TAR Aosta, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201600013
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00069/2014 REG.RIC.

N. 00013/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA AU JARDIN FLEURI DI ARTAZ s.s, in persona del legale rappresentante p.t., P N, ANTOINE ALDO MONET, SERGE CESARE HOSQUET e SMONE TUMBARELLO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. P C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Aosta, Via Losanna, n. 17;

contro

COMUNE di ANTEY-SAINT-ANDRE', in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Aosta, Via Cesare Battisti, n. 1;

REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

in parte qua, della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23 luglio 2014, con riferimento al rigetto delle osservazioni al testo della variante al PRGC adottato con D.C.C. n. 7 del 10 aprile 2014, presentate in data 29 maggio 2014 dai ricorrenti e da altri, ed ivi elencate al progressivo n. 25/1;

in parte qua, della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 10 aprile 2014 di adozione della variante al PRGC, laddove prevede l'inserimento di un tracciato stradale a valle della Frazione Bourg;

in parte qua, della delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell'8 settembre 2014, cd. di adozione definitiva del testo della variante al PRGC adottato con D.C.C. n. 7 del 10 aprile 2014;

quanto ai motivi aggiunti,

della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2015, pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e resa nota sul BUR n. 17 del 28 aprile 2015, portante integrale accoglimento della DGR n. 359/13.03.2015, di proposta al Comune di modificazioni alla variante sostanziale al PRG, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 1998;

in parte qua, della DGR n. 359/13.03.2015, di proposta al Comune di modificazioni alla variante sostanziale al PRG, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 11 del 1998;

di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Antey-Saint-Andre';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo vengono principalmente impugnati i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Antey-Saint Andrè ha adottato una variante sostanziale al proprio piano regolatore generale (PRG) ed ha controdedotto alle osservazioni presentate dagli interessati.

In particolare, i ricorrenti lamentano che la variante allo strumento urbanistico prevede la realizzazione di una strada comunale funzionale al collegamento fra la zona centrale del Comune e la frazione di Bourg, il cui tracciato interessa anche aree di loro proprietà.

Dopo la proposizione del ricorso, il Consiglio comunale di Antey-Saint Andrè, con delibera n. 6 del 25 marzo 2015, ha recepito le proposte di modifica alla variante adottata - proposte avanzate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13 marzo 2015 - ed ha, quindi, approvato, in via definitiva, la medesima variante.

Poiché anche a seguito dell’approvazione definitiva, la variante prevede la realizzazione della suddetta strada, questi ultimi atti sono stati gravati con motivi aggiunti.

Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Antey-Saint André.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 15 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico articolato motivo, contenuto nel ricorso introduttivo ribadito nel secondo motivo dei motivi aggiunti, gli interessati sostengono che la decisione di realizzare la suddetta strada sarebbe del tutto irrazionale, posto che il collegamento con la frazione di Bourg è già assicurato da un sentiero sterrato allocato su terreni di proprietà privata, sul quale, peraltro, i proprietari hanno manifestato la disponibilità ad apporre servitù di uso pubblico. Si evidenzia ancora che, mentre il sentiero esistente è posto, per il suo intero tracciato, sul confine delle proprietà, la strada da realizzare intersecherebbe alcune delle proprietà stesse creando così reliquati insuscettibili di sfruttamento economico. Anche questo elemento deporrebbe per l’irrazionalità della scelta. Infine, i ricorrenti rilevano che l’Amministrazione, accogliendo una loro osservazione, in sede di approvazione definitiva, ha deciso di stralciare dal piano una previsione riguardante un parcheggio pubblico da allocare su alcune delle aree interessate dalla strada di cui è causa. La decisione di non accogliere l’osservazione avente ad oggetto la strada stessa sarebbe quindi contraddittoria in quanto in contrasto con quella riguardante il parcheggio.

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

Come noto, per costante orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte all’approvazione degli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e, per questa ragione, sono sindacabili da parte del giudice amministrativo solo nel caso in cui vi siano evidenti indici di irrazionalità o emerga chiaramente la sussistenza di errori nella valutazione dei presupposti ad esse sottesi.

