TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900318
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Pubblicato il 16/05/2019
N. 00318/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L F, L M, G G, M C B, R G, I G, M B, M F, P C, M V, F I, I C, V C, G F, N C e L C, rappresentati e difesi dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
contro
Comune di Recanati, in persona del sindaco p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Moretti Michele in Ancona, c.so Stamira 49;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Mixer Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Miranda e Daniele Sassaroli, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;
per l'annullamento
- dell’atto unico n. 5 del 14 febbraio 2017 rilasciato dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali – SUAP del Comune di Recanati, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, l’installazione di un palo a supporto di antenne per la radiodiffusione, cabina e recinzione in Contrada Saletta del Comune di Recanati su area distinta al Catasto al foglio 70 mappale 27, situata tra il civico 4 ed il civico 6;
- dell’autorizzazione prot. 84508 del 17 maggio 2017 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Produttive – Divisione XI Ispettorato Territoriale Marche Umbria;
- nonché per l’accesso ai documenti in corso di causa ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Recanati, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Mixer Italia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società controinteressata Mixer Italia S.r.l., in precedenza titolare di un’antenna ospitata a Recanati sopra una scuola superiore (Palazzo Studi), in seguito ad accordi con il Comune di Recanati ha ottenuto, con provvedimento prot. 25475 del 26 febbraio 2015 dell’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 177 del 2005) e con successivo atto unico del Comune di Recanati n. 44 del 18 dicembre 2015, l’autorizzazione allo spostamento dell’antenna medesima presso la Torre Civica di Recanati.
Con successiva domanda, presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Recanati in data 7 luglio 2016, Mixer Italia S.r.l. richiedeva l’autorizzazione alla installazione di un impianto di radiodiffusione da ubicare in Contrada Saletta del Comune di Recanati, in sostituzione di quello ubicato sulla Torre Civica.
Dopo alcune interlocuzioni con ARPAM e ASUR, che hanno richiesto modifiche all’impianto (portato dalla potenza di 1000W a quella di 800W), il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali – SUAP del Comune di Recanati, con l’impugnato atto unico n. 5 del 14 febbraio 2017, rilasciava l’impugnata autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione dell’impianto. Parallelamente, Mixer Italia S.r.l. avviava, dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, il procedimento per l’autorizzazione alla delocalizzazione disciplinata dall’art. 28 del d.lgs. n. 177 del 2005. Con provvedimento prot. 84508 del 17 maggio 2017 (anche esso impugnato) detto ente autorizzava la rilocalizzazione dell’impianto nella nuova sede sita in località Contrada Saletta, Recanati, con contestuale modifica del sistema radiante.
I ricorrenti, proprietari di case nelle vicinanze dell’impianto, contestano i provvedimenti in epigrafe con quattro motivi di ricorso.
Con il primo si deduce la violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 177 del 2005, l’eccesso di potere per travisamento e l’illogicità della motivazione. In particolare si afferma che l’Ispettorato Territoriale avrebbe adottato l’impugnata autorizzazione senza tenere conto che era già stata in precedenza concessa un’altra rilocalizzazione, circostanza sulla quale la domanda della controinteressata sarebbe del tutto silente, per cui non sarebbero stati presenti i presupposti per il trasferimento e l’aumento di potenza autorizzato dall’autorità statale.
Con il secondo si lamenta la violazione dell’art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 177 del 2005 e l’eccesso di potere sotto vari profili. Difatti, secondo la normativa citata, l’autorizzazione ministeriale dovrebbe necessariamente precedere quella comunale di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nel caso in esame, mentre il titolo comunale risale al 14 febbraio 2017, l’autorizzazione ministeriale è stata rilasciata solo il 17 maggio 2017.
Con il terzo motivo si contesta che l’atto unico comunale sia stato rilasciato dal dirigente dell’area Servizi al cittadino e Affari Generali, anziché dal Dirigente dell’Area tecnica, in violazione del Regolamento Comunale recante “Disciplina per l’installazione di impianti fissi di radiocomunicazione”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28 novembre 2008 e successive modifiche.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di proprietari ricorrenti, i quali sarebbero stati individuati come possibili controinteressati dalla stessa Mixer Italia S.r.l. nella documentazione tecnica allegata alle istanze autorizzative.
Con il quinto motivo si afferma la violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché del principio di condivisione delle infrastrutture, oltre all’eccesso di potere, con riferimento all’abbandono del precedente impianto condiviso con altra azienda e al conseguente aumento di emissioni elettromagnetiche.
Con motivi aggiunti depositati in data 6 luglio 2017 parte ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a. Sul punto è poi stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interessa alla Camera di Consilio del 13 settembre 2017.
Si sono costituiti il comune di Recanati, il Ministero dello Sviluppo Economico e la controinteressata Mixer Italia S.r.l. resistendo al ricorso.
Con ordinanza ex art. 55, comma 10, c.p.a., n. 713 del 2017 è stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 novembre del 2018, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Si deve innanzitutto prendere atto della carenza di interesse dichiarata dai ricorrenti, sui motivi aggiunti, con i quali era contestato un parziale diniego all’accesso ai documenti in corso di causa.
Con riguardo al ricorso introduttivo, si prescinde dall’eccezione di irricevibilità dedotta dal Comune di Recanati perché il ricorso è infondato.