giugno 1992.

Quanto al periodo antecedente, poiché l’offerta per la somma dal 1982 al 1992 non è avvenuta con i modi e le caratteristiche dell’offerta reale, non sussistono gli estremi per ritenere sussistente la mora credendi, con la conseguenza che la resistente risulta, per tale periodo, inadempiente.

Inoltre, la sentenza esplicitamente dispone l’accoglimento della pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità.

Quanto premesso incide sui termini e sulle modalità dell’ottemperanza, in relazione alla quale il Collegio intende fornire puntuali indicazioni, in modo da demandare alla società resistente unicamente il calcolo materiale del quantum debeatur, alla luce dei principi indicati di seguito dalla Sezione.

In sede di ottemperanza la società resistente dovrà, pertanto, procedere alla quantificazione della condanna contenuta nella sentenza di questo Tar n. 789/99, provvedendo a calcolare quanto dovuto esclusivamente a titolo di ricalcolo delle indennità diaria e di trasferta, con inclusione nella retribuzione base della contingenza in misura piena, a far data dai cinque anni antecedenti alla data di presentazione del ricorso gerarchico e fino al maggio 1992, procedendo a calcolare gli accessori secondo le modalità indicate a pag. 7 della sentenza n. 789/99 di questo Tar.

Tanto farà anche in relazione alla pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità.

Nulla è dovuto a titolo di aumenti periodici di anzianità.

Quanto alla pretesa risarcitoria formulata con motivi aggiunti, rileva il Collegio che essa è stata formulata in termini assai generici ed omnicomprensivi (a titolo di danno patrimoniale e non).

Sul punto vale quanto segue.

La pretesa risarcitoria del danno patrimoniale non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo gli accessori riconosciuti (interessi e rivalutazione) soddisfano pienamente l’interesse patrimoniale azionato in giudizio, sicchè l’eventuale riconoscimento di una somma a tale titolo rappresenterebbe una locupletazione del creditore.

L’eventuale danno patrimoniale ulteriore avrebbe, per ciò, richiesto una specifica prova sul punto che non è stata fornita.

Anche in ordine al danno non patrimoniale non è stata fornita prova alcuna, tuttavia, il Collegio, tenuto conto del tempo sopportato dal ricorrente per ottenere quanto di sua spettanza e ritenuto, pertanto, che la perdurante inadempienza del debitore non sia giustificata, reputa equo disporre una somma a titolo di risarcimento che quantifica forfettariamente ed equitativamente in Euro 2000,00.

Il ricorso, pertanto, va accolto nei termini indicati in parte motiva e va dichiarato l'obbligo della stessa di corrispondere al ricorrente quanto spettante, da calcolarsi secondo i criteri ivi indicati.

Alle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. va assegnato, per provvedere, in favore del ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione, riservandosi all’esito la nomina di un commissario ad acta.

Considerato l’andamento complessivo della controversia, le spese possono essere integralmente compensate.

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