TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2021-04-09, n. 202100017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2021-04-09, n. 202100017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202100017
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2021

N. 00039/2021 REG.RIC.

N. 00017/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00039/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 39 del 2021, proposto da:


M P e S C, rappresentati e difesi dall’avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi n. 15/5, presso lo studio del predetto avvocato M;


contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A C, dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura comunale medesima;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia - Ufficio Edilizia Privata del Comune di Trento 47/2020/51 di data 09.12.2020 comunicato in data 18.01.2021 con il quale è stata ordinata la “… demolizione di una veranda aperta sui lati, parzialmente interrata, costituita da una copertura in vetro con struttura e piantoni in ferro, realizzata in aderenza al prospetto nord della p.ed. 251 CC. Villazzano ma ricadente in p.ed. 338/2 CC. Villazzano ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità all’autorizzazione per opere edilizie n.42192 di data 24.10.2000 per la parte fuori terra e in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati all’autorizzazione per opere edilizie n. 30026 di data 01.01.1992 per la parte interrata ”;

- della nota prot.n. 0127418 di data 15.06.2020 di comunicazione del preavviso di diniego;

- dell’ordinanza n. 42/2017/51 dd. 23.11.2017;

nonché di tutti gli atti connessi, derivati e presupposti ivi comprese per quanto occorrer possa della richiesta di integrazione prot. nr. C_L378|RFS051|0174813|05/07/2018|EC/FT/ dd. 05.07.2018 e della richiesta di integrazione documentale del 2020 fascicolo n. 6.3.8/2018 pratica n. 40954/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere A T;

Ritenuta la propria competenza;


Rilevato che:

- i signori P e C sono proprietari della p.ed. 251 e della p.ed. 338/2, particelle entrambe in CC Villazzano che ricadono all’interno della zona B2 (Zone edificate di integrazione e completamento) del Piano regolatore generale del Comune di Trento;

- con provvedimento n. 42/2017/51 del 23 novembre 2017 il Servizio attività edilizia del Comune di Trento ha ordinato ai suddetti proprietari la “… demolizione di una veranda aperta sui lati, parzialmente interrata, costituita da una copertura in vetro con struttura e piantoni in ferro, realizzata in aderenza al prospetto nord della p.ed. 251 CC. Villazzano ma ricadente in p.ed. 338/2 CC. Villazzano ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità all’autorizzazione per opere edilizie n.42192 di data 24.10.2000 per la parte fuori terra e in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati all’autorizzazione per opere edilizie n. 30026 di data 01.01.1992 per la parte interrata ”.

- i signori P e C hanno presentato domanda di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 129, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

- in ragione della percentuale di ampliamento risultante dalla documentazione progettuale allegata all’istanza (tavola DVL05), il Comune di Trento ha ritenuto che “… le opere abusive rientravano nel novero delle “ variazioni essenziali ” ai sensi dell’art. 128 comma IV° lett. B) della L.P. 1/2008 ” e quindi ha chiesto la dimostrazione dell’ “… effettiva impossibilità di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità …” (cfr. richiesta di integrazione documentale del 2020 fascicolo n. 6.3.8/2018 pratica n. 40954/2018);

- previo avviso di diniego (cfr. nota prot.n. 0127418 di data 15 giugno 2020) relativamente all’applicazione della sanzione pecuniaria, il Comune, il 9 dicembre 2020, ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 47/2020/51 impugnata con il ricorso in esame dai signori P e C che principalmente hanno dedotto la violazione dell’art. 129, comma 5, della l.p. n. 1 del 2008;

Ritenuto allo stato, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase, che la domanda cautelare non appare supportata da consistenti profili di fumus boni iuris .

Infatti, come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 24 del 22 febbraio 2021), da un lato la sanzione demolitoria, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non è l’extrema ratio in caso di opere realizzate abusivamente né costituisce una facoltà discrezionale in capo al Comune, dall’altro la cosiddetta “ fiscalizzazione dell’abuso ” mediante l’irrogazione di una sanzione pecuniaria è una procedura, eventuale ed alternativa alla rimessa in pristino, subordinata sia all’assenza del contrasto tra la conservazione dell’opera abusiva e rilevanti interessi urbanistici sia al pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte di manufatto legittimamente realizzata e nella fattispecie in esame tale nocumento non è stato dimostrato.

Considerato che non sussistono, quindi, i presupposti per accogliere la domanda cautelare e per sospendere l’impugnato provvedimento di demolizione e rimessa in pristino e ritenuto, altresì, che le spese della fase devono seguire la regola della soccombenza.

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