TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-02-07, n. 202400091
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 00091/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2018, proposto da
Eccellenza Funeraria Italiana – EFI e Società Onoranze Funebri Ferroni di P M & C. S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti F B e M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A T e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
nei confronti
Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l., non costituita in giudizio;
Bologna Servizi Funerari S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determina Dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9 ottobre 2018, recante “Approvazione delle tariffe cimiteriali per l'anno 2018, a seguito della variazione dell’indice IPCA per l'anno 2018”, unitamente all’allegato tariffario;
- quale atto presupposto, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bologna P.G. 70064/97 e ss.mm.ii. nella parte in cui assoggetta al pagamento di “diritti” il trasporto di salme entro il territorio comunale (art. 19, comma 2 D.P.R. 285/1990) o da e per il territorio comunale (art. 19, comma 3 D.P.R. 285/1990);
- quale atto consequenziale, della relativa comunicazione alle imprese di onoranze funebri del tariffario ad opera di Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.;
- quale atto presupposto, ove occorrer possa, del D.P.R. 285/1990, nella parte in cui (articolo 19) fissa i diritti per il trasporto delle salme;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale e comunque connesso con quelli impugnati, anche se sconosciuto alle ricorrenti
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente Società Onoranze Funebri Ferroni di P M & C. S.n.c. di effettuare trasporto funebre in difetto di applicazione dei diritti fissati dall’Amministrazione Comunale con l’attività provvedimentale impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’associazione Eccellenza Funeraria Italiana (nel prosieguo, anche solo EFI), che riunisce imprese di onoranze funebri e imprese che gestiscono case funerarie, e la società Onoranze Funebri di P M & C. S.n.c. (nel prosieguo, anche solo Onoranze Funebri Ferroni S.n.c.), quale operatore del settore, hanno congiuntamente impugnato i seguenti atti:
- la determina dirigenziale del Comune di Bologna P.G. n. 412346/2018 del 9.10.2018 di approvazione delle tariffe cimiteriali per l’anno 2018, unitamente all’allegato tariffario;
- quale atto presupposto, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bologna P.G. 70064/97 e ss.mm.ii., nella parte in cui assoggetta al pagamento di “diritti” il trasporto di salme entro il territorio comunale (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 285/1990) o da e per il territorio comunale (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 285/1990);
- quale atto consequenziale, la