TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201800728

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201800728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800728
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2018

N. 00728/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edicom Finance S.r.l. e Gruppo Edicom Rete di Imprese, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati R I e C D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Tribunale di Macerata, Presidente pro tempore del Tribunale di Macerata, non costituiti in giudizio;

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

A.Net S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Galvani, Cataldo Giuseppe Salerno, Giulio Brovadan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini n. 156;

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti:

- della nota del Tribunale di Macerata 5 luglio 2018, prot. 1568;

- del provvedimento presidenziale 5 luglio 2018, senza protocollo, di riconferma dell'aggiudicazione dopo nuova istruttoria;

- dei verbali della Commissione 5 luglio 2018 e 3 luglio 2018, senza protocollo;

- della nota del Tribunale di Macerata 3 luglio 2018, prot. 1538;

- del provvedimento presidenziale 3 luglio 2018, senza protocollo;

- del provvedimento presidenziale 27 giugno 2018 non trasmesso a Edicom ma citato a pag. 5 (sestultima riga) del provvedimento presidenziale 3 luglio 2018;

- della nota del Tribunale 8 giugno 2018, senza protocollo;

- della nota del Tribunale 7 giugno 2018, prot. 1328;

- della “determina di aggiudicazione” presidenziale 6 giugno 2018, d.p. 47/18, successivamente notificata;

- della nota del Tribunale 7 giugno 2018, prot. 1327;

- del provvedimento della Commissione 6 giugno 2018, senza protocollo;

- della nota del Tribunale 10 maggio 2018, prot. 1092;

- del verbale della Commissione 3 maggio 2018, senza protocollo;

- del verbale della Commissione 8 maggio 2018, senza protocollo;

- del verbale della Commissione 9 maggio 2018, senza protocollo;

- del verbale della Commissione 10 aprile 2018, senza protocollo;

- della nota del Tribunale 21 marzo 2018, prot. 685;

- del provvedimento presidenziale 21 marzo 2018, senza protocollo;

- del provvedimento presidenziale 13 marzo 2018, senza protocollo;

- della nota del Tribunale 23 maggio 2018, prot. 1196;

- del provvedimento della Commissione 22 maggio 2018, senza protocollo;

- del provvedimento presidenziale 19 giugno 2018, senza protocollo;

- di ogni altro provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli così indicati;

nonché per la caducazione - ex artt. 121 ss. cod. proc. amm., ex tunc o in subordine ex nunc - del contratto o della convenzione sottoscritti in forza dell'aggiudicazione gravata;

per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti:

degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti, nonché della nota del Tribunale di Macerata 12.9.2018 prot. 1940 e del provvedimento presidenziale 12.9.2018 senza protocollo e di ogni altro provvedimento, presupposto, consequenziale o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di A.Net S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo e i successivi due atti di motivi aggiunti, la società Edicom Finance S.r.l. (di seguito anche solo “Edicom”) e il Gruppo Edicom Rete di Imprese impugnano gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, relativi alla procedura indetta dal Tribunale di Macerata per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi di pubblicità informatica immobiliare a servizio delle procedure esecutive ex artt. 484-490 c.p.c. e altri servizi informativi complementari. Si tratta, come è ormai noto, di servizi che i giudici dell’esecuzione e i giudici delegati non sono obbligati ad utilizzare nell’ambito dei singoli procedimenti, ma che comunque rispondono all’esigenza di implementazione dell’utilizzo in ambito processuale di sistemi telematici collaudati, e ciò anche alla luce del fatto che gli operatori privati molto spesso forniscono gratuitamente anche servizi aggiuntivi (ad esempio, creazione, manutenzione e gestione del sito informatico dell’ufficio giudiziario, etc.).



1.2. La gara, indetta con l’avviso presidenziale del 13 marzo 2018, integrato dal successivo avviso del 21 marzo 2018, era da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, all’esito della valutazione svolta dalla commissione all’uopo nominata, è risultata aggiudicataria la controinteressata A.Net S.p.A. (di seguito anche solo “A”) con un punteggio complessivo di 95 punti, mentre Edicom ha conseguito 89 punti.

