TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-29, n. 202200033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-29, n. 202200033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200033
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2022

N. 00105/2022 REG.RIC.

N. 00033/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00105/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da


Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Comune di Campodenno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9 nonché con domicilio digitale pec ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it
- Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della nota prot. n.1921-P del 19 aprile 2022 con cui il Comune di Campodenno ha espresso diniego definitivo al rilascio del Permesso di Costruire per i lavori di realizzazione di una nuova stazione radio base in via San Maurizio (codice sito TN248 - Lover sulla p.f. 605 C.C. Campodenno;

b) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere, il parere della Commissione Edilizia della Gestione Associata tra i Comuni di Campodenno, Sporminore e Ton espresso nella seduta del 10.1.2022, richiamato per relationem, nel provvedimento gravato sub. a);

c) le NTA del PRG vigente e di quello adottato, per quanto riguarda l'art.26 “aree agricole di pregio”, se ed ove ostative alla realizzazione impianti di telecomunicazione;

d) l'art.38 delle NTA del P.U.P. (aree agricole di pregio), se ed ove ostative alla realizzazione impianti di telecomunicazione;

nonché per l’accertamento del silenzio - assenso formatosi, ai sensi dell'art.82, comma 2, della egge Provinciale 4 agosto 2015, n. 5, sulla domanda di permesso a costruire prot. n. 6289-A del 20.12.2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Campodenno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la parte ricorrente con atti depositati il 26 e il 28 settembre 2022 ha chiesto la cancellazione dal ruolo dell’odierna camera di consiglio della propria istanza di sospensione degli atti impugnati con contestuale richiesta di abbinamento dell’istanza medesima al merito;

Rilevato, altresì, che dall’esame del contenuto di tale richiesta, nonché dalla documentazione inoltrata a corredo della stessa risulta che tra le parti sono state avviate concrete trattative per la definizione della controversia mediante il reperimento di altro sito idoneo alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi e che in tale contesto, venendo contingentemente meno il pregiudizio “grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso” (cfr. art. 55, comma 1, c.p.a.) dedotto dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo della presente causa e non essendo ancora fissata la pubblica udienza per la definizione del merito della causa medesima, la sopradescritta richiesta della parte ricorrente non può che essere riguardata quale rinuncia – allo stato – dell’istanza di sospensiva, salva restando la facoltà della parte medesima di riproporla in caso di necessità.

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