TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-11-24, n. 202202062
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Pubblicato il 24/11/2022
N. 02062/2022 REG.PROV.CAU.
N. 05121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2022, proposto da
P R e B C, rappresentati e difesi dagli avvocati R P e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Santa Lucia n.81;
Giunta Regionale della Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1.della Disposizione Dirigenziale n.246/A del 18/07/2022, avente ad oggetto l'Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.33 del Dpr 380/2001 per presunte opere abusive eseguite in Napoli al Viale Gramsci n. 22, notificato alla Sig.ra Riccardi a mezzo messo, in data 30 agosto 2022;
2.dell’ordinanza di sospensione dei lavori n.12044 (per presunta difformità alla CILA PG/2019/320271) prot n.378906 del 21/07/2022, notificato al Sig. Carlomagno Bruno in data 4 ottobre 2022;
3.della nota di trasmissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori n.12044, recante data 4 ottobre 2022;
4.del verbale/nota/ordinanza del 1/04/2022 prot. n.254931, ignoto il contenuto, di segnalazione delle presunte opere abusive realizzate all'interno dell'unità immobiliare in proprietà della Sig. P R;
5.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare e riservati gli ulteriori approfondimenti anche istruttori alla appropriata fase del merito, che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris , avuto riguardo alla non immediata riconducibilità delle opere oggetto di sanatoria edilizia straordinaria ai sensi della legge n. 47/1985 a quelle accertate in sede di sopralluogo dall’Amministrazione comunale;
RITENUTO, nella già delineata prospettiva dell’opportunità di approfondimenti istruttori a farsi, che sussistano giusti motivi di equità per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;