TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2020-09-14, n. 202009563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2020-09-14, n. 202009563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009563
Data del deposito : 14 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2020

N. 09563/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06003/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2020, proposto da
M P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti F M, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2020-2021 relativo all'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti - De Libero di Fondi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Pubblica Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna l’atto indicato in epigrafe con cui è stato determinato l’organico di diritto dell’Istituto Gobetti – De Libero di Fondi.

Nell’unico motivo di ricorso viene affermata la nullità dell’atto in quanto assunto senza i preventivi pareri del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti dell’Istituto Gobetti – De Libero di Fondi.

Il D.lgs 297/94 prevede, in ordine all’assegnazione delle cattedre, la predefinizione dei criteri da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio che nel pubblico impiego contrattualizzato sussiste il diritto del dipendente alla conformazione della azione della amministrazione agli obblighi di correttezza e buona fede, che possono specificarsi anche in regole comportamentali;
la violazione di tali regole deve dunque essere fatta valere dal dipendente in se stessa, senza che egli abbia l’onere di provare che le determinazioni dell’amministrazione, ove rispettose delle suddette regole, sarebbero state a lui favorevoli. La violazione delle regole procedimentali può essere dunque denunciata ex se dal dipendente come ragione di illegittimità, senza che su di lui gravi l’onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole.

Tale principio vale anche quando il ricorrente sia titolare di un interesse legittimo che si sostanzia nell’obbligo della Pubblica Amministrazione a conformare la sua azione alla norma.

La formulazione dell’Organico di diritto è stato disposto dalla Dirigente Scolastica senza consultare gli organi scolastici sulla scorta dell’art. 4 D.Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 150/2009. Invece, ai sensi degli artt. 4 e 25, comma 2, D. lgs. 165/2001 restano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici e deve ritenersi vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.lgs. 297/1994 che, pur rimettendo al Dirigente Scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli impone il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti.

La successione delle operazioni prevede che, pronunciatosi il Consiglio di Istituto, il Dirigente, Presidente del Collegio dei Docenti, convochi quest’ultimo a cui compete, come dettato dall’art. 7 lett. B) D.lgs. 297/94, già richiamato, la formulazione di proposta per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.

La ricorrente è docente con incarico a tempo indeterminato di Lingua e Letteratura Italiana e di Lingua e Cultura Latina sin dall’anno scolastico 2006/07 per la classe di Concorso A-11, ex 51/A, presso il IIS Gobetti – De Libero di Fondi, già Liceo Classico Piero Gobetti di Fondi;
attualmente l’IIS Gobetti – De Libero comprende il Liceo Classico – Linguistico e l’Istituto Tecnico Commerciale.

Ha conservato la titolarità di detta cattedra e ha continuato ad insegnare le materie al Liceo Classico, fino a quando fu assegnata anche alla cattedra di Italiano e Latino nel Liceo Linguistico, quando questo indirizzo scolastico fu istituito e aggregato al Liceo Classico. Si ritenne, infatti, che la classe A/11, cosiddetta atipica poiché contenente materia promiscua alla classe A-13, dovesse soccombere rispetto a quest’ultima quanto alla priorità nell’assegnazione delle cattedre;
e dunque che la titolare di cattedra del concorso A/11 Italiano-Latino dovesse ottenere la cattedra residua rispetto al docente titolare della classe di concorso A/13, Discipline letterarie -Latino e Greco;
ciò in violazione della normativa vigente che prevede, quale unico criterio di assegnazione delle cattedre nel caso di concorso di classi atipiche, esclusivamente quello dell’anzianità di servizio.

Ha, pertanto, promosso un ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Latina sulla questione ed anche alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio.

Si costituiva in giudizio il Ministero che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Il gravame promosso dalla ricorrente è infondato e ciò consente di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare.

La ritenuta violazione procedimentale che avrebbe reso illegittimo l'Organico di Diritto è conseguenza di un’erronea lettura della normativa in materia.

L’Organico di Diritto è un atto che compete all’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina sulla scorta dei dati inseriti nella piattaforma SIDI dalle varie scuole della provincia.

Presso l’Istituto ove la ricorrente presta servizio la dirigente scolastica, nel procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse del singoli docenti, ha provveduto ad acquisire sia il parere del Collegio dei Docenti che a far determinare dal Consiglio di Istituto i criteri generali, secondo quanto previsto dall’art. 396, comma 2, D.lgs. 297/1994.

Una volta rispettata tale procedura, l’inserimento dei dati nella piattaforma SIDI è una mera operazione materiale che può essere compiuta anche da un impiegato esecutivo.

Per il resto va sottolineato come la prevalenza del criterio dell’anzianità vale all’interno della stessa classe di concorso e non tra classi di concorso diverse. La classe A-13 è stata pensata proprio per i licei classici essendo l’unica che prevede anche l’insegnamento del greco antico.

Pertanto quando vi è stata l’unificazione di più tipi di scuola in un unico istituto, l’insegnamento delle materie letterarie presso l’indirizzo liceo classico doveva essere assegnata a docente con l’abilitazione per la classe di concorso A-13.

Peraltro anche il giudice del Lavoro ha respinto la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c. sottolineando come “ il paventato pregiudizio alla continuità didattica appare nella specie irrilevante, trattandosi di principio posto a tutela degli studenti e non del docente, mentre non è stato specificamente dedotto un pregiudizio alla professionalità che deve in ogni caso escludersi non restando essa incisa dall’assegnazione delle quattro classi di Italiano e di Latino presso il Liceo Linguistico anziché del Liceo Classico, ove la ricorrente risultava già assegnataria “.

Il ricorso è, pertanto palesemente infondato e deve essere respinto con condanna alle spese.

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