TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2024-06-14, n. 202400244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2024-06-14, n. 202400244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400244
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 01000/2024 REG.RIC.

N. 00244/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01000/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2024, proposto da

Fratelli C S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

Città Metropolitana di Catania, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud-Est Sicilia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania, 20 maggio 2024, prot. 10768, avente ad oggetto «Revoca autorizzazione n. 221 del 02/07/2020 Codice impresa CT/ AY6 Chiusura procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n. 5»;
b) ove occorra, della nota prot. n. 6777 del 25 marzo 2024 avente ad oggetto «Avvio procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n.

5 - Revisione veicolo targa EN216GC»;
c) della nota prot. n. 7042 del 27 marzo 2024 avente ad oggetto «Autorizzazione n. 221 del 02/07/2020 Codice impresa CT/ AY6 Avvio procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n.

5 - prot. n. 6777 del 24/03/2024 - INTEGRAZIONE».

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha impugnato: a) la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Motorizzazione Civile di Catania) n. 10768 in data 20 maggio 2024 (Revoca autorizzazione n. 221 del 02/07/2020 Codice impresa CT/ AY6 Chiusura procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 07/08/90 n. 241 e 8 della L.R. 30/04/1991 n. 10, così come modificato ed integrato dalla L.R. 05/04/2011 n. 5);
b) ove occorra, la nota n. 6777 del 25 marzo 2024 di avvio del procedimento;
c) la nota n. 7042 del 27 marzo 2024 (integrazione dell’avvio del procedimento).

Con decreto n. 208/2024 in data 27 maggio 2024 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta sulla base dei seguenti rilievi:

Si osserva quanto segue: a) il provvedimento di sospensione, a seguito della disposta revoca, ha esaurito i suoi effetti;
b) il provvedimento di revoca fa, in primo luogo, riferimento all’accertamento relativo al veicolo targato EN216GC;
b) in secondo luogo, nell’atto si fa riferimento ad accertamenti effettuati a campione, da cui sono emerse ulteriori irregolarità relative ai veicoli targati CM567CP, CC444GB, DL237MH, EM886WC e EV122GN;
c) in terzo luogo nel provvedimento di revoca si fa riferimento ad ulteriori accertamenti effettuati a campione, da cui sono emerse ulteriori irregolarità relative ai veicoli targati EY4585FT, FE252PV, FB869BB, EL954NH e CB403JX;
d) ne consegue che i veicoli in relazione ai quali sono state riscontrare irregolarità, a seguito di accertamenti a campione, sembrano undici (non sei, come esposto in ricorso);
e) inoltre, il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile deve essere non solo allegato, ma anche provato;
f) nella specie, la ricorrente ha fatto riferimento al possibile rischio di fallimento, menzionando, nella memoria in data 35 maggio 2024, la consistente rata di mutuo - pari ad oltre € 8.000 - in scadenza in data 30 giugno 2024 e indicando a supporto il documento n. 13, che, tuttavia, non è stato versato in atti (il documento n. 13 corrisponde alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 325 in data 28 luglio 2022, mentre nel foliario il piano di ammortamento con rata in scadenza nel mese di giugno 2024 è stato indicato come documento n. 14, il quale, però, non è stato depositato);
g) ad ogni buon conto, per la decisione collegiale sull’istanza cautelare va fissata la camera di consiglio del 27 giugno 2024, sicché può ragionevolmente escludersi che nelle more possano effettivamente verificarsi conseguenze irreversibili per la società;
h) ciò consente di prescindere, in questa sede, da una più approfondita delibazione, in punto di merito, delle censure mosse avverso gli atti impugnati;
i) per quanto pleonastico, può anche precisarsi che la presente decisione non preclude, ovviamente, la possibilità per l’Amministrazione, qualora lo riterrà, di effettuare più esplicite o approfondite valutazioni in ordine alle deduzioni di parte ricorrente, anche con riferimento ai denunciati disservizi del Portale dell’Automobilista.

