TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402726
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02726/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05714/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S D P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla piazza del Popolo n. 18, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, datato 12 marzo 2018, con il quale la ricorrente è stata riconosciuta non idonea al servizio in Polizia perché affetta da “ Deficit visus naturale (OD 1/10, OS <
1/10), corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (OD sf – 3,00 OS sf – 2,50 cil – 1,00). Art. 3 comma 1 lettera C, DM 30.6.2003 n. 198 e succ. mod. ed int.)
”;

-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non noto, ivi compreso, l'eventuale verbale di visita oculistica eseguita dalla Commissione, dell'eventuale provvedimento di esclusione dal concorso sopravvenuto;

-se ed in quanto necessario, in parte qua , del bando di concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato in G.U.R.I. – 4^ serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 26 maggio 2017;

-del D.M. 198/2003 art. 3;

-della nota recante “ procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato” pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell''apposita pagine dedicata alle procedure concorsuali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

-del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 – pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018 - di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell''art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017;

-dell'allegata graduatoria e dell'elenco dei vincitori, tutti nella parte in cui non includono la ricorrente;

-di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non noto, nonché per l'ammissione, anche con riserva alle successive fasi concorsuali, ai fini dell'inclusione nella graduatoria finale di merito o, in subordine, per l'esperimento di verificazione o CTU ex artt. 63 e ss. c.p.a.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Con il ricorso all’esame del Collegio la ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata esclusa dal concorso pubblico per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti, bandito con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2017, a causa del giudizio di “Inidoneità fisica” per “ Deficit visus naturale (OD 1/10, OS <
1/10), corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (ODsf – 3,00 OS sf – 2,50 cil – 1,00). Art. 3 comma 1 lettera C, DM 30.6.2003 n. 198 e succ. mod. ed int.)”
.

I.1 In effetti la ricorrente partecipava al concorso di cui all'art. 1, lett. a) del Bando in epigrafe citato, articolantesi nelle fasi di seguito indicate:

1. Prova scritta d’esame;

2. Prova di efficienza fisica;

3. Accertamenti psicofisici;

4. Accertamento attitudinale.

I.2 Orbene, la sig.ra -OMISSIS-, dopo aver superato la prova d’esame scritta, veniva convocata in Roma per l'espletamento della prova di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici. Superate le prescritte prove di efficienza fisica, la ricorrente veniva quindi sottoposta agli accertamenti psico-fisici fra cui l’esame del visus (naturale e corretto) e del senso cromatico.

I.3 Sennonchè, a seguito di tali verifiche, la Commissione medica giudicava la sig.ra -OMISSIS- non idonea, a cagione di un rilevato “[...] Deficit visus naturale (OD 1/10, OS <
1/10), corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (ODsf – 3,00 OS sf – 2,50 cil – 1,00). Art. 3 comma 1 lettera C, DM 30.6.2003 n. 198 e succ. mod. ed int.)”
.

II. Il giudizio emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, datato 12 marzo 2018, determinante l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, è stato dunque impugnato da quest’ultima con gravame affidato ai seguenti motivi di censura:

Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, del D.M. 198/2003 art. 3 della nota recante “procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato”. Violazione e falsa applicazione Direttiva EU 78/2000. Violazione e falsa applicazione D. lgs. 216/2003. Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto di istruttoria. Erroneià dei presupposti. Travisamento di fatti. Errore di fatto. Manifesta illogicità. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.”

Deduce parte ricorrente, in particolare:

- l’erroneità ed illogicità del giudizio medico serbato dalla Commissione rispetto alla sua capacità visiva che, secondo le conclusioni mediche di quest’ultima, sarebbe tale da farla rientrare nel novero dei soggetti ipovedenti gravi, condizione del tutto incompatibile con i risultati invece positivi conseguiti nelle altre prove di concorso e, in particolare, in quelle di efficienza fisica. Inoltre l’esito della visita da parte della Commissione sarebbe stato falsato dalla circostanza che “proprio nei giorni in cui si sono svolti gli accertamenti sanitari di cui si tratta, la ricorrente è stata colpita da una forma acuta di -OMISSIS- che può aver giustificato una temporanea e transitoria difficoltà visiva”, patologia che la Commissione avrebbe dovuto rilevare motu proprio in sede di visita, rinviando così l’esame ad avvenuta guarigione .

- l’illegittimità, in quanto eccessivamente “restrittiva, gravosa e sproporzionata rispetto alle esigenze richieste dalle professionalità poste a concorso ”, della prescrizione di cui all’articolo 14, comma 4, del bando che, riprendendo quanto prescritto dall’articolo 3 del D.M. 198/2003, prevede, a pena d’inidoneità, che il candidato possieda, tra gli altri, il seguente requisito: “Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”. Tali prescrizioni comporterebbero una immotivata discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in palese violazione della Direttiva Europea n. 78/2000 e della legge di recepimento della stessa n. 216/2003, anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

III. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. IV. In esito alla Camera di Consiglio del 12 giugno 2018, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’istanza cautelare formulata nel ricorso veniva rigettata.

V. Con motivi aggiunti notificati in data 20 luglio 2018 la ricorrente impugnava, poi, la graduatoria finale di merito medio tempore pubblicata dall’Amministrazione resistente, dolendosi della illegittimità derivata della stessa.

VI. Alla Camera di Consiglio dell’11 settembre 2018 l’istanza cautelare formulata con i citati motivi aggiunti veniva rinunciata dalla ricorrente.