Va sin d’ora premesso che i criteri di valutazione delle offerte tecniche erano i seguenti:

a) disponibilità dell’appaltatore a fornire due unità lavorative da impiegare all’interno dell’Ufficio giudiziario per coadiuvare i dipendenti addetti alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari: da 0 a 20 punti;

b) realizzazione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica del sito informatico del Tribunale: da 0 a 10 punti;

c) pregresse esperienze nell’espletamento di servizi analoghi, quale risultante da convenzioni attive alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: da 0 a 20 punti, suddivisi in scaglioni di 5 punti a seconda del numero delle convenzioni dichiarate (da 1 a 15, punti 5;
da 16 a 30, 10 punti;
da 31 a 40, 15 punti;
oltre 41, punti 20. Al riguardo va evidenziato che, per un lapsus calami , nell’avviso integrativo compare il numero “51”, ma tutte le parti sono concordi nel ritenere che l’amministrazione volesse intendere “oltre 41” – si veda al riguardo il verbale del 6 giugno 2018);

d) fornitura di assistenza generalizzata a favore dell’utenza: da 0 a 10 punti;

e) fornitura di assistenza generalizzata a favore dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei commissari liquidatori, etc.: da 0 a 10 punti;

f) visibilità del sito della società in formato desktop : da 0 a 3 punti (così suddivisi: da 0 a 50.000 visite mensili, 1 punto;
da 50.001 a 100.000 visite mensili, 2 punti;
oltre 100.000 visite mensili, 3 punti);

g) pubblicità cartacea in proprio: da 0 a 5 punti;

h) fornitura e posa in opera di un display informativo su spazi interni: da 0 a 2 punti.

Per l’offerta economica era invece assegnabile un massimo di 20 punti.



1.3. Una volta venuta a conoscenza dell’esito della gara, Edicom ha a più riprese contestato la legittimità del procedimento, censurando in particolare l’omessa esclusione della controinteressata e l’omessa verifica da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di offerta tecnica. Il Tribunale di Macerata, ritenuto che nella specie non ricorresse alcuna causa di esclusione, ha invece approfondito l’altro profilo sollevato da Edicom, procedendo alla verifica del numero di convenzioni attive che A ha in essere con altri organismi giudiziari italiani (sul punto si tornerà infra ). E, pur riconoscendo che alcune delle convenzioni dichiarate in offerta non fossero da computare, la commissione di gara ha ritenuto comunque di confermare l’originaria aggiudicazione, dal che è discesa la necessità per le ricorrenti di proporre i due atti di motivi aggiunti, in cui le censure svolte nel ricorso introduttivo sono in parte ribadite e in parte ampliate, anche alla luce della documentazione successivamente acquisita al procedimento di gara. L’originaria aggiudicazione è stata dapprima confermata con il provvedimento del 5 luglio 2018, adottato sulla scorta dei verbali di gara del 3 e del 5 luglio 2018, e da ultimo con il provvedimento del 12 settembre 2018.



2. Le ricorrenti contestano la complessiva legittimità della procedura per i seguenti motivi:

- illegittima omessa esclusione di A, per avere quest’ultima reso una falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la controinteressata era stata esclusa da analoga gara indetta nel 2017 dal Tribunale di Civitavecchia, poiché, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, era risultata non in regola con il pagamento di tributi. Tale esclusione è stata ritenuta legittima dal TAR Lazio con la sentenza n. 6234/2018. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura A ha taciuto completamente questo specifico precedente, per cui la relativa dichiarazione è da ritenere falsa o comunque omissiva ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ulteriore omessa illegittima esclusione di A, questa volta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f- bis ), del D.Lgs. n. 50/2016, per avere la controinteressata dichiarato di avere in corso di svolgimento servizi analoghi in numero superiore a quanto effettivamente risulterebbe dagli accertamenti svolti dalla stazione appaltante;

- illegittimità del punteggio assegnato ad A sia per il criterio relativo al numero di convenzioni attive, sia per il criterio relativo alla pubblicità;

- illegittimità della lex specialis per commistione fra requisiti di capacità tecnico-economica dei concorrenti e criteri di valutazione delle offerte (la censura si riferisce anch’essa al numero delle convenzioni attive).

In relazione all’offerta tecnica, le ricorrenti contestano in particolare i seguenti punteggi assegnati alla controinteressata:

- 20 punti per le pregresse esperienze in servizi analoghi (deducendo che o andava abbassato il punteggio assegnato ad A oppure andava incrementato quello assegnato a Edicom);

- 5 punti per la pubblicità cartacea in proprio (deducendo che anche l’offerta di Edicom meritava il punteggio massimo di 5).

Dall’accoglimento di entrambe le censure discenderebbe il collocamento di Edicom al primo posto della graduatoria finale.

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