Per quanto riguarda poi il profilo motivazionale, si afferma altresì che l’amministrazione non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, essendo a tal fine sufficiente il richiamo ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano come risultanti dall’apposita relazione di accompagnamento al piano stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476;
id. 13 marzo 2008 n. 1095;
id. 27 dicembre 2007 n. 6686).

Uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il soggetto interessato dall’atto di pianificazione versi in situazione di particolare affidamento;
affidamento che può derivare o da una convenzione urbanistica, già stipulata con il Comune, che riservi all’area un trattamento più favorevole rispetto a quello introdotto con il piano sopravvenuto, ovvero da una sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego al rilascio un titolo edilizio. Altra eccezione si ha poi nel caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004 n. 6401;
id. 4 marzo 2003 n. 1197).

Ciò premesso il Collegio non può che rilevare l’infondatezza delle censure esaminate.

Si deve invero osservare che la strada di cui i ricorrenti contestano la necessità è funzionale ad soddisfacimento dell’esigenza di dotare la frazione di Buorg di un collegamento con il centro del Comune di di Antey-Saint Andrè.

L’esigenza che il Comune intende soddisfare appare dunque degna di nota, non potendo contestarsi l’utilità di una strada che costituisca tratto di unione fra aggregati abitativi oggi privi di collegamento pubblico.

Né si può ritenere che la decisione assuma profili di irrazionalità in ragione della presenza di un sentiero privato sterrato che attualmente assolve alla predetta funzione, essendo evidente che la realizzazione di una vera e propria strada pubblica asfaltata consentirà di creare un collegamento più sicuro o, comunque, di più agevole fruibilità per l’intera cittadinanza e di più agevole percorribilità per i mezzi di maggiori dimensioni adibiti a servizi pubblici (si pensi ad esempio alle autoambulanze e ad ai mezzi del Vigili del Fuoco)

Senza considerare che, come chiarito nella relazione allegata al PRG, la realizzazione della strada pubblica consentirà di realizzare altresì una rete infrastrutturale diretta a consolidare lo sviluppo turistico in atto.

Va poi rilevato che, come evidenziato dall’Amministrazione nelle proprie memorie, è proprio in ragione delle suindicate esigenze che si è deciso di creare un tracciato diverso rispetto a quello seguito dall’attuale sentiero il quale, evidentemente, non è stato ritenuto idoneo per una strada che voglia assolvere a tali funzioni.

Infine va osservato che è del tutto infondata la doglianza che pretende di evidenziare profili di contraddittorietà in ragione della diversa decisione assunta, in sede di controdeduzione alle osservazioni, con riferimento al parcheggio pubblico, essendo evidente che, essendo le due opere del tutto disomogenee, nessun nesso lega le due scelta;
ne consegue, quindi, che la decisione di sopprimere il parcheggio non determina affatto la necessità di sopprimere anche la strada.

Si ritiene, pertanto, che non sussistano, nel concreto, quegli evidenti profili di irragionevolezza che soli avrebbero consentito il sindacato di questo giudice.

Per tutte queste ragioni le censure in esame sono infondate.

Con il primo motivo contenuto nei motivi aggiunti, i ricorrenti sostengono che gli atti di approvazione del PRG sarebbero insufficientemente motivati, posto che l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni che l’hanno indotta superare le argomentazioni a contrario dedotte con il ricorso introduttivo.

Anche questa censura è infondata, in quanto, come si è visto sopra, l’esigenza di offrire una motivazione puntuale delle scelte urbanistiche sorge esclusivamente nel caso in cui tali scelte vadano ad incidere su una posizione di affidamento del privato che le subisce;
posizione che non può certo sorgere per la mera proposizione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, viene dedotto il vizio di invalidità derivata, essendo, a dire dei ricorrenti, gli atti impugnati con motivi aggiunti inficiati dagli stessi vizi che colpiscono i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.

Si è visto, tuttavia, che le censure dedotte con il ricorso introduttivo sono tutte infondate;
ne consegue che non può sussistere invalidità derivata.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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