TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202301567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202301567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301567
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 01567/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01400/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2018, proposto da
F A, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Dario D'Aragona in Salerno, via G.V. Quaranta n. 1, nonché dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Praiano, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

del parere prot. 12083

CL

34.19.07/81.168


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il parere negativo, reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla realizzazione di autorimesse private. Con l'unico motivo di ricorso (intitolato « Violazione e falsa applicazione art. 17 L.R 35/87. Eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti »), l'esponente ha lamentato che erroneamente la Soprintendenza avrebbe ritenuto che l'art. 17 del Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana (P.U.T.), approvato con l.r. 35/1987, vieti qualsivoglia tipo di edificazione nella zona di riferimento, ivi inclusa la realizzazione di garage pertinenziali.

2. Si è costituita la Soprintendenza, deducendo l'infondatezza del gravame.

3. La causa è passata in decisione all'udienza straordinaria di smaltimento del 16 giugno 2023, all'esito della quale, con ordinanza n. 1416/2023 emessa ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., è stato rilevato « un possibile profilo d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, in quanto il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, depositato dalla stessa amministrazione sub. doc. 18, risulta plurimotivato, oltre che in riferimento alle previsioni del P.U.T., anche sotto l'aspetto dell'incompatibilità dell'opera con il vincolo paesaggistico e tale ultimo tassello motivazionale, di per sé autosufficiente a sorreggere il provvedimento, non è stato contestato nel ricorso », assegnando alle parti il termine di dieci giorni per dedurre sulla questione.

4. Con memoria depositata il 26 giugno 2023, il ricorrente ha dedotto l'unitarietà motivazionale del parere avversato, in quanto la disciplina paesaggistica della zona sarebbe racchiusa nella l.r. 35/1987 di approvazione del P.U.T. e la conformità dell'intervento edilizio con le previsioni di tale Piano sarebbe stata trattata nel ricorso.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, conformemente al rilievo effettuato d'ufficio, giacché le osservazioni di parte ricorrente non sono idonee a condurre a un diverso convincimento.

6. Per costante giurisprudenza, in presenza di un provvedimento plurimotivato, cioè basato su una pluralità di motivazioni autonome ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, è inammissibile il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni addotte dall'amministrazione, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto, emergendo, di conseguenza, un difetto d'interesse all'impugnativa di un atto che rimarrebbe lesivo per il ricorrente ( ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 28 maggio 2019, n. 2877;
Id., Sez. V, 1 aprile 2022, n. 2203;
Id., Sez. III, 2 maggio 2023, n. 2647).

7. Nel caso di specie, il parere negativo della Soprintendenza poggia non solo sull'asserita contrarietà dell'intervento all'art. 17 del P.U.T., ma anche sulla incompatibilità ab intrinseco delle opere con i valori protetti dal vincolo paesaggistico apposto sulla zona. In particolare, nel provvedimento (depositato per esteso sub. doc. 18 Soprintendenza) viene esposto che:

«- l'intervento di cui in epigrafe, nel suo insieme, comporta un'ulteriore alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la medesina Zona è stata sottoposta a vincolo paesaggistico con il D.M. 10/6/1957 che ne ha riconosciuto il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497/1939, in quanto "costituisce, con il vario seguito di anfratti che, ai piedi dell'altopiano di Agerola, si alternano, con scenari meravigliosi di rocce e di deliziose rade marine, dalle multiformi colorazioni, dal Capo di Conca fino al Capo Sottile, in vista di Positano e di Capri, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica";

- l'intervento de quo, per la notevole consistenza e per la tipologia scelta (cioè l'edificazione di una costruzione apposta alla collina, previo lo sbancamento dell'intera porzione del pendio interessato ed impropriamente definita "interrata"), stravolge lo stesso rilievo pregiudicandone la vocazione e destinazione naturale, determina un fronte continuo edificato di notevole altezza e non rispetta le specificità naturalistico-ambientali, né quelle morfologiche ed architettoniche che tanto caratterizzano i contesti territoriali ed incidono nei paesaggi della Costiera;

- la soluzione in progetto si sopraeleva nettamente rispetto all'andamento attuale del rilievo, né ripropone, per quanto desumibile dalla documentazione sino ad ora inviata e/o a disposizione di questo Ufficio, la Configurazione dell'assetto preesistente dei pendio. In merito a ciò la proprietà, anche con le recenti osservazioni, non apporta alcuna nuova documentazione utile a dimostrare inequivocabilmente lo stato preesistente dei terrazzamenti poiché ripropone grafici, immagini e notizie già comprese negli atti ed elaborati inoltrati da codesto Comune;

- la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, perciò, continua a non comprovare la liceità dello stato attuale dei luoghi ed a sminuire l'effettiva portata dell'intervento mancando dei grafici dello "stato sovrapposto" (cioè del rilievo con il progetto) oltre che di un'adeguata rappresentazione sia della situazione preesistente, sia di quella attuale ».

8. Questo tassello motivazionale è autonomo rispetto alla questione – sulla quale soltanto si incentra il ricorso – se l'art. 17 del P.U.T. vieti l'edificazione di autorimesse pertinenziali. Infatti, dalla lettura complessiva del parere, emerge come, ad avviso dell'amministrazione, quand'anche il P.U.T. non impedisse in nuce la realizzazione di autorimesse, lo specifico intervento progettato dal ricorrente sarebbe incompatibile con i valori protetti dal vincolo paesaggistico, poiché determinerebbe uno sbancamento e un'alterazione definitiva della morfologia del pendio naturale. I predetti passaggi della motivazione provvedimentale non sono stati avversati nel ricorso, ma solo nella memoria difensiva depositata in vista della discussione della causa. Quest'ultimo atto difensivo distingue espressamente i due profili ostativi rilevati dall'amministrazione (da un lato, « il P.U.T. non consentirebbe la edificazione di parcheggi interrati nell'area in esame » e, dall'altro lato, « il progetto, per le sue caratteristiche, non sarebbe compatibile con il regime di tutela vigente nell'area introdotto dal D.M. 10 giugno 1957 e ribadito dalle previsioni dello stesso P.U.T. ») e procede alla confutazione anche del secondo, obiettando come i lavori progettati insistano su un tratto già interessato da terrazzamenti artificiali, contemplino la realizzazione di autorimesse integralmente interrate e prevedano un ripristino della conformazione esterna del pendio. Per tale aspetto, la memoria in questione contiene un motivo aggiunto inammissibile, poiché non portato alla notifica dell'amministrazione, in spregio all'art. 43 cod. proc. amm., e non è, di conseguenza, suscettibile di scrutinio nel merito.

9. Pertanto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale già richiamato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse.

10. Stante la definizione della vertenza in rito e su una questione rilevata d'ufficio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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