TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202101152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-09-30, n. 202101152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101152
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2021

N. 01152/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00767/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2020, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Caserta, via Roma n. 8;

contro

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto ed Istituto Comprensivo Statale di Longarone - in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Centro Studi Sannitico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli alla Via G.G. Orsini n. 30;

per l'annullamento

- del decreto di depennamento dalle graduatorie di

III

Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Longarone di Belluno, del decreto del dirigente scolastico dell'I.C. di Trichiana di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e della comunicazione dell'

USR

Veneto del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di

III

Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico e Cuoco (CO e CS) pubblicata il 28 settembre 2017 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e dell’Istituto Comprensivo Statale di Longarone;

Visto l’atto di intervento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. S M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nell’ambito della gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017 – 2019 disciplinate dalla procedura prevista dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 640 del 30 agosto 2017 per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), sono emerse delle criticità nei confronti di alcuni degli iscritti a seguito dei controlli sui titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie.

In particolare per il “Centro Studi Sannitico” sito in Durazzano (BN) è emerso un problema relativo al titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato per l’anno scolastico 2012 - 2013. Infatti l’Ufficio ambito territoriale per la Provincia di Benevento del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’anno scolastico 2012 - 2013 tale Istituto non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale.

Conseguentemente le Istituzioni scolastiche, in sede di svolgimento dei controlli successivi previsti dall’art. 7, comma 5, del D.M. n. 640 del 2017, circa le dichiarazioni rese sul possesso dei titoli nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle graduatorie di III fascia ATA, hanno provveduto a disporre l’esclusione dei candidati interessati, dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640 del 2017.

Ne è scaturito un copioso contenzioso instaurato prevalentemente avanti al Giudice ordinario, ed in alcuni casi avanti al Giudice amministrativo.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che era già stato inserito nella graduatoria e che è stato escluso per la mancanza di un titolo di studio validamente conseguito, impugna il depennamento con tre motivi.

Con il primo motivo lamenta il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta per la mancata considerazione che l’Istituto deve ritenersi aver ottenuto la parità scolastica retroattivamente anche per l’anno 2012 – 2013 3 per effetto del decreto prot.

AOODRCA

360 dell’11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico per la Campania adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2015, n. 5211.

Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.

8.4 del DM n. 640 del 2017, perché in tal modo viene indebitamente disconosciuta la validità del certificato rilasciato il 16 novembre 2016 dal rappresentante legale del “Centro Studi Sannitico” circa il conseguimento del diploma nella sessione di esami dell’anno scolastico 2012 – 2013.

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 71 del

DPR

28 dicembre 2000, n. 445, e dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché non è stata acquisita la partecipazione procedimentale del destinatario del provvedimento reso definitivo in un momento in cui non erano ancora decorsi i termini per un eventuale reclamo, e non sono stati svolti i necessari accertamenti presso il Centro Studi Sannitico che ha rilasciato il diploma.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nel merito l’Amministrazione sostiene che i titoli rilasciati dall’Istituto interveniente “ora per allora” relativamente all’anno 2012 – 2013 non possono aver alcun valore, dato che si riferiscono ad un periodo in cui il Centro Studi Sannitico era privo del riconoscimento della parità scolastica, non era assoggettato ad alcun controllo o verifica circa il possesso dei requisiti di organizzativi e funzionali necessari, e non era neppure autorizzato allo svolgimento degli esami.

In definitiva l’Amministrazione afferma che, quand’anche per ipotesi dovesse ammettersi un qualche effetto retroattivo al provvedimento che ha riconosciuto la parità in esecuzione della sentenza del giudice amministrativo di secondo grado, tale riconoscimento non potrebbe retroagire, per il principio tempus regit actum , fino ad attribuire valore legale ai diplomi rilasciati in un momento in cui il Centro Studi Sannitico era privo dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento di scuola paritaria.

Con ordinanza di questa Sezione n. 390 del 2 settembre 2020, è stata respinta la domanda cautelare, e tale pronuncia è stata riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2020, n. 6767.

All’udienza del 14 luglio 2021, il Collegio rilevando d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con ordinanza n. 951 del 20 luglio 2021 adottata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., ha sollecitato le parti a dedurre in merito a tale questione.

La parte ricorrente con memoria depositata in giudizio il 29 luglio 2021 ha dedotto che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto è impugnata anche la circolare del 7 febbraio 2020, con la quale l’Ufficio scolastico regionale ha dato indicazioni alle quali i singoli Istituti devono uniformarsi in sede di controllo sui titoli di accesso alle graduatorie. Ne consegue, secondo la parte ricorrente, che non viene in rilievo nel caso di specie una controversia che abbia ad oggetto la mera gestione delle graduatorie, ma la legittimità o meno di un atto applicativo di un atto a contenuto generale o regolamentare quale atto presupposto.

Il “Centro Studi Sannitico” è intervenuto in giudizio ad adiuvandum per sostenere le conclusioni proposte dalla parte ricorrente.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, riconvocata per esaminare le deduzioni delle parti sulla questione sollevata d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza in una graduatoria alla quale si accede senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale, e quindi riguarda atti di mera gestione della stessa.

In linea generale deve convenirsi con la parte ricorrente circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quei casi in cui sono impugnati atti amministrativi di carattere generale, anche regolamentare, che disciplinano l’accesso alle graduatorie per ottenere, attraverso l’annullamento di tali atti, la tutela della posizione individuale della parte ricorrente all’inserimento in una graduatoria. In tali evenienze è infatti configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. Un. 30 marzo 2021, n. 8775;
id. 13 settembre 2017, n. 21198).

Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto nella memoria depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 29 luglio 2021, non ricorre tale ipotesi nella fattispecie in esame.

Infatti l’atto dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del

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