TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202101152
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 01152/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2020, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Caserta, via Roma n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto ed Istituto Comprensivo Statale di Longarone - in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Centro Studi Sannitico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli alla Via G.G. Orsini n. 30;
per l'annullamento
- del decreto di depennamento dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno, del decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Trichiana di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e della comunicazione dell'USR Veneto del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico e Cuoco (CO e CS) pubblicata il 28 settembre 2017 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e dell’Istituto Comprensivo Statale di Longarone;
Visto l’atto di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. S M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’ambito della gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017 – 2019 disciplinate dalla procedura prevista dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 640 del 30 agosto 2017 per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), sono emerse delle criticità nei confronti di alcuni degli iscritti a seguito dei controlli sui titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie.
In particolare per il “Centro Studi Sannitico” sito in Durazzano (BN) è emerso un problema relativo al titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per l’anno scolastico 2012 - 2013. Infatti l’Ufficio ambito territoriale per la Provincia di Benevento del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’anno scolastico 2012 - 2013 tale Istituto non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale.
Conseguentemente le Istituzioni scolastiche, in sede di svolgimento dei controlli successivi previsti dall’art. 7, comma 5, del D.M. n. 640 del 2017, circa le dichiarazioni rese sul possesso dei titoli nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle graduatorie di III fascia ATA, hanno provveduto a disporre l’esclusione dei candidati interessati, dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640 del 2017.
Ne è scaturito un copioso contenzioso instaurato prevalentemente avanti al Giudice ordinario, ed in alcuni casi avanti al Giudice amministrativo.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che era già stato inserito nella graduatoria e che è stato escluso per la mancanza di un titolo di studio validamente conseguito, impugna il depennamento con tre motivi.
Con il primo motivo lamenta il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta per la mancata considerazione che l’Istituto deve ritenersi aver ottenuto la parità scolastica retroattivamente anche per l’anno 2012 – 2013 3 per effetto del decreto prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico per la Campania adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2015, n. 5211.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8.4 del DM n. 640 del 2017, perché in tal modo viene indebitamente disconosciuta la validità del certificato rilasciato il 16 novembre 2016 dal rappresentante legale del “Centro Studi Sannitico” circa il conseguimento del diploma nella sessione di esami dell’anno scolastico 2012 – 2013.
Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché non è stata acquisita la partecipazione procedimentale del destinatario del provvedimento reso definitivo in un momento in cui non erano ancora decorsi i termini per un eventuale reclamo, e non sono stati svolti i necessari accertamenti presso il Centro Studi Sannitico che ha rilasciato il diploma.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nel merito l’Amministrazione sostiene che i titoli rilasciati dall’Istituto interveniente “ora per allora” relativamente all’anno 2012 – 2013 non possono aver alcun valore, dato che si riferiscono ad un periodo in cui il Centro Studi Sannitico era privo del riconoscimento della parità scolastica, non era assoggettato ad alcun controllo o verifica circa il possesso dei requisiti di organizzativi e funzionali necessari, e non era neppure autorizzato allo svolgimento degli esami.
In definitiva l’Amministrazione afferma che, quand’anche per ipotesi dovesse ammettersi un qualche effetto retroattivo al provvedimento che ha riconosciuto la parità