TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-05, n. 202400006
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Pubblicato il 05/01/2024
N. 00006/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da
G Maria A e S P (che agisce in proprio), rappresentati e difesi dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AST di Ancona, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AST di Macerata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Intesa Sanpaolo SpA, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione delle somme - emessa, ex art. 548 c.p.c., nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. 189/2015 RG innanzi al Tribunale di Fermo - divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini di legge, ex art. 617 c.p.c., cui veniva apposta la formula esecutiva in data 11.03.2016 e notificata all'allora Asur Marche in data 21.03.2016;
- nonché al giudicato formatosi sull'ordinanza di condanna al pagamento delle spese legali emessa nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. 59/2017 RG innanzi al Tribunale di Ancona - divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini di legge, ex art. 617 c.p.c., cui veniva apposta la formula esecutiva in data 12.12.2022 e notificata all'allora Asur Marche in data 13.12.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AST di Ancona;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., notificato all’AST di Ancona - in funzione di Gestione Liquidatoria della soppressa ASUR Marche, in persona del Commissario Liquidatore - e Intesa San Paolo SpA, i ricorrenti, nella rispettiva qualità di creditore procedente nelle procedure di espropriazione mobiliare presso terzi RG n. 189/2015 introdotta innanzi al Tribunale ordinario di Fermo e n. 59/2017 RG introdotta innanzi al Tribunale di Ancona e di difensore dichiaratosi antistatario nelle medesime procedure esecutive, agiscono per l’ottemperanza alle ordinanze di assegnazione e di liquidazione di somme indicate in epigrafe, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza.
In particolare, con la prima delle ordinanze in epigrafe, il giudice dell’esecuzione, vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ASUR Marche Area Vasta n. 3, ha liquidato, in favore dell’avvocato S, le spese della procedura nella misura di complessivi € 4.011,00, oltre accessori di legge e spese di registrazione della medesima ordinanza, ed ha assegnato alla signora G la somma di € 37.701,32 a totale soddisfazione del suo credito.
Con la seconda delle ordinanze in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha liquidato le spese della procedura in complessivi € 2.634,19, oltre IVA e CPA come per legge.
Le pronunce di cui si chiede l’ottemperanza, munite di formula esecutiva rispettivamente in data 11 marzo 2016 e 12 dicembre 2022, sono state notificate all’