In data 27 maggio 2024 la ricorrente ha depositato documentazione relativa a un piano di ammortamento da cui risulta in scadenza in data 30 giugno 2024 una rata di importo pari ad € 8.125,00, nonché il contratto di locazione relativo all’immobile in cui l’attività viene esercitata.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’avvio del procedimento n. 6777 in data 25 marzo 2024 è dipeso dalla richiesta di un utente impossibilitato ad effettuare la revisione del proprio veicolo presso un centro di revisione autorizzato a causa della discordanza tra i chilometri riportati sul contachilometri del veicolo e i maggiori chilometri rilevati sul Portale dell'Automobilista;
b) l’Ufficio ha riscontrato la richiesta con nota n. 6784 in data 25 marzo 2024 e ha accertato che il veicolo, sottoposto a revisione con rilevamento di 250.488 chilometri in data 23 marzo 2021, era stato nuovamente sottoposto a revisione in data in data 24 maggio 2021 presso il centro della odierna società ricorrente con rilevamento di 168.059 chilometri;
c) sono stati effettuati ulteriori controlli a campione, riscontrandosi identica anomalia in occasione di altre revisioni, almeno tre delle quali relative a veicoli già revisionati presso lo stesso centro (sicché era impossibile non rendersi conto che il chilometraggio rilevato era inferiore a quello della revisione precedente);
e) è stata, quindi, adottata la nota integrativa n. 7042 in data 27 marzo 2024 e, quindi, il provvedimento di revoca in questa sede impugnato, essendo intervenuta la violazione dell’art. 80, comma 11, del decreto legislativo n. 285/1992;
f) a nulla valgono i rilievi di parte ricorrente relativi al mancato funzionamento dei servizi telematici, tenuto conto che senza il collegamento ai servizi informatici la revisione non può essere effettuata;
g) la ratio della norma riposa nell’esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l’affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica a imprese private e che non può che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni normative o di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di tale rapporto.

Con memoria depositata in data 10 giugno 2024, la ricorrente ha ampiamente ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese, depositando ulteriore documentazione, inclusa l’attestazione del commercialista della società in data 7 giugno 2024, ove si rappresenta che, dopo la sospensione dell’attività, la ricorrente aveva effettuato versamenti IVA ed INAIL per un complessivo importo di € 5.063,98.

Il Collegio osserva quanto segue: a) indipendentemente da ulteriori valutazioni in ordine al cosiddetto fumus boni juris , il complessivo quadro probatorio relativo al requisito del periculum in mora non appare effettivamente mutato a seguito della produzione documentale relativa alla scadenza della rata di mutuo in data 30 giugno 2024, al contratto di locazione dell’immobile e ai versamenti effettuati per IVA ed INAIL;
b) non sussistono, invero, convincenti elementi di prova che depongano nel senso dell’imminente fallimento della società e per la sicura cessazione dell’attività, non reputandosi sufficiente a tal fine il deposito di documenti che attestano una pendenza debitoria per € 8.150,00 (con successiva rata in scadenza in data 31 dicembre 2024) e di oneri locativi per € 800,00 mensili, così come non possono assumere rilievo oneri fiscali (tra l’altro a carico del consumatore finale) o assicurativi (per l’importo di € 306,75) già corrisposti (e, quindi, ininfluenti ai fini della attuale posizione debitoria della società);
c) non è stata, invero, depositata documentazione contabile o di altra natura che dimostri l’effettiva insolvenza attuale della società o richieste ultimative di adempimento da parte dei creditori;
d) al riguardo deve anche osservarsi che la pubblica udienza per la decisione di merito va fissata per la pubblica udienza in data 3 ottobre 2024;
e) occorre ulteriormente ribadire che, come prescritto dall’art. 64, primo comma, c.p.a., spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle loro domande o eccezioni, sicché nella fase cautelare il pregiudizio grave e irreparabile deve essere rigorosamente dimostrato, non potendo esso desumersi da mere allegazioni che, in ipotesi, possano apparire plausibili, ma non siano confortate da effettivi e decisivi riscontri.

La domanda cautelare deve, quindi, essere rigettata, mentre le spese della presente fase possono essere eccezionalmente compensate avuto riguardo alla particolare articolazione della controversia.

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