TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202201598

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202201598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201598
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 01598/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2018, proposto da
E.N.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e A P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F M in Bari, via Quintino Sella, n. 40;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

Tuv Austria Italia - Blu Solutions S.r.l., I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per Assicurazione

contro

Infortuni sul Lavoro, Comune di Modugno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 0078569 del 28 febbraio 2018, ricevuta in data 5 marzo 2018, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha dichiarato irricevibile la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 329/2004, formulata da E.N.I. in data 5 luglio 2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Società ricorrente espone:

- che svolge attività aventi ad oggetto la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, nonché la costruzione e l’esercizio delle condotte per il trasporto, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, l’utilizzazione e commercio delle suddette sostanze;

- che è proprietaria di un deposito di GPL con serbatoio di capacità 15 metri cubi, posto al servizio di un distributore di carburante sito sull’autostrada A14 - Stazione di Murge est, nel territorio del Comune di Modugno;

- che l’impianto è soggetto per legge a controlli periodici, tesi alla verifica della permanenza del corretto funzionamento e dell’integrità strutturale, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del decreto ministeriale n. 329/2004 (“ Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 ”);

- che l’articolo 12 del decreto ministeriale n. 329/2004 prevede verifiche periodiche di integrità da effettuarsi, nel caso in esame, ogni dieci anni, basati sulle tecniche di spessimetria ad ultrasuoni, le quali comportano il necessario svuotamento del serbatoio e richiedono tempi tecnici pari ad almeno quattro/cinque giorni, “ con tutte le prevedibili conseguenze critiche nel caso di serbatoi funzionali all’erogazione di servizi carburanti (come nel caso di specie) ”;

- che in data 5 luglio 2017, la Società ricorrente presentava, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del menzionato decreto ministeriale n. 329/2004, apposita richiesta di autorizzazione in deroga, con la tecnica basata sulle emissioni acustiche;
contestualmente chiedeva all’I.N.A.I.L. di effettuare “ il sopralluogo per presenziare alla prova di riqualificazione del serbatoio con il metodo dell’emissione acustica, al fine di attestare che la stessa è avvenuta in conformità a quanto stabilito dalle norme UNI EN 12819:2010 e UNI EN473 e di rilasciare la certificazione finalizzata alla verifica in deroga di cui al sopracitato art. 10, comma 5, del d.m. n. 329/2004 ”;

- che in data 3 agosto 2017 veniva effettuata da parte della società TUV Austria Italia - Blu Solutions S.r.l. la verifica di integrità decennale del serbatoio in esame (controllo con emissione acustica), della quale veniva redatto specifico rapporto di prova;

- che, infine, l’I.N.A.I.L., con nota del 3 ottobre 2017, provvedeva “ ad asseverare che i controlli effettuati sul serbatoio da parte della società TUV sono stati svolti nel rispetto dell’iter procedurale della norma UNI EN 12819:2010 ”;

- che con la nota prot. n. 0078569 del 28 febbraio 2018, avente a oggetto “Istanza di Deroga ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 329/2004 per ispezione alternativa per la verifica di integrità da eseguire con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche ai sensi della nonna UNI EN 12819:2010. Attrezzatura a pressione: Serbatoio tumulato in cassa di contenimento cementizia a servizio P.V. ENI 09111 A14, di proprietà ENI S.p.A. - Refining &
Marketing, capacità 15 mc, messo in servizio nell’anno 2007, matricola ME-710-07, installato nel Comune di Modugno (BA)
”, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in “ riferimento alla richiesta del 1 dicembre 2017, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0528985, con la quale codesta società ha chiesto, per il tramite della società TUV Austria Italia - Blu Solutions S.r.l., la deroga per ispezione alternativa per la verifica di integrità per l’attrezzatura in oggetto, da eseguire con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche ai sensi della norma UNI EN 12819:2010”, la dichiarava “ irricevibile per difetto dei presupposti tecnici e giuridici ”.

1.1 - Avverso la succitata nota prot. n. 0078569 del 28 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, in uno a ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, è insorta E.N.I. S.p.A., domandandone l’annullamento.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, co. 5 del d.m. n. 329/2004. Violazione della direttiva n. 2014/68/Ue e della norma tecnica UNI EN 12189:2010. Violazione dei principi fondamentali di precauzione e proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 329/2004. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché per insufficienza della motivazione. Violazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 329/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e insufficienza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

1.2 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno prodotto apposite relazioni degli uffici (cfr. il deposito documentale rispettivamente del 4 luglio 2018 e dell’11 settembre 2018).

1.3 - Con istanza prodotta in giudizio il 17 gennaio 2022, la Società E.N.I. S.p.A.:

- richiamato l’art. 64 bis , comma 1, del decreto legge n. 76/2020, introdotto con la legge di conversione n. 120/2020;

- premesso, in particolare, che “ la suddetta disposizione ha quindi consentito, per le verifiche periodiche anche dei serbatoi di capacità superiore a 13 metri cubi come quello di specie, l’utilizzo della tecnica delle emissioni acustiche, richiesta proprio della Società con l’istanza di deroga presentata al Ministero;
l’interesse di Eni risulta quindi essere stato soddisfatto dalla predetta modifica normativa
”;

- ha chiesto “ di dichiarare nel contenzioso in esame l’avvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, con ogni conseguente statuizione in merito alla rifusione del contributo unificato, dovuto anche nei casi di c.d. soccombenza virtuale ”.

1.4 - All’udienza pubblica del 27 aprile 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Occorre premettere che l’art. 64 bis (“ Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione ”) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (“ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ”), inserito dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020, dispone che:

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