TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400731
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 00731/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C A Z e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto di Mantova emesso in data 17 marzo 2023, notificato in pari data, recante il decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto ex art. 3 co. 3 D. Lgs. n. 159/2011 avverso il provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Mantova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente è stato destinatario della misura di prevenzione personale dell’avviso orale adottata, su proposta dei carabinieri della Stazione di Mantova, dal Questore di Mantova ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 159/2011, con il provvedimento n. 63/22/AO del 19 novembre 2022, notificato il 23 novembre 2022.
2. Risulta dalla documentazione versata in atti che l’avviso orale era stato proposto il 10 ottobre 2022 all’Autorità provinciale di p.s. dai citati militari in ragione dei numerosi precedenti penali e di polizia che erano emersi a carico del ricorrente; in particolare, era emerso come a partire dal 2011 fino al 2022 questi era stato denunciato per delitti contro il patrimonio mediante frode, contraffazione e uso di segni distintivi di opere dell’ingegno, lesioni personali, minaccia, nonché condannato per contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, e per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.
3. Oggetto dell’odierno ricorso è il decreto decisorio del Prefetto di Mantova del 17 marzo 2023, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il citato provvedimento n. 63/22/AO del Questore di Mantova.
4. Con un unico motivo di ricorso, articolato in più censure, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, eccesso di potere, travisamento delle risultanze fattuali in relazione ai presupposti richiamati nel provvedimento impugnato e motivazione insufficiente: secondo il ricorrente, la serie di vicende (penali), che lo avrebbero coinvolto in un arco di tempo che si farebbe partire dall’anno 2012, in realtà, salvo due episodi (uno dei quali – a suo dire - tutt’altro che recente), sarebbe ex se del tutto inidonea a tratteggiare il suo profilo di pericolosità; sostiene inoltre che sarebbe stato formulato in modo sapientemente suggestivo l’elenco dei presunti reati a lui attribuiti (minacce, lesioni, percosse, danneggiamento, insolvenza fraudolenta, furti e truffe, prevalentemente online) riportando, infatti, situazioni, che, allo stato, non gli risulterebbero e non sarebbero stati riportati gli esiti processuali favorevoli dei procedimenti. Nello specifico, il ricorrente deduce che, per quanto attiene al p.p. R.G. 5577/13 N.R. - 252/16 Trib., concernente i reati di minacce, percosse e lesioni, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di riferire che detto procedimento si sarebbe concluso con la sua messa alla prova da parte del Tribunale di Mantova, istituto quello della messa alla prova che – a suo dire - presuppone l’insussistenza della pericolosità sociale. Per quanto, invece, riguarda il p.p. R.G. 4127/2016 N.R. - 3820/2017 GIP, inerente il reato di cui all’art. 316 bis c.p., ed i 41 episodi di presunta commissione del reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa), il ricorrente ha prodotto la sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dal GUP di Mantova, passata in giudicato il 19 dicembre 2019; aggiunge infine il ricorrente che anche le due condanne richiamate nel provvedimento (quella per violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90 e quella relativa ai delitti di cui agli artt. 473 e 517 c.p.) non giustificherebbero affatto una prognosi di