TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202303288
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Pubblicato il 06/11/2023
N. 03288/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la -OMISSIS-, già -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Catania, rappresentata e difesa dall'avvocato S A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 23.12.2014, notificata il 31.12.2014, con la quale il Comune aveva chiesto alla ricorrente il pagamento di euro 13.404,70 per oneri di urbanizzazione e sanzioni, per interventi realizzati senza il necessario titolo edilizio nel territorio del Comune di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della -OMISSIS-, già -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un immobile destinato a uso commerciale, sito in Catania in via -OMISSIS-, ed identificato in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
Tale immobile era stato concesso in locazione ad un inquilino che, per esigenze connesse all'attività di ristorazione che vi svolgeva, ebbe a realizzare senza il necessario titolo edilizio alcuni lavori di adeguamento dei locali, consistiti nella ridistribuzione degli spazi interni e nell'eliminazione di un locale bagno sostituito da una cucina.
In relazione a tale intervento la ricorrente presentò al Comune di Catania istanza di condono, prot. -OMISSIS-, ai sensi della legge n. 724/1994.
Avviata l’istruttoria, nel 1997 l'Amministrazione chiedeva alla ricorrente di integrare la documentazione a suo tempo prodotta e la proprietaria riscontrava tale richiesta provvedendo di conseguenza. Nel 1999 l'inquilino lasciava però l'immobile, ed il nuovo conduttore chiedeva alla proprietà l'eliminazione delle modifiche oggetto della citata istanza di condono, sicché con nota prot. -OMISSIS- la ricorrente comunicava al Comune di rinunziare alla domanda di condono presentata, preannunziando l’imminente esecuzione dei lavori necessari al ripristino del manufatto.
Nonostante tale rinunzia, con determina -OMISSIS-, il Comune di Catania quantificava in euro 7.322,18 l’importo dell’oblazione dovuta per l’abuso da sanare, ed in euro 6.848,85 l’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Con nota del 29 gennaio 2010 la ricorrente contestava il contenuto della citata determinazione, chiedendone l’annullamento al Comune in ragione della rinunzia alla citata istanza di condono del 1995, ma con l’ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 23.12.2014, il concessionario della riscossione del Comune di Catania, ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, intimava alla ricorrente il pagamento delle somme di cui alla determina -OMISSIS-, oltre al compenso di riscossione coattiva pari a euro 594,87 ed alle spese del procedimento di euro 16,90.
2. Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2015, la signora -OMISSIS- ha quindi convenuto in giudizio il Comune di Catania e il concessionario della riscossione innanzi al Tribunale civile di Catania che, però, con sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 novembre 2016 e depositato il 22 novembre successivo, la ricorrente ha quindi riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale Amministrativo chiedendo l’annullamento della citata ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2014, e la condanna dei soggetti intimati al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 3, del codice di procedura civile.