TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-01-28, n. 202201023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-01-28, n. 202201023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201023
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 01023/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00157/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto dal Ministero dell'Interno prot. N. K10/475022 del 07.08.2020 notificato il 05.11.2020 con il quale veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.f) L. 5.2.1992, n. 91 presentata dal ricorrente il 5.12.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana;

b) che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso;

c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 10 gennaio 2022 e quindi trattenuto in decisione;

d) che a seguito del positivo riesame della domanda risultante dai depositi dell’Amministrazione in data 3.1.2022 e della ricorrente in data 7.1.2022 risulta cessata la materia del contendere;

e) che le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione virtualmente soccombente e sono liquidate in dispositivo;

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