VII. Con ordinanze presidenziali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- venivano, rispettivamente, disposto e sollecitato il deposito, da parte dell’Amministrazione resistente, di una dettagliata relazione afferente i fatti di causa, incombente adempiuto con deposito del 13 settembre 2023.

VIII. In vista dell’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 19 gennaio 2024 la parte ricorrente ha, dunque, depositato memoria conclusiva ai sensi dell’articolo 73 c.p.a.

IX. All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 19 gennaio 2024 tenutasi in modalità da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.

X. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile per carenza originaria di interesse. I motivi aggiunti vanno conseguentemente dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Tanto consente di prescindere dalla integrazione del contraddittorio in favore dei tutti i candidati presenti in graduatoria sui quali solo l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti avrebbe potuto incidere.

X.1 Infondate sono le censure rivolte al giudizio di inidoneità serbato dalla Commissione medica ed alla conseguente esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua .

In effetti la ricorrente non ha allegato documentazione medica proveniente da struttura pubblica per contestare gli accertamenti negativi impugnati, comunque eseguiti da personale medico e che non possono trovare confutazione nelle mere asserzioni e deduzioni difensive portate in ricorso. Fermo restando che non costituisce oggetto di contestazione il possesso da parte della ricorrente di un certo deficit del visus , non risulta versata agli atti del giudizio alcuna documentazione dalla quale risulti che la misura di tale deficit sia diversa da quella accertata dalla Commissione nella seduta d’esame.

Inoltre, con riguardo alla cheratite dalla quale sarebbe stata affetta la ricorrente nei giorni precedenti a quello dell’esame, documentata, peraltro, con certificazione di medico specialista privato, non risulta agli atti che la ricorrente abbia reso nota tempestivamente la circostanza alla Commissione ed abbia, in ragione di ciò, diligentemente chiesto il rinvio della prova d’esame. Non può costituire onere della Commissione indagare le condizioni di salute dei singoli candidati per verificare la sussistenza negli stessi delle migliori condizioni per il superamento dell’accertamento medico, essendo al più il candidato ad essere onerato di segnalare eventuali indisposizioni tali da impedire il corretto svolgimento della prova.

Né risponde al vero che il giudizio della Commissione determinerebbe la classificazione della ricorrente quale -OMISSIS-.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 138/2001, invocato da parte ricorrente: “ 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione” mentre alla ricorrente è stata diagnosticato un deficit del visus correggibile a 10/10, ancorché con correzione superiore ad una diottria.

Vero è inoltre che l’art. 25, comma 2, della Legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone che “… i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno… ”. L’art. 46, comma 1, della sopra citata legge, dispone che “…gli accertamenti per l’idoneità fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza… ”. Alle citate disposizioni di legge è stata data attuazione mediante regolamenti approvati con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, così come modificato dal D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272 (“Accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) e con D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli).

Il giudizio della Commissione medica, alla stregua della normativa sin qui richiamata, è espressione di discrezionalità tecnica e deve attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati, come accertate in sede di visita concorsuale, e non è suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità se non entro i ristretti limiti della manifesta contraddittorietà e in quanto sia fondatamente allegata una evidente carenza istruttoria rapportata a comprovati errori e contraddittorietà, circostanze nella specie non adeguatamente rilevate (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117;
id, n. 4228 del 2020;
id. ordinanza 22 maggio 2020, n. 2841 e id., sent. sez. IV, 2 dicembre 2020, n.7634).

Ciò non determina l’insindacabilità assoluta degli accertamenti in sede concorsuale, attesa la possibilità di contrastare le stesse con l’allegazione di elementi idonei volti ad evidenziare la illogicità e il travisamento dei presupposti;
ed infatti l’interessato deve allegare elementi concreti e convincenti sul piano delle prove, circostanza, come detto, non ravvisabile nel caso di specie.

Donde l’infondatezza del motivo di ricorso.

X.2.  Inammissibile è poi la doglianza riferita al portato dell’articolo 3 del D.M n. 198/2003 ed dell’articolo 14, comma 4, del bando, nella parte in cui impongono uno specifico requisito del visus ai fini del giudizio di idoneità del candidato.

Invero la ricorrente, già soggetta a correzione del visus mediante occhiali, conoscendo la propria condizione medico sanitaria, avrebbe potuto e dovuto percepire la portata escludente e lesiva della norma di bando in argomento sin dalla sua pubblicazione e, pertanto, gravarne tempestivamente il contenuto, contestandone quei profili di illogicità solo oggi, tardivamente, dedotti a valle della propria esclusione, che, invero, alla stregua del bando, doveva intendersi preannunciata.

Il carattere escludente della prescrizione di cui all’articolo 3 del DM 198/2003, siccome ripreso nel bando, non può non essere considerato manifesto ed evidente per una concorrente nella medesima condizione della ricorrente, con riguardo alla sua ipocapacità visiva.

Né, come già detto, v’è traccia nel ricorso siccome nella documentazione in atti che la misura del deficit visivo da cui è affetta la ricorrente sia diversa da quella accertata dalla Commissione e tale da non fare consentire alla stessa di percepire la clausola di bando impugnata come escludente.

Donde, per quanto innanzi, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente rivolge le sue doglianze al bando di concorso ed al D.M. n. 198/2003.

XI. La circostanza che i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo superino il vaglio di legittimità di questo Giudice, determina, conseguenzialmente, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei motivi aggiunti recanti impugnativa della graduatoria in via derivata.

XII. In conclusione il ricorso introduttivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Improcedibili sono invece i motivi aggiunti.

XIII. Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda.

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