TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400212
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 00212/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G N e R M, rappresentati e difesi dagli avvocati G G B e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G B in Perugia, via Cesare Balbo 9;
contro
- Comune di Corciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
* per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Corciano – Area Urbanistica – Edilizia Privata Suape, denominato “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 647/2023” (datata 28 agosto 2023, a firma del responsabile Ing. Francesco Cillo, conosciuto dai ricorrenti in data 5 settembre 2023) nella parte in cui, nell’autorizzare i ricorrenti all'installazione di un impianto fotovoltaico, prevede tuttavia le seguenti prescrizioni limitanti: “I pannelli dell'impianto fotovoltaico dovranno essere del tipo non riflettente e perseguire la massima integrazione nel contesto: dovranno essere posizionati in aderenza, perfettamente complanari al piano della struttura orizzontale di supporto, mantenendosi arretrato dal bordo di almeno 1 ml su ogni lato. Si prescrive l'utilizzo di vetro fotovoltaico colorato nella gradazione color cotto, con tassativa esclusione della consueta cromia blu accesa.”;
- del parere di compatibilità paesaggistica reso, con prescrizioni, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria (“MIC_SABAP-UMB_U02[08/08/2023]0014986-P”) in data 8 agosto 2023, a firma del Soprintendente Ing. Giuseppe Lacava;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto lesivo degli interessi legittimi dei ricorrenti, ancorché non ancora noto nel contenuto e negli estremi.
** per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 febbraio 2024:
- del sopravvenuto provvedimento di diniego del Comune di Corciano del 21 dicembre 2023 a firma del responsabile Area Urbanistica - Edilizia – SUAPE, Ing. Francesco Cillo, nel quale si dichiara che: “visto il parere negativo della Soprintendenza BB.AA.P. acquisito al prot. n. 44619 del
18/12/2023 e che ad ogni buon conto si riallega al presente provvedimento e alle cui motivazioni si rinvia ob relationem; considerato che il predetto parere negativo ha natura vincolante per questa amministrazione ai sensi dell'art. 11, d.p.r. 31/2017; si comunica che l'istanza relativa alla suddetta pratica n.28/2023APSE viene RESPINTA.”
- del sopravvenuto “parere negativo” suddetto, allegato al provvedimento di diniego comunale, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, prot. MIC-SABAP-UMB_UO2/15/12/2023/00233188, avente ad oggetto: “Riscontro Osservazioni del 1.12.2023 - Nizzi Gianni c/ Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria. Ricorso al Tar Umbria. RG 813/2023 - Ud. 23.01.2024 - Comune di Corciano - Parere negativo”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto lesivo degli interessi legittimi dei ricorrenti, ancorché non ancora noto nel contenuto e negli estremi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corciano, nonché del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. P U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 8 agosto 2023 i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Corciano l’autorizzazione paesaggistica per installare dieci moduli di pannelli fotovoltaici (monocristallini neri) su parte della copertura a falde dell’edificio di cui sono proprietari.
2. Il Comune ha rilasciato loro l’autorizzazione paesaggistica n. 647 in data 28 agosto 2023, recependo le prescrizioni formulate nel parere della Soprintendenza Antichità Belle Arti e Paesaggio: “ I pannelli dell'impianto fotovoltaico dovranno essere del tipo non riflettente e perseguire la massima integrazione nel contesto: dovranno essere posizionati in aderenza, perfettamente complanari al piano della struttura orizzontale di supporto, mantenendosi arretrato dal bordo di almeno 1 ml su ogni lato. Si prescrive l'utilizzo di vetro fotovoltaico colorato nella gradazione color cotto, con tassativa esclusione della consueta cromia blu accesa .”.
