TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-09-28, n. 202100816
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Pubblicato il 28/09/2021
N. 00816/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2018, proposto da
G B e M G C, rappresentati e difesi dagli avvocati F N e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F N in Brescia, via Spalto San Marco, n. 1;
contro
Comune di Chiari, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione, n. 37;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 43 dell'11 maggio 2018, notificata ai ricorrenti il 15.05.2018, con cui il Dirigente dell'Area Urbanistica ed Edilizia ordinava ai signori G B e M G C la rimessione in pristino rispetto ad opere asseritamente ritenute abusive;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiari;
Vista la memoria del 27 aprile 2021, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa M B;
Premesso che, in data 27 aprile 2021, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha dato conto di come, in data 16 febbraio 2021, il Comune abbia rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata e, conseguentemente, sia venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso. Contestualmente essa ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
Considerato che il Comune ha confermato tali circostanze, ma ha chiesto il riconoscimento a proprio favore delle spese del giudizio;
Precisato che la stessa presentazione della richiesta di rilascio del titolo edilizio in sanatoria equivale a riconoscimento della legittimità del provvedimento di demolizione impugnato;
Ritenuto, pertanto, che l’imputazione delle spese del giudizio debba seguire l’ordinaria regola della soccombenza virtuale;