3. Nel ricorso introduttivo hanno prospettato, nei confronti del provvedimento, censure di omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990 – tale, a loro avviso, deve intendersi il provvedimento, alla luce del carattere stravolgente del progetto che assumono le prescrizioni imposte - e di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di illogicità e sproporzione delle prescrizioni sull’arretramento rispetto al bordo della falda e sul tipo di pannello fotovoltaico, in quanto dimezzano il rendimento dell’impianto, così impedendo di soddisfare il fabbisogno energetico e rendendo inefficiente l’intervento.
4. Il Comune di Corciano, alla luce della prospettazione del ricorso, con determinazione n. 483 in data 15 novembre 2023, ha annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica n. 647/2023.
5. Con determinazione in data 18 novembre 2023, ribadendo che il contenuto delle prescrizioni indicate nel parere paesaggistico si risolve sostanzialmente in una valutazione negativa e quindi in un sostanziale rigetto del progetto presentato dai ricorrenti, ha trasmesso loro il preavviso di rigetto.
6. La Soprintendenza, acquisite in data 11 dicembre 2023 le osservazioni dei ricorrenti, i quali hanno insistito sul progetto originario, con nota prot. 23318 in data 15 dicembre 2023 ha espresso parere negativo sul progetto, confermando le prescrizioni ed in particolare precisando, riguardo ad esse, che:
- “ La drastica riduzione del numero dei pannelli fotovoltaici, invero, non è oggetto delle prescrizioni evidenziate, ma è una conclusione soggettiva a cui giunge il ricorrente. Per ottemperare infatti, in modo congruo, a quanto impartito da questa Soprintendenza con la prescrizione dell’arretramento di almeno 1 ml su ogni lato, si può optare tra diverse soluzioni tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l’utilizzo dell’intera superficie del tetto (oltre alla parte sud est e sud-ovest anche la parte nord- est e nord ovest), aumentando la porzione di tetto interessata ”;
- il distanziamento dal bordo del tetto “ permetterebbe che l’installazione dei pannelli avvenisse con la “massima integrazione nel contesto”. L’arretramento di almeno 1 ml su ogni lato determina, infatti, una inclusione quasi totale dei pannelli fotovoltaici nella struttura dell’immobile, che così diventerebbero “perfettamente complanari al piano struttura orizzontali di supporto”; l’utilizzo del “vetro fotovoltaico colorato nella gradazione color cotto”, inoltre, consente ancora di più un migliore adeguamento con l’ambiente circostante ”.
Per concludere nel senso che “ Si ritiene necessario, pertanto, che la soluzione progettuale preveda l’adeguamento a quanto prescritto con il suddetto parere, potendosi valutare favorevolmente anche una riduzione dell’arretramento ovvero dell’uso di vetro o pellicole colorate che consentano un miglior inserimento dell’opera nel contesto tutelato. ”.
7. Con determinazione prot. 45212 in data 21 dicembre 2023 è stato conseguentemente adottato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato il nuovo provvedimento ed il parere presupposto, deducendo le censure appresso sintetizzate.
8.1. La fase procedimentale prevista dall’art. 11, comma 7, del d.P.R. 31/2017 è stata stravolta. Per riappropriarsi del potere, la Soprintendenza avrebbe dovuto annullare il precedente parere, che era positivo, e poi trasmettere il preavviso di rigetto, prima di adottare un nuovo parere. In questo modo, invece, i ricorrenti non hanno potuto beneficiare della comunicazione contenente gli specifici motivi ostativi, ma si sono dovuti misurare con l’originario parere (che, come già lamentato, non fornisce motivazioni esaurienti, né complete, né peraltro logicamente condivisibili).
8.2. La Soprintendenza non ha esercitato un potere di autotutela, né operato una qualche revisione del precedente suo operato tale da comportare una retroazione dei termini, ma ha agito in piena continuità con il precedente operato, in pratica limitandosi a fornire una “reinterpretazione” del precedente suo parere. Ma l’espressione del parere negativo oltre il termine tassativo (venti giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 5), determina la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge 241/1990; o comunque il venire meno del carattere vincolante del parere, con la conseguente illegittimità del diniego (posto che